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Studio Legale Esposito Brancaccio
Sei indagato o imputato in un processo penale e vuoi ricevere assistenza o consulenza legale ? Puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà Avvocato ufficio Gratuito Patrocinio che sarà retribuito dallo Stato.
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Il patrocinio gratuito a spese dello Stato (cd. Gratuito Patrocinio) è un istituto giuridico che consente di nominare un proprio legale di fiducia senza pagare il suo compenso in quanto sarà corrisposto dallo Stato.
Secondo il Testo Unico delle Spese di Giustizia (DPR 115/2002), le persone che versano in una situazione economica di non abbienza possono accedere al beneficio del gratuito patrocinio nominando un professionista di fiducia, in maniera tale da assicurarsi un’effettiva e piena tutela dei propri diritti difensivi in un procedimento penale.
I soggetti che possono richiedere l’ammissione al patrocinio gratuito sono:
Vi è, poi, una determinata categoria di soggetti che possono essere ammessi al libero patrocinio in deroga ai limiti di reddito: ossia le vittime di violenza sessuale; le persone offese dai reati di prostituzione e pornografia minorile; le persone offese dai reati di maltrattamenti, atti persecutori, mutilazioni e lesione di organi genitali femminili.
Per poter accedere al gratuito patrocinio il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non deve essere superiore a euro 11.528,41.
Quindi non bisogna aver guadagnato redditi superiori alla cifra suindicata nell’anno precedente alla richieste di accesso al beneficio previsto dalla legge.
L’ultima dichiarazione, per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, è quella relativa all’anno precedente al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio così come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
E’ opportuno precisare che se l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ma i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio, inoltre, il giudice terrà conto anche di eventuali beni mobili ed immobili posseduti dall’istante, così come anche i redditi da attività illecite, i quali vanno comunque dichiarati.
La mancata indicazione nella richiesta di ammissione al beneficio di tutti i redditi conseguiti dall’istante, è idonea ad integrare la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 95 del d.P.R. 115 del 2002 che punisce la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Alla richiesta va allegato un proprio documento di riconoscimento, va indicato il codice fiscale nonché i redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare unitamente ai codici fiscali ed i documenti di riconoscimento di costoro.
Al fine di attestare i redditi percepiti, non serve l’ISEE, ma la dichiarazione dei redditi ovvero i CUD, la pensione percepita.
Il modello ISEE non è sufficiente perché rappresenta un mero indicatore reddituale mentre al Giudice interessa sapere i redditi effettivamente percepiti.
I redditi possono anche essere auto-dichiarati nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito e, si badi, vanno anche dichiarati i redditi percepiti a nero e non tassati.
Inoltre, nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato, vanno anche menzionati i beni mobili ed immobili posseduti oltre a i redditi percepiti all’estero.
Per la redazione dell’istanza si consiglia l’ausilio di un avvocato ufficio libero patrocinio.
Si, la persona offesa di alcuni reati (tra i quali stalking, maltrattamento, violenza sessuale) può essere ammessa al patrocinio anche se il suo reddito supera la soglia indicata dalla legge.
Si, è possibile nominare un consulente tecnico di parte il cui onorario sarà liquidato dal giudice competente senz’alcuna spesa per il richiedente.
Il nostro studio legale, collabora con i migliori professionisti (psicologi, medici legali, consulenti nautici, ingegneri) per garantire a pieno l’effettivo svolgimento del mandato difensivo.
L’ammissione al libero patrocinio copre ogni grado e ogni fase del processo (quindi anche eventuali giudizi di impugnazione) e tutte le procedure, derivate ed incidentali connesse.
Invece, per la fase dell’esecuzione e nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza occorre presentare una nuova ed autonoma istanza di ammissione al beneficio.
La disciplina del libero patrocinio prevedeva una presunzione di superamento del reddito, rispetto ai limiti previsti per poter usufruire del beneficio economico, per i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per gravi reati, quali i reati di associazione mafiosa e quelli connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
Il libero patrocinio non poteva essere richiesto neppure nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati di evasione in materia di imposte o quando il richiedente è assistito da più di un difensore.
Oggi queste presunzioni sono state superate degli interventi normativi che hanno acconsentito l’ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per questi reati, a patto che si dimostri lo stato di indigenza.
L’istanza di ammissione al libero patrocinio si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, quindi:
L’istanza di ammissione al libero patrocinio deve essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda ma può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido.
La domanda di ammissione al libero patrocinio deve contenere:
Nel caso in cui l’istante sia straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
In questi casi si consiglia l’assistenza di un difensore ufficio libero patrocinio.
Il giudice decide, con decreto motivato, entro 10 giorni (termine non perentorio) da quando è stata presentata la domanda o da quando essa è pervenuta e verifica l’ammissibilità della domanda e può dichiarare l’istanza inammissibile, accoglierla o rigettarla.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al libero patrocinio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
In tali casi si finisce sotto procedimento penale per la violazione dell’art. 95 del Testo Unico delle Spese di Giustizia il quale prevede:
1. La falsita’ o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e’ aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Art. 95 Testo Unico Spese di Giustizia DPR 115 del 2002
Quindi è assolutamente sconsigliato dichiarare il falso nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato.
Poiché le persone ammesse al libero patrocinio vengono sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento, per evitare che da tali controlli emergano delle difformità tra quanto dichiarato nell’istanza ed il reddito realmente percepito e per evitare di dover poi rispondere del reato di false dichiarazioni nell’istanza per il libero patrocinio, è consigliabile richiedere l’assistenza di un esperto avvocato per il libero patrocinio che si occupi della redazione dell’istanza.
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