Prova documentale nel processo penale: validi gli screenshoot come prova

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Prova documentale nel processo penale: validi gli screenshoot come prova

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Che cos’è è la prova documentale?

L’art. 234 c.p.p. definisce la prova documentale come qualsiasi scritto o documento atto a rappresentare fatti, persone o cose, mediante diversi strumenti quali la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e consente l’acquisizione dei documenti al processo.

L’acquisizione dei documenti nel processo va distinta dalla portata probatoria del documento stesso che dovrà, invece, essere esaminata dal giudice di volta in volta, tenuto conto del rapporto intercorrente tra il contenuto del documento ed il fatto da provare.

Quali sono i rischi del documento informatico?

Il documento informatico, ossia quello in cui la rappresentazione del fatto è incorporata su una base digitale, pone problemi circa la sua genuinità ed autenticità poiché è facilmente modificabile anche da persone diverse dall’autore.

Problemi si pongono soprattutto per l’acquisizione dei documenti informatici mediante l’ispezione, la perquisizione e il sequestro, tutte attività che possono alterarne o modificarne il contenuto o addirittura distruggere il documento originale.

Proprio a tal fine la legge n. 48/2008 ha imposto di adottare particolari cautele che assicurano la conservazione del documento informatico e ne impediscono l’alterazione.

Il caso oggetto della sentenza n. 8736/2018. Nel caso sottoposto alla V sezione della Corte di Cassazione la persona offesa dal reato di diffamazione aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva assolto l’imputato per assenza della prova della riconducibilità a costui degli articoli diffamatori pubblicati su un sito.

Il ricorrente si doleva del fatto che i giudici di merito non avessero valorizzato la copia cartacea delle schermate telematiche del sito da cui erano stati pubblicati gli articoli diffamatori solo perché disconosciuti dall’imputato e privi di una vidimazione notarile o di altri dati che ne confermassero la certezza e l’autenticità.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato poiché i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, non assistita da particolari garanzie.

Difatti, l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile, anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito ( Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015; Sez. 2, n.29061 del 01/07/2015).

La possibilità di acquisire una prova documentale e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato.

Qualunque prova documentale legittimamente acquisita è soggetta alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n.52017 del 21/11/2014).

Nel nostro sistema processuale vige il principio di libertà della prova sia per i fatti- reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 comma 2 c.p.p. che, consentendo l’acquisizione della copia di un documento quando non sia possibile recuperare l’originale, stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale.

Dimodoché, la prova documentale legittimamente acquisita in copia è soggetta alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

Perché rivolgersi ad un avvocato competente nella prova documentale?

Se sei sottoposto ad un procedimento penale, puoi scrivere ad Avvocato Penalista H24 esperto in tema di ammissibilità della prova documentale e che potrà fornirti l’assistenza necessaria di cui necessiti.

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