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Decreto Legge , testo coordinato 26.06.2014 n° 92 , G.U. 20.08.2014
In vigore dal 28 giugno 2014 le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati, contenute nel Decreto Legge n. 92/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 117 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192.
Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.
Il decreto ha la finalità di adempiere alle direttive dettate da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza “Torreggiani” del gennaio 2013, nella quale la Corte aveva imposto l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.
Si stabilisce che i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo abbiano diritto a ottenere la riduzione di un giorno di penaper ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu.
Il decreto legge contiene una serie di puntuali modifiche normative, di cui si segnalano:
• art. 678 c.p.p. “Procedimento di sorveglianza”: inserito il comma 3-bis, che prevede un obbligo di comunicazione al Ministro della giustizia a carico del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta’ personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, della data dell’udienza e della pertinente documentazione, il Ministro, a sua volta, deve informare tempestivamente il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.
• art. 275, co. 2-bis c.p.p. “Criteri di scelta delle misure”: qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva irrorata possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possono essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 656 c.p.p. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena);
• art. 97-bis. D.Lgs. n. 271/1989 “Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari”: l’imputato è autorizzato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze, anche segnalate dal pubblico ministero, dal direttore dell’istituto penitenziario o dalle forze di polizia.
art. 24 D.Lgs. n. 272/1989 “Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale”: le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il 25° anno di età (sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative); la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative
(Fonte: Altalex.com)