Associazione per delinquere. Traffico di sostanze stupefacenti

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Associazione per delinquere. Traffico di sostanze stupefacenti

Se sei stato accusato di associazione per delinquere o traffico di droga, affidati ai professionisti di Avvocato Penalista h24 per la difesa.

Quali sono i reati associativi e quando può parlarsi di associazione per delinquere

In termini generali, nel reato associativo l’azione incriminata ha ad oggetto un’associazione ossia un’organizzazione di almeno tre persone che si accordano per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma criminoso.

I delitti associativi, di cui la fattispecie punita dall’articolo 416 c.p. rappresenta la figura emblematica e riferimento strutturale, vanno inquadrati nel più ampio genus dei reati c.d. plurisoggettivi o a concorso necessario.

Di guisa che ai fini dell’integrazione del reato, è necessaria non solo la presenza di più soggetti attivi, in numero variabile a seconda dei casi (almeno tre persone), ma anche un vincolo stabile e permanente volto alla realizzazione di un programma criminale.

Occorre chiarire che ad essere punita è la singola condotta partecipativa, prescindendo dalla effettiva ed eventuale consumazione dei reati scopo oggetto del programma criminoso alla cui realizzazione l’associazione è diretta.

D’altro canto, la sola partecipazione all’organizzazione penalmente rilevante non comporta l’automatica responsabilità pure per i delitti consumati dagli altri associati.

Invero, l’adesione ad un’associazione criminale è un fatto del tutto distinto dal contribuire alla realizzazione del reato-scopo, sicchè la prima non implica necessariamente la penale responsabilità per il secondo.

L’associazione penalmente rilevante richiede una stabile organizzazione, anche rudimentale, destinata a durare nel tempo purché adeguata a realizzare gli obbiettivi criminali individuati all’atto della costituzione.

L’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI CUI ALL’ART. 416 C.P.

L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione allo scopo di commettere più delitti, quindi anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato.

L’elemento oggettivo. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza, quindi, per l’autonoma incriminazione della costituzione dell’associazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris (= accordo associativo criminoso). Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall’art. 416 c.p.

La norma, infatti, conferisce rilevanza penale innanzitutto al momento in cui «tre o più persone» effettivamente si associano per commettere più delitti e, a tale condotta subordina, poi, la punibilità delle singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione.

La ratio del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati, sottesi al disegno criminoso.

È, pertanto, un reato di pericolo i cui elementi costitutivi sono ravvisabili:

  1. in un vincolo associativo tendenzialmente permanente;
  2. nell’indeterminatezza del disegno criminoso;
  3. nell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

L’elemento soggettivo. È richiesto il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis (= volontà e consapevolezza di essere soci).

L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA DI CUI ALL’ART. 416 BIS C.P.

L’articolo 416 bis è stato introdotto nel codice penale con la L. 646/1982 (“Rognoni-La Torre”), al fine di estendere la punibilità anche alle condotte non rientranti nell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., perché di per sé lecite o perché non connotate dalla volontà di realizzare singole fattispecie criminose.

Infatti, se l’associazione a delinquere “semplice” postula necessariamente la commissione di un certo reato-fine (poiché viene costituita in funzione della sua commissione e realizzazione), l’associazione di tipo mafioso può anche, in ipotesi, non essere finalizzata alla commissione di delitti, ben potendo avere come scopo il compimento di attività lecite, le quali, però, degradano ad illecite per il solo fatto di esser state compiute dall’associazione medesima.

Il 416 bis è caratterizzato da una maggior ampiezza dello scopo perseguito, non limitato alla generica commissione di più delitti, ma che ricomprende anche attività volte all’infiltrazione dei sodalizi criminosi nella politica, nella Pubblica Amministrazione e nel mondo economico.

Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico messo in pericolo dalla presenza di organizzazioni criminali, quali quelle mafiose, dedite alla realizzazione di un’ampia gamma di delitti contro l’ordine democratico e la libertà di iniziativa economica.

L’elemento oggettivo. È un reato di mera condotta e le condotte punibili sono la partecipazione, la promozione, la direzione e l’organizzazione.

Un’associazione può dirsi mafiosa  quando è connotata dall’imprescindibile “metodo mafioso” seguito per la realizzazione del programma criminoso.

Tale metodo si sostanzia:

  • dal lato dell’associazione agente, nell’utilizzazione verso l’esterno ed in danno degli offesi dell’attività delinquenziale, della forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati;
  • dal lato passivo e, quindi, delle persone offese, dalla condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti dell’associazione per effetto dell’intimidazione dalla stessa esercitata.

La forza di intimidazione. Consiste nella capacità di suscitare in taluno il terrore, derivante dall’esistenza dell’associazione stessa, la quale deve avere la potenzialità di provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal concreto compimento di un atto di violenza o di minaccia.

La condizione di assoggettamento e di omertà. Esse sono le dirette conseguenze dell’effettivo manifestarsi della forza di intimidazione del vincolo associativo, sono elementi normativi inscindibili, di talché la prima risulti premessa necessaria della seconda.

  • L’assoggettamento consiste in uno stato di sottomissione psicologicache si manifesta nelle potenziali vittime che subiscono l’influenza della forza intimidatrice del sodalizio.
  • L’omertàcostituisce un elemento tipico della fattispecie, correlato da un rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso, e consiste nel rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato.

L’elemento soggettivo. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di voler far parte dell’associazione, con la consapevolezza degli scopi cui l’associazione medesima è finalizzata e dei mezzi intimidatori di cui è solita servirsi. Occorre, però. la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio, ed alla realizzazione dei suoi scopi.

L’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI DI CUI ALL’ART. 74 DPR 309/90

L’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (c.d. Testo Unico sugli Stupefacenti) prevede e punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l’organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito degli stupefacenti.

Tale delitto ha natura plurioffensiva, in quanto è posto a tutela tanto della salute delle persone, quanto a tutela dell’ordine pubblico.

L’elemento oggettivo. L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è realizzata sia dall’unione di più persone che operano per la realizzazione di profitti derivanti dallo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l’importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione nella quale l’attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l’acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità che il singolo atto negoziale rappresenti un elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto avente ad oggetto il traffico di stupefacenti

I ruoli. Alla base della figura dell’associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

In tale contesto strutturale, si definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della “societas sceleris”; fondatore colui che partecipa alla sua costituzione; organizzatore chi coordina l’attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture; finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed, infine, capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

L’elemento soggettivo. Il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell’ambito di un unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

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I processi a cui abbiamo partecipato ed i risultati ottenuti in tema di associazione per delinquere e spaccio di droga:

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