Lo Stato ha introdotto la legge (la n. 122 del 2016) che prevede il risarcimento del danno per le donne vittime di violenza: tale legge disciplina l’accesso alle prestazioni del fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (stalking, maltrattamenti etc.).
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In che cosa consiste questa legge ?
La vittima che abbia gia’ esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, può chiedere che lo Stato paghi il risarcimento.
Quando non si applica questa condizione ?
Tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’.
A chi e quando viene riconosciuto il risarcimento ?
Il risarcimento del danno per le donne vittime di violenza previsto dalla legge spetta anche a chi e’ vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge.
Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu’ favorevoli, e’ riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.
In cosa consiste l’indennizzo ?
L’indennizzo e’ elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo e’ comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell’indennizzo, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Dal 24 gennaio del 2020, inoltre, i limiti del risarcimento sono stati innalzati come riportato sul sito del Ministero dell’Interno.
In che misura sono previsti i risarcimenti ?
Con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei ministeri dell’Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. n.18 del 23 gennaio 2020) lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell’attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime, recepite con la firma della convenzione di Istanbul (consiglio d’Europa).
I nuovi importi sono:
- euro 50 mila per il reato di omicidio;
- euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
- euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
- euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
- euro 25 mila per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).
Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, di una ulteriore somma per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, un indennizzo solo per spese mediche e assistenziali documentate.
Quali sono le condizioni per l’accesso al risarcimento del danno per le donne vittime di violenza.
L’indennizzo e’ corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima abbia gia’ esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
b) tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euroerogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
Come fare la domanda per ottenere il risarcimento del danno per le donne vittime di violenza ?
1. La domanda di indennizzo e’ presentata dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilita’, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;
b) documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative per l’ottenimento del risarcimento;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Cosa fare se sei vittima di reati violenti ?
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Leggi qui il testo di legge per il risarcimento del danno per le donne vittime di violenza.