Cosa fare in caso di emissione dell’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione.

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Cosa fare in caso di emissione dell’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione.

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione e vuoi ricevere consulenza o assistenza legale puoi rivolgerti al team Avvocato Penalista H24, scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo organico un esperto avvocato nella sospensione dell’ordine di esecuzione.

L’art. 656 c.p.p.  rubricato “Esecuzione delle pene detentive” al primo comma recita “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione (…)”.

CHE COS’È L’ORDINE DI ESECUZIONE?

L’ordine di esecuzione costituisce il titolo mediante cui viene disposta nei confronti del condannato, che non sia già detenuto per altra causa, la carcerazione.

L’ordine di esecuzione deve contenere tutti gli elementi idonei ad individuare il soggetto condannato, gli estremi dell’imputazione, il dispositivo della sentenza irrevocabile e le prescrizioni necessarie per l’esecuzione della stessa.

I requisiti  dell’ordine di esecuzione sono condizioni indefettibili per una valida instaurazione del rapporto esecutivo, ma la loro insussistenza non genera alcuna patologia processuale rilevante.

QUANDO È POSSIBILE SOSPENDERE L’ORDINE DI ESECUZIONE?

Vi sono ipotesi in cui viene disposta dal Pubblico Ministero la sospensione ordine di esecuzione, accompagnando lo stesso titolo esecutivo  con un apposito decreto di sospensione.

Infatti, la seconda parte dell’art. 656 c.p.p. commi 5 e ss. contiene specifiche prescrizioni in ordine alle diverse modalità con le quali il condannato può scontare la pena detentiva irrogatagli, laddove sussistono specifiche condizioni che consentono di evitare la reclusione in carcere.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIONE ORDINE DI ESECUZIONE?

Presupposto necessario per la sospensione ordine esecuzione è che il condannato, al momento della formazione del giudicato (ossia dell’irrevocabilità della sentenza), si trovi in stato di libertà.

Altro requisito di tipo quantitativo affinché l’ordine di esecuzione venga sospeso è che la pena detentiva iniziale, anche costituente residuo di una pena maggiore, non sia superiore ai quattro anni o sei anni  nel caso in cui sussistano le condizioni per richiedere, nei confronti di soggetti tossicodipendenti, la sospensione della detenzione ai sensi dell’art. 90 o l’affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 94 DPR 309/90.

Qualora sussistano tali situazioni il PM emette contestualmente l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione, facendoli notificare al condannato ed al difensore.

L’ISTANZA DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE INCIDE LA SOSPENSIONE ORDINE DI ESECUZIONE?

Sì, l’istanza di misura alternativa alla detenzione se tempestivamente e correttamente formulata protrae la sospensione dell’ordine di esecuzione.

Difatti, proprio la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione  assolve la funzione di rendere edotti gli interessati della facoltà di presentare un’istanza, nel termine di 30 gg, volta ad ottenere la concessione delle misure alternative al regime della detenzione; in mancanza di apposita istanza di concessione delle misure alternative tempestivamente formulata o qualora la stessa sia inammissibile, si procede all’immediata esecuzione dell’ordine di carcerazione.

QUALI SONO LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN CARCERE?

Quando vi è sospensione dell’ordine di esecuzione è possibile chiedere le seguenti misure alternative alla detenzione:

l’affidamento in prova ai servizi sociali, mediante la quale il condannato provvede ad espiare la pena inflitta all’interno di un servizio sociale, osservando le prescrizioni impostegli;

la detenzione domiciliare, consente al condannato di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di cura;

l’ammissione alla semilibertà;

l’affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90, consente al condannato in stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, nei confronti del quale sia stato redatto un apposito programma di disintossicazione già in atto, può essere affidato ai servizi al fine di proseguire il percorso riabilitativo;

la sospensione della pena detentiva ex art. 90 DPR 309/90 che si applica nei confronti del condannato che debba espiare una pena detentiva inflitta per i reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza che stia svolgendo un programma di recupero.

Competente a pronunciarsi sull’istanza di misure alternative alla detenzione è il Tribunale di Sorveglianza che dovrebbe decidere entro 45 gg dal ricevimento dell’istanza.

PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO COMPETENTE PER LA SOSPENSIONE ORDINE DI ESECUZIONE?

L’ordine di esecuzione ed il relativo decreto di sospensione vengono notificati al condannato ed all’avvocato proprio perché questi possano presentare istanza di misura alternativa alla detenzione.

L’istanza oltre a richiedere l’allegazione della relativa documentazione, deve essere presentata in tempi molto ristretti e secondo le modalità prescritte dalla legge a pena di inammissibilità che determinerebbe l’immediata esecuzione dell’ordine di carcerazione.

Pertanto, è necessario affidarsi ad un avvocato specializzato nella redazione delle istanze di misure alternative a seguito dell’emissione dell’ordine di detenzione.

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione e vuoi ricevere consulenza o assistenza legale puoi rivolgerti qui al team Avvocato Penalista H24, che vanta nel suo organico un esperto avvocato per la sospensione dell’ordine di esecuzione.

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