Whistleblowing: assistenza legale per aziende ed imprenditori

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Whistleblowing: assistenza legale per aziende ed imprenditori

In questo articolo voglio spiegarti cosa si intende per whistleblowing (tradotto in italiano: “soffiata”) e perché ogni azienda, che abbia determinati requisiti, dovrà dotarsi di un un canale specifico per consentire ai propri dipendenti di segnalare la commissione di eventuali illeciti senza il rischio di subire possibili ritorsioni.

Cosa è il whistleblowing?

Il “whistleblowing” si sostanzia in un apparato che consente ad un dipendente, “whistleblower”, di effettuare delle segnalazioni di eventuali illeciti commessi all’interno della Società in cui è impiegato senza che venga di svelata la sua identità.

Quali sono gli illeciti che possono essere segnalati?

Le segnalazioni che possono essere effettuate sono interne all’impresa o esterne (es, A.N.A.C.), divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; 

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Quali sono i soggetti ai quali si applica la normativa sulla tutela del “whistleblower”?

Il Decreto ha una portata applicativa molto ampia, e si applica infatti:

  • agli Enti dotati di un modello organizzativo e alle sole segnalazioni relative ad illeciti o violazioni rilevanti per la responsabilità ex Decreto 231/2001;
  • alle Società che nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza;
  • a tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati.

Cosa dovranno fare le imprese rientranti nelle categorie sopra indicate?

Le imprese che rientrano nelle suddette categorie dovranno:

  • Creare canali interni per effettuare le segnalazioni per iscritto, anche con modalità informatizzate, ovvero in forma orale, e attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale. Infine dovranno prevedere anche eventuali incontri diretti con il gestore della segnalazione;
  • Istituire un ufficio interno autonomo con personale  professionalizzato, ovvero affidare l’incarico ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e specificamente formato, per la gestione delle segnalazione e dei flussi informativi;
  • Istituire un protocollo per la gestione delle segnalazioni, con tempistiche certe sull’apertura della pratica, sul riscontro e sui tempi di verifica per la valutazione della veridicità e della sussistenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  • Informare i potenziali segnalanti sulle condizioni e sulle procedure per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne;
  • Prevedere dei sistemi di riservatezza dell’identità dei “whistleblower”, anche da forme di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti.

Entro quali termini le imprese dovranno adeguarsi al Decreto Whistleblowing?

Il termine per adeguarsi alle disposizioni del Decreto Whistleblowing varia in base alla dimensione dell’ente e scade:

• il 15 luglio 2023, per gli enti privati con 250 o più dipendenti (e per gli enti pubblici);

• il 17 dicembre 2023 per gli enti privati con 50 o più dipendenti.

Le imprese che hanno già adottato i modelli organizzativi ai sensi del Decreto 231, prevedendo dei canali di segnalazione, dovranno unicamente aggiornare le procedure di gestione delle segnalazioni alla nuova disciplina.

Diversamente, per le imprese che non sono dotate di un modello organizzativo, dovrà essere istituito ex novo il canale per la gestione delle segnalazioni.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato adeguamento?

Per le aziende che non si adeguano alla normativa entrata in vigore sono previste delle sanzioni particolarmente onerose. Le multe che l’A.N.A.C può infliggere sono da 10.000 a 50.000 euro, se si accerta accerta che:

  • non è stata data esecuzione agli obblighi che derivano dal citato Decreto;
  • sono state commesse ritorsioni;
  • la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
  • è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • non sono stati istituiti canali di segnalazione.

Come possiamo aiutarti se sei un imprenditore e necessiti di supporto per la tua azienda? 

Siamo uno studio legale specializzato nell’aiutare gli imprenditori a prevenire possibili responsabilità delle loro aziende, anche attraverso la predisposizione di un modello organizzativo.

Noi, come studio legale esperto in questo settore, d’intesa con società partner di Cyber Security, possiamo aiutarti ad istituire un organismo in grado di gestire le segnalazioni nel rispetto della recente novella normativa.

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