Messa alla prova, quali sono i presupposti per poterla richiedere?

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Messa alla prova, quali sono i presupposti per poterla richiedere?

Se sei indagato o imputato nell’ambito di un procedimento penale ed è tua intenzione quella di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24, studio di diritto penale che potrà sempre garantirti l’assistenza immediata di un esperto avvocato per messa alla prova.

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Sospensione del procedimento con messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto giuridico coniato nell’anno 2014 (art. 3, comma 11, Legge 28 aprile 2014, n. 67) attraverso il quale, per determinate fattispecie di reato,  viene riconosciuta dal legislatore la possibilità all’imputato di sospendere il procedimento penale con possibilità di svolgere, in sostituzione dello stesso, un programma di messa alla prova.

Il buon esito del programma di messa alla prova, in uno con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e con il risarcimento del danno (quando possibile), permettono alla persona imputata di estinguere il reato contestato. Chiaramente la richiesta al Giudice, nonché la predisposizione del programma di messa alla prova, andrà sempre effettuata e coordinata attraverso l’ausilio di un esperto avvocato per messa alla prova.

Quali sono i reati per i quali è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova?

La sospensione del procedimento con messa alla prova, così come disposto dall’art. 168-bis del Codice penale, può essere richiesta:

  1. per i reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria,
  2. per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni di reclusione (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonché,
  3. per i delitti di: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata (con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime), lesioni personali stradali, furto aggravato e ricettazione.

Per quanto riguarda la pena edittale massima prevista per la richiesta della sospensione del procedimento con messa alla prova, individuata dalla legge nella pena non superiore nel massimo a 4 anni di reclusione, è molto interessante rilevare come, in seguito all’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 36272 del 1 settembre 2016) si sia stabilito che detto richiamo “va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

In questo caso, quindi, sulla base della interpretazione alla norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della richiesta della sospensione del procedimento con messa alla prova bisognerà guardare esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie di reato contestata, senza prendere in considerazione alcuna delle circostanze aggravanti che, nel singolo caso, potrebbero essere contestate, restando quindi escluse finanche le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

La richiesta pertanto andrà sempre effettuata sulla base di una attenta valutazione, formulata sulla base del titolo di reato contestato, condotta da un esperto avvocato per messa alla prova.

Quali sono le caratteristiche soggettive che il richiedente deve avere per formulare la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova?

La facoltà riconosciuta all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova incontra un ulteriore limite nelle caratteristiche soggettive che il richiedente deve avere, sulla base di quanto disposto dall’art. 168-bis del Codice penale.

Innanzitutto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova potrà essere concessa una sola volta nella vita, il che significa che tutti i soggetti che già abbiano beneficiato di detto istituto non potranno nuovamente accedere allo stesso.

Inoltre, non potranno beneficiare della sospensione del procedimento con messa alla prova i soggetti che siano stati dichiarati delinquenti abituali (art. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.).

In questo caso, quindi, qualora nei confronti di detti soggetti sia formulata una contestazione per un reato che preveda una pena edittale inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonostante gli stessi non abbiano mai beneficiato della sospensione del procedimento con messa alla prova, gli sarà comunque preclusa a monte la possibilità di richiedere detto istituto sulla base esclusivamente dei precedenti penali contestati.

Anche in questo caso, al fine di procedere correttamente alla formulazione della richiesta sulla base dei precedenti giudiziali del soggetto richiedente, sarà sempre opportuna un’analisi del caso concreto da parte di un competente avvocato per messa alla prova.

In cosa consiste il programma di messa alla prova?

Come precedentemente anticipato il programma di messa alla prova comporta, da parte dell’autore del reato, non solo la prestazione di condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e l’eventuale risarcimento del danno (ove possibile) nei confronti della persona offesa, ma finanche la predisposizione di lavoro non retribuito di pubblica utilità  in favore della collettività.

In questo caso, il lavoro di pubblica utilità, così come previsto dall’art. 168-bis del Codice penale, dovrà essere prestato presso: “lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”.

Come precedentemente riportato, il lavoro effettuato non dovrà essere in alcun modo retribuito e dovrà essere programmato, sulla base di un programma redatto di concerto con gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), in maniera compatibile con le esigenze di vita, lavorative e familiari del soggetto richiedente.

Quali sono gli effetti dello svolgimento positivo del programma?

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dovrà decidere il Giudice competente con ordinanza, ricorribile per Cassazione, nella quale dovrà essere specificato altresì il programma che il soggetto dovrà svolgere e la durata dello stesso.

In seguito al positivo svolgimento del programma di messa alla prova il Giudice competente provvederà a dichiarare, in seguito alla fissazione di apposita udienza, estinto il reato ai sensi dell’art. 168-ter del codice penale, potendo tuttavia in ogni caso applicare le sanzioni amministrative accessorie, qualora l’applicazione delle stesse sia prevista dalla legge.

Nel caso in cui, invece, durante lo svolgimento del programma di messa alla prova vengano constatate reiterate violazioni del programma, rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero vengano commessi ulteriori delitti non colposi, il Giudice potrà disporre  la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater del Codice penale e procedere nuovamente nel giudizio nei confronti della persona imputata.

In detti casi, qualora sussistano trasgressioni del programma di messa alla prova, al fine di non pregiudicare il lavoro svolto, sarà sempre opportuno contattare immediatamente un esperto avvocato per messa alla prova, così da trovare la migliore soluzione al caso concreto.

Perché rivolgersi ad un Avvocato?

La scelta di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, sia nei casi in cui i soggetti richiedenti siano incensurati, sia nei casi in cui si abbiano diverse pendenze giudiziarie a loro carico (a meno che non si sia dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) può costituire una scelta strategicamente molto valida per la risoluzione di un procedimento dal momento che, in seguito al positivo svolgimento del programma di messa alla prova il Giudice dovrà dichiarare il reato estinto, con notevoli benefici nei confronti dell’imputato.

Chiaramente la scelta di procedere o meno alla formulazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., dovrà essere sempre ben ponderata ed affidata alla valutazione di un esperto avvocato per messa alla prova il quale, valutando la situazione giuridica complessiva del soggetto richiedente, potrà formulare una valutazione in merito alla fattibilità o meno della richiesta.

Se hai bisogno di aiuto o hai la necessità di confrontarti con un esperto avvocato per messa alla prova, puoi richiedere assistenza o consulenza legale rivolgendoti ad Avvocato Penalista H24, vantando il nostro studio legale, nel suo team, avvocati di comprovata esperienza in materia di messa alla prova.

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