Avvocato per omissione di soccorso: Quando sussiste il reato?

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Avvocato per omissione di soccorso: Quando sussiste il reato?

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale od altro evento grave e vuoi chiedere assistenza o consulenza legale, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24 esperto in materia di omissione di soccorso.

In cosa consiste l’omissione di soccorso?

L’omissione di soccorso è un delitto disciplinato dall’art. 593 c.p. che sanziona con la pena fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro due ipotesi condotte omissive:

  1. la condotta di chi omette di dare avviso all’Autorità competente del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni abbandonata o smarrita o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo (comma I);
  2. la condotta di chi omette di prestare l’assistenza occorrente, imbattendosi in un soggetto che è o sembra inanimato o in una persona ferita o comunque in pericolo (comma II).

In entrambi i casi ci si trova dinanzi ad una condotta omissiva che consiste cioè nel non fare quello che l’ordinamento giudica doveroso. L’omissione di soccorso è, infatti, punita anche se dal non fare non risultano conseguenze dannose.

Nel caso in cui dall’omissione di soccorso derivi una lesione personale, la pena è aumentata; invece, se dall’omissione di soccorso ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.

Ma occorre precisare, però, che la legge non prevede sanzioni qualora si è impossibilitati a prestare soccorso: infatti, non si è obbligati a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.

Per comprendere se con la propria condotta omissiva si può essere chiamati a rispondere penalmente del reato di omissione di soccorso, puoi rivolgerti al team di Avvocato Penalista H24 che vanta esperienza per l’omissione di soccorso.

In caso di incidente stradale quando si risponde di omissione di soccorso?

L’omissione di soccorso sanzionata dall’art. 189 comma 7 cod. strada può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593, comma 2, cod. pen. del quale condivide la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita.

L’art. 189 co. 7 sanziona – con la reclusione da un anno a tre anni  e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni – la condotta di omissione di soccorso che si verifica allorquando il conducente, a seguito di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.

Rispetto alla fattispecie di omissione di soccorso di cui all’art. 593 co. 2 c.p., gli elementi specializzanti l’omissione di soccorso di cui all’art. 189 co. 7 Cod. strada sono:

  • l’individuazione del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente;
  • l’ antefatto non punibile, ossia il verificarsi di un  sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.

In caso di incidente stradale viene a crearsi uno stato di pericolo per i beni della vita e della incolumità personale e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore in capo all’utente della strada.

Il codice della strada ha, infatti, introdotto all’art. 189, comma 1 CdS,  la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. In questo caso è opportuno rivolgersi ad un avvocato competente per l’omissione di soccorso.

Cosa significa “Prestare l’assistenza occorente” nel reato di omissione di soccorso?

Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. L’omissione di soccorso va, infatti, accertata con valutazione ex ante e non ex post. Per tali valutazioni è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in omissione di soccorso.

Il reato di omissione di soccorso stradale di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

Ma è bene chiarire che non ogni situazione di pericolo, determinato da un incidente stradale in cui si è comunque coinvolti, fa sorgere l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente; tale obbligo va escluso quando le conseguenze del sinistro non si sono manifestate in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.

Nel caso in cui si è stati coinvolti in un incidente stradale e non è stato prestato soccorso, è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto per l’omissione di soccorso.

Quando non si risponde di omissione di soccorso?

La Corte di Cassazione – sezione IV – nella sentenza n. 5914/2019 si è trovata ad esaminare una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che, confermando la condanna del Tribunale di Torre Annunziata, riteneva il ricorrente colpevole delle lesioni personali e dell’omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Il principale motivo di doglianza aveva metteva in rilievo l’inconsapevolezza da parte del ricorrente della circostanza che la persona offesa avesse riportato lesioni, atteso che questa si recava solo il giorno seguente in ospedale, dove gli venivano diagnosticate una contusione ed una distrazione al collo.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare la vicenda, chiariva che nel caso di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale, punito ai sensi dell’art. 189 co. 7 cod. strada, non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorre invece che tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica (Cass. Sez. IV, sent. N. 23177 del 2016).

Nel caso specifico, la Corte accoglieva il ricorso rilevando l’errore in cui erano incorsi i giudici nel mancato accertamento della consapevolezza da parte dell’imputato di aver cagionato delle lesioni: il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile del reato di omissione di soccorso senza la verifica della effettiva percepibilità delle lesioni cagionate, lesioni che, per la tipologia e per la condotta della persona offesa che si era recata in ospedale il giorno seguente, ben potevano non essere riconoscibili dall’imputato.

I giudici della Corte di cassazione annullavano con rinvio la sentenza impugnata, affermando il seguente principio di diritto: “non è, quindi, sufficiente ravvisare una posizione di garanzia in capo al conducente alla cui condotta alla guida il sinistro sia ricollegabile, occorrendo anche che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente”.

Se vuoi ricevere consulenza o assistenza legale in materia di omissione di soccorso, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24, che ti affiancherà un avvocato competente in tema di omissione di soccorso.

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