Autoriciclaggio e Bancarotta Fraudolenta: quando si configura il reato

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Autoriciclaggio e Bancarotta Fraudolenta: quando si configura il reato

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Art. 648-ter.1 c.p., rubricato “Autoriciclaggio”, al primo comma recita: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’autoriciclaggio punisce ogni forma di uso (impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative) del provento di un delitto che ostacoli concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del provento stesso.

Il quarto comma della disposizione sull’autoriciclaggio prevede una clausola di non punibilità del fatto qualora i beni, oggetto materiale della condotta, sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il caso oggetto della sentenza n. 8851/2018. Nel caso sottoposto all’esame della V sezione della Corte di Cassazione, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva confermato l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, indagato per bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio per aver ricevuto somme di denaro da una società in dissesto e per averle impiegate nelle proprie attività.

Nel motivo accolto dalla Corte di Cassazione il ricorrente si doleva del difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla gravità indiziaria relativa all’autoriciclaggio chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter 1, attesa l’assenza di un’attività dissimulatoria diversa dalla condotta ascrivibile alla bancarotta.

Ebbene, precisava la Corte, la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad «ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Si tratta, quindi, di un reato di pericolo concreto per il quale occorre valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Secondo la Corte affinché vi sia autoriciclaggio è necessario che la condotta specifica sia connotata da un quid pluris suggestivo di una particolare idoneità dissimulatoria dell’origine del denaro.

Tale conclusione è avvalorata, innanzitutto, dal dato letterale, poiché il legislatore ha inteso rimarcare non solo l’impiego in attività imprenditoriali e l’idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso che tale idoneità dissimulatoria sia “concreta”.

Altra valutazione a sostegno della suddetta conclusione è costituita dai rapporti dell’autoriciclaggio con il reato di bancarotta: ritenere punibile come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme distratte verso imprese (sul solo presupposto della fisiologica destinazione delle medesime all’operatività aziendale di queste ultime), finirebbe per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta quando le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648ter.1 cod. pen.

I giudici della V sezione richiamano, poi, una recente pronuncia –  n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo – della seconda sezione della Corte di Cassazione che, tracciando la differenza tra profitto del reato presupposto e profitto dell’autoriciclaggio ai fini della confisca, avvalora l’interpretazione che esalta la necessità che la condotta ex art. 648ter.1 cod. pen. sia fondata su un segmento ulteriore rispetto alla condotta del reato presupposto.

Secondo tale orientamento il prodotto, il profitto o il prezzo dell’autoriciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

In conclusione, la Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto: “In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 cod. pen. non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene”.

Pertanto, la Corte di Cassazione annullava con rinvio l’ordinanza limitatamente all’autoriciclaggio affinchè il Tribunale del Riesame decidesse sulla base del principio di diritto enunciato.

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