Secondo l’art. 1 della l.n. 96 del 2008, nelle consultazioni elettorali o referendarie, e’ vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
L’introduzione dell’apparecchio all’interno della cabina è già reato a prescindere dalla successiva ed eventuale condotta di scattare una foto o registrare un video.
La legge, inoltre, conferisce al Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, l’obbligo di invitare l’elettore stesso a depositare le apparecchiature elettroniche di cui e’ al momento in possesso, le quali saranno restituite all’elettore dopo l’espressione del voto.
Tale eventuale inosservanza da parte del Presidente dell’Ufficio, peraltro, è priva di conseguenze penali per il medesimo.
Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma.
Quindi, anche se il Presidente non dovesse formulare il predetto invito a deporre i congegni elettronici, vige comunque il divieto di introdurre gli stessi all’interno delle cabine elettorali.
La sanzione per chi contravviene a tale divieto e’ quella dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.