Avvocato diritti dei lavoratori del team di Avvocato Penalista H24 ti spiega come potrai tutelarti sul posto di lavoro in caso di installazione di telecamere da parte del datore di lavoratori.
Pertanto, sei controllato da telecamere mentre lavori?
Vuoi far valere i tuoi diritti?
Non vuoi essere controllato durante il tuo lavoro?
Il tuo datore di lavoro non rispetta i tuoi diritti?
Sappi, che puoi essere tutelato dalla legge del 20 maggio 1970 n. 300 sulla libertà e dignità dei lavoratori.
Il Team di Avvocato Penalista H24 si occupa da anni di difendere i propri clienti durante il loro lavoro.
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Il caso trattato dalla corte di cassazione.
La Corte di Cassazione Sezione 3 con sentenza numero 1733 del 2020 ha valutato il caso di un datore di lavoro che aveva utilizzato impianti audiovisivi al fine di aumentare la sicurezza del negozio ma che, allo stesso tempo, riprendevano anche i lavoratori mentre svolgevano le loro mansioni.
Vediamo subito se si configura un illecito penale ed in particolare la contravvenzione prevista dall’articolo 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300.
Cosa prevede la legge?
La legge del 20 maggio 1970 n. 300 – afferente la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – prevede all’articolo 4 che:
“E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Art. 4 l.n. 300 del 1970
Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale”.
Vediamo allora perché si è proposto ricorso in Corte di Cassazione.
Perché è stato promosso il ricorso per cassazione?
L’avvocato difensore del datore di lavoro che ha installato gli impianti audiovisivi, riteneva che le telecamere fossero state poste dal suo cliente al solo fine di prevenire furti al negozio.
Inoltre all’interno del contratto era esplicitamente indicata la presenza delle telecamere sui luoghi di lavoro.
Gli stessi lavoratori avevano acconsentito a tale installazione ed avevano sottoscritto il relativo contratto.
Pertanto, si poneva il seguente quesito di diritto: era da considerarsi lecito il comportamento del datore di lavoro che aveva installato le telecamere per prevenire i furti ma, allo stesso tempo, controllava anche l’attività lavorativa dei suoi dipendenti?
Vediamo cosa ha deciso la Corte di Cassazione spiegata da Avvocato Diritti dei lavoratori.
Cosa ha deciso la corte di cassazione?
Come sopra citato l’articolo 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300, al fine di avere il consenso per l’installazione dell’impianto audiovisivo all’interno di un luogo di lavoro, questo dovrà essere accordato tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Se tale accordo non sopraggiunge, il datore di lavoro dovrà ricevere un’autorizzazione dall’autorità amministrativa ed, in particolare, dalla direzione territoriale del lavoro.
Quindi, se non vi è né accordo né autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittimamente e penalmente sanzionabile.
Secondo la decisione della Suprema Corte, ci deve sempre essere anche l’accordo con le rappresentazioni sindacali e non solo con i lavoratori.
Il consenso dei lavoratori non legittima la presenza delle telecamere perché vi è da ricordare che il lavoratore è soggetto debole rispetto al datore di lavoro/imprenditore.
Quest’ultimo non può far firmare un contratto recante l’accettazione di qualsiasi tecnologia di controllo poiché si verificherebbe un consenso viziato, il quale condizionerebbe l’assunzione del lavoratore tenuto ad accettare qualsiasi condizione posta dal datore di lavoro pur di ottenere il posto di lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, l’accordo non costituisce esimente della responsabilità penale, dovendosi al riguardo richiamare il prevalente e più recente indirizzo di legittimità che ritiene che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 4 in esame sia integrata (con l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, come nel caso di specie) anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (tra le altre, Sez. 3, n. 38882 del 10/4/2018, D., Rv. 274195; Sez. 3, n. 22148 del 31/01/2017, Zamponi, RV. 270507).
Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione e condanna il procedente al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui la sentenza.
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Nel caso specifico è imprescindibile la conoscenza della massima giurisprudenza di legittimità e tutti i suoi aggiornamenti riguardo la dignità e libertà del lavoratore.
Per tale ragione bisogna affidarsi ad un esperto Avvocato Diritti Dei Lavoratori.
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