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Quale è la sanzione prevista per il reato di contraffazione dei marchi?
L’art. 473 c.p. rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 colui che, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati
Quali sono gli elementi costitutivi del reato di contraffazione dei marchi?
L’elemento oggettivo del reato relativo ai marchi contraffatti consiste nel contraffare o alterare marchi e segni distintivi.
Per marchio si intende un segno distintivo dal quale si rinviene la provenienza di un determinato bene, può essere nazionale o estero ma, in ogni caso, deve essere riconosciuto nel territorio dello Stato.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della contraffazione, nella consapevolezza da parte dell’agente che il marchio (o il segno distintivo) è stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.
Quale è il bene giuridico tutelato nei reati avente ad oggetti i marchi di contraffatti?
La Corte di cassazione – V Sez. Pen. – nella pronuncia n. 27323/2019 ha chiarito degli aspetti importanti in merito ai reati inerenti i marchi contraffatti.
La Suprema Corte ha puntualizzato che l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c. p. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo.
In presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.
L’apposizione della dicitura “copia d’autore” o “falso d’autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l’integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); poiché, trattandosi di reati di pericolo, per l’ integrazione dei reati inerenti i marchi contraffatti è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.
È già solo la contraffazione ad essere sufficiente per la violazione del bene tutelato e per la configurazione dei reati relativi ai marchi contraffatti.
Difatti, la norma vuole scongiurare la confusione tra marchi, tra quello registrato e quello illecitamente utilizzato e commercializzato; dal momento in cui la norma punisce la riproduzione del marchio registrato su un prodotto industriale, il prodotto rappresenta un veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi.
Nel caso specifico sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione il Tribunale del riesame di Varese aveva confermato il sequestro probatorio dei capi di abbigliamento recanti il marchio Supreme Gold ritenendolo contraffatto rispetto al marchio statunitense Supreme registrato in Italia.
La Corte adita ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale del Riesame poiché, seppure entrambi i marchi era stati registrati in Italia, il marchio Supreme Gold determinava una confusione con quello statunitense Supreme, sottolineando anche che qualora sia intervenuta la registrazione di un marchio identico ad uno già noto, sono configurabili comunque i reati relativi ai marchi contraffatti in presenza di condizioni che facciano ritenere avvenuta la copiatura del marchio famoso.
Perché rivolgersi ad un competente avvocato per marchi contraffatti?
Poiché la disciplina della registrazione dei marchi si struttura a più livelli, quindi non solo nazionale ma anche sovranazionale ed europeo, per difendersi nei processi aventi ad oggetto marchi contraffatti occorre farsi assistere da un avvocato per marchi contraffatti che conosca integralmente la disciplina della registrazione dei marchi.
Se sei sottoposto ad un procedimento penale per i reati inerenti i marchi contraffatti, puoi scrivere qui ad Avvocato Penalista H24, contattandoci a info@avvocatopenalistah24.it , che vanta nel proprio organico un esperto avvocato per marchi contraffatti.
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