Gratuito Patrocinio Penale: Come fare il processo in maniera gratuita.

Sei indagato o imputato in un processo penale e vuoi ricevere assistenza o consulenza legale gratuita? Puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un Avvocato Penalista ufficio Gratuito Patrocinio che sarà retribuito dallo Stato. Hai capito bene, non devi sborsare nulla.

Spesso essere sottoposti ad un procedimento penale è causa di forte stress emotivo che cresce ancora di più se non si hanno i soldi per pagare un avvocato penalista specializzato che possa aiutarti a risolvere il problema.

Come puoi risolvere il problema? Proprio con il Gratuito Patrocinio Penale che ti permetterà di avere una difesa adeguata senza costi poiché l’Avvocato sarà pagato dallo Stato. Così facendo potrai affrontare in maniera serena il processo poiché saprei di essere adeguatamente seguito.

Ed allora, in questo articolo voglio spiegarti a cosa serve il gratuito patrocinio e come fare per ottenerlo.

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Cos’è il gratuito patrocinio?

Il patrocinio gratuito a spese dello Stato (cd. Gratuito Patrocinio) è un istituto giuridico che consente di nominare un proprio legale di fiducia senza pagare il suo compenso in quanto sarà corrisposto dallo Stato.

Secondo il Testo Unico delle Spese di Giustizia (DPR 115/2002), le persone che versano in una situazione economica di non abbienza possono accedere al beneficio del gratuito patrocinio nominando un professionista di fiducia, in maniera tale da assicurarsi un’effettiva e piena tutela dei propri diritti difensivi in un procedimento penale.

Chi può essere ammesso al patrocinio gratuito?

I soggetti che possono richiedere l’ammissione al patrocinio gratuito sono:

  • I cittadini italiani;
  • Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • L’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • Colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Vi è, poi, una determinata categoria di soggetti che possono essere ammessi al libero patrocinio in deroga ai limiti di reddito: ossia le vittime di violenza sessuale; le persone offese dai reati di prostituzione e pornografia minorile; le persone offese dai reati di maltrattamenti, atti persecutori, mutilazioni e lesione di organi genitali femminili.

Quando si può accedere al patrocinio gratuito a spese dello stato?

Per poter accedere al gratuito patrocinio il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non deve essere superiore a euro 11.528,41.

Quindi non bisogna aver guadagnato redditi superiori alla cifra suindicata nell’anno precedente alla richieste di accesso al beneficio previsto dalla legge.

L’ultima dichiarazione, per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, è quella relativa all’anno precedente al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio così come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

E’ opportuno precisare che se l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ma i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Per l’ammissione al gratuito patrocinio, inoltre, il giudice terrà conto anche di eventuali beni mobili ed immobili posseduti dall’istante, così come anche i redditi da attività illecite, i quali vanno comunque dichiarati.

La mancata indicazione nella richiesta di ammissione al beneficio di tutti i redditi conseguiti dall’istante, è idonea ad integrare la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 95 del d.P.R. 115 del 2002 che punisce la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Quali sono i documenti che devono essere allegati all’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato?

Alla richiesta va allegato un proprio documento di riconoscimento, va indicato il codice fiscale nonché i redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare unitamente ai codici fiscali ed i documenti di riconoscimento di costoro.  

Al fine di attestare i redditi percepiti, non serve l’ISEE, ma la dichiarazione dei redditi ovvero i CUD, la pensione percepita.

Il modello ISEE non è sufficiente perché rappresenta un mero indicatore reddituale mentre al Giudice interessa sapere i redditi effettivamente percepiti.

I redditi possono anche essere auto-dichiarati nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito e, si badi, vanno anche dichiarati i redditi percepiti a nero e non tassati.

Inoltre, nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato, vanno anche menzionati i beni mobili ed immobili posseduti oltre a i redditi percepiti all’estero.

Per la redazione dell’istanza si consiglia l’ausilio di un avvocato ufficio libero patrocinio.

Ci sono casi in cui si può essere ammessi al patrocinio a spese dello stato a prescindere dal proprio reddito?

Si, la persona offesa di alcuni reati (tra i quali stalking, maltrattamento, violenza sessuale) può essere ammessa al patrocinio anche se il suo reddito supera la soglia indicata dalla legge.

Con il patrocinio a spese dello stato, possono avvalermi di consulenti di parte?

Si, è possibile nominare un consulente tecnico di parte il cui onorario sarà liquidato dal giudice competente senz’alcuna spesa per il richiedente.

Il nostro studio legale, collabora con i migliori professionisti (psicologi, medici legali, consulenti nautici, ingegneri) per garantire a pieno l’effettivo svolgimento del mandato difensivo.

Per quali procedimenti vale l’ammissione al libero patrocinio?

L’ammissione al libero patrocinio copre ogni grado e ogni fase del processo (quindi anche eventuali giudizi di impugnazione) e tutte le procedure, derivate ed incidentali connesse.

Invece, per la fase dell’esecuzione e nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza occorre presentare una nuova ed autonoma istanza di ammissione al beneficio.

Quando non si è ammessi al libero patrocinio?

La disciplina del libero patrocinio prevedeva una presunzione di superamento del reddito, rispetto ai limiti previsti per poter usufruire del beneficio economico, per i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per gravi reati, quali i reati di associazione mafiosa e quelli connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Il libero patrocinio non poteva essere richiesto neppure nei procedimenti penali aventi ad oggetto  reati di evasione in materia di imposte o quando il richiedente è assistito da più di un difensore.

Oggi queste presunzioni sono state superate degli interventi normativi che hanno acconsentito l’ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per questi reati, a patto che si dimostri lo stato di indigenza.

Dove va presentata la domanda di ammissione al libero patrocinio?

L’istanza di ammissione al libero patrocinio si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, quindi:

  • Alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • Alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva (Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello);
  • Alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come redigere l’istanza di ammissione al libero patrocinio?

L’istanza di ammissione al libero patrocinio deve essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda ma può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda di ammissione al libero patrocinio deve contenere:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio;
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • L’attestazione in autocertificazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda;
  • L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

Nel caso in cui l’istante sia straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

In questi casi si consiglia l’assistenza di un difensore ufficio libero patrocinio.

Come e quando decide il giudice competente sull’istanza di ammissione al libero patrocinio?

Il giudice decide, con decreto motivato, entro 10 giorni (termine non perentorio) da quando è stata presentata la domanda o da quando essa è pervenuta e verifica l’ammissibilità della domanda e può dichiarare l’istanza inammissibile, accoglierla o rigettarla.

In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al libero patrocinio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si rischia in caso di false dichiarazioni nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato?

In tali casi si finisce sotto procedimento penale per la violazione dell’art. 95 del Testo Unico delle Spese di Giustizia il quale prevede:

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Art. 95 Testo Unico Spese di Giustizia DPR 115 del 2002

Quindi è assolutamente sconsigliato dichiarare il falso nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in Gratuito Patrocinio?

Poiché le persone ammesse al libero patrocinio vengono sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento, per evitare che da tali controlli emergano delle difformità tra quanto dichiarato nell’istanza ed il reddito realmente percepito e per evitare di dover poi rispondere del reato di  false dichiarazioni nell’istanza per il libero patrocinio, è consigliabile richiedere l’assistenza di un esperto avvocato per il libero patrocinio che si occupi della redazione dell’istanza.

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Avv. Vincenzo Ezio Esposito

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