REATO DI PECULATO: QUANDO SI CONFIGURA ?

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REATO DI PECULATO: QUANDO SI CONFIGURA ?

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In questo articolo voglio parlarti di quest’articolo di legge e di quando si configura il reato.

L’ARTICOLO 314 DEL CODICE PENALE: IL PECULATO

L’art. 314 c.p. rubricato Peculato punisce  con la reclusione da quattro  a dieci anni e sei mesi

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”.

ART. 314 COD. PEN.

Al secondo comma, punisce il cosiddetto “Peculato d’uso” con la reclusione da sei mesi a tre anni

quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Secondo Comma articolo 314 codice penale

QUALE CONDOTTA È PENALMENTE SANZIONATA DALLA NORMA SUL PECULATO?

La condotta incriminata dalla norma sul peculato consiste nell’appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui compiuta esclusivamente da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La condotta di appropriazione del peculato consiste in un comportamento uti dominus (come proprietario) dell’agente nei confronti della cosa, che si manifesta mediante atti incompatibili con il titolo per cui si possiede quel bene, così da realizzare una interversione nel possesso e l’interruzione della relazione funzionale tra il bene ed il legittimo proprietario.

Nel reato di peculato sono distinguibili due momenti:

  1. l’espropriazione  dal proprietario della cosa;
  2. l’impropriazione, cioè la creazione di un rapporto di fatto tra l’agente del peculato e la cosa stessa.

QUANDO SI REALIZZA IL PECULATO?

Perché si realizzi l’interversione nel possesso del peculato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio non basta acquisire la materiale disponibilità della cosa ma occorre che il soggetto abbia esercitato tale interversione nel possesso con la volontà  di tenere per sé il bene.

Il presupposto della condotta di peculato è il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui.

Per possesso si intende non solo quello immediato (ossia la disponibilità materiale del bene) ma anche quello mediato, inteso quale disponibilità giuridica del bene e quindi come potere di disporre del bene materialmente detenuto da altri.

Altro requisito del peculato è la ragione d’ufficio o di servizio che qualifica il possesso della cosa fatta propria (difatti, soggetti attivi del peculato sono, appunto, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio).

Infine, per la configurazione del peculato si richiede l’altruità della cosa oggetto del peculato e rientra in tale concetto non solo la proprietà ma anche qualsiasi altro diritto altrui, reale o personale, sulla cosa che abbia, in concreto, un valore economico-sociale.

COSA SI INTENDE PER PECULATO D’USO?

Il secondo comma dell’art. 314 c.p. disciplina il peculato d’uso che ricorre quando l’agente agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

L’elemento specializzante rispetto al peculato va rinvenuto nel dolo specifico consistente nello scopo di usare temporaneamente la cosa sottratta.

L’uso momentaneo nel peculato d’uso richiede un’appropriazione di breve durata.

COSA TUTELA IL PECULATO?

Le norme di cui all’art. 314 CP, sono poste sia a tutela dell’imparzialità che del buon andamento della P.A., per cui la tutela patrimoniale non è altro che un momento nella tutela, come detto, del buon andamento ed imparzialità della P.A.; infatti, il delitto di peculato, non tutela il patrimonio staticamente inteso, ma l’attività funzionale della Pubblica Amministrazione ove la presenza o meno di un pregiudizio patrimoniale assume rilevanza solo nei limiti in cui si traduca in un pregiudizio funzionale a carico della P.A. (cfr. Cass. Sez. IV, 15.4.2008 n. 20326).

Tutte le volte che l’esiguità del valore della cosa sia tale da comportare che il pubblico ufficiale che se ne appropri non ricavi alcuna reale posizione di vantaggio rispetto a terzi, o che dalla condotta non derivi alcuna compromissione a carico del buon andamento della P.A., la tipicità della condotta appropriativa ai sensi dell’art. 314 potrà certamente essere esclusa, senza nessun bisogno di chiamare in causa una pretesa di natura patrimoniale del delitto di peculato.

Sul concetto di appropriazione

Ed infatti, appropriarsi della cosa, vuol dire farla propria in un modo in cui questa già non lo sia e non debba esserlo o divenirla, agendo in maniera del tutto incompatibile con il titolo in forza del quale si possiede; la condotta di peculato, sussiste orbene, nell’arbitraria trasformazione delle ragioni del possesso della cosa da parte del pubblico ufficiale, disconoscendo le ragioni d’ufficio – che legittimano il possesso – e cominci a possedere autonomamente, per ragioni proprie.

L’appropriazione nel delitto di peculato, si realizzerebbe con l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che francamente non sussiste nel caso di specie; l’indagato non comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha appunto il possesso in ragione del suo ufficio (cfr. Cass. sez. VI, 10.6.1993)  poiché egli non riveste nemmeno le mansioni di accertatore, non è adibito ad elevare verbale né riscuotere danaro.

CHI È LA VITTIMA NEL PECULATO?

Soggetto passivo del reato (la vittima) può essere, a seconda dell’appartenenza della cosa oggetto di appropriazione, tanto la pubblica amministrazione, essendo leso il regolare funzionamento e il prestigio della Pubblica Amministrazione, quanto il privato cittadino che vede ledere i propri interessi patrimoniali.

Il peculato è un reato procedibile d’ufficio, sicché non è necessario sporgere una formale querela.

LA DIFFERENZA TRA PECULATO E TRUFFA

Sussiste, come abbiamo sopra esposto, il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servi­zio si appropria del denaro di cui abbia il possesso o la disponibilità materiale, conseguiti legit­timamente per ragione del suo ufficio o servizio ed eventuali artifici eventualmente posti suc­cessivamente in essere rilevano esclusivamente al fine di occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità. 

Quando si configura la truffa ?

Si configura, invece, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il soggetto attivo del reato si sia fraudolentemente procurato detto possesso, inducendo la parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artificio o raggiro. 

La giurisprudenza della Corte di legittimità fonda infatti la differenza tra le distinte figure di reato proprio sulle modalità del possesso dei denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Cass. Sez. 6, sent. n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186 e conformi Sez. 6, sent. n. 32863 del 25/05/2011, PG in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, sent. n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo e altri, Rv. 256595; Sez. 6 sent. n. 41599 del 17/07/ 2013, PG in proc. Fasoli, Rv. 256867; Sez. 6 sent. n. 5087 del 23/01/2014, PM e Bertolone, Rv. 258051; Sez. 6 sent. del 06/02/2014, Campanile non massimata). 

L’aggravante prevista dall’art. 61 numero 9 del Codice Penale.

È configurabile il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di peculato quando l’atto che in concreto produce l’effetto di appropriazione si inserisce in una procedura articolata, nella quale più soggetti sono chiamati ad intervenire e l’agente infedele, per ottenere il trasferimento della cosa nella sua materiale e personale disponibilità, deve ricorrere ad una condotta decettiva che gli procuri il compimento di atti di disposizione aventi natura costitutiva la cui adozione compete a terzi (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, Currao, Rv. 260505).

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Infatti, affinché una persona possa essere condannata per peculato devono sussistere diverse condizioni: occorre che l’accusa dimostri la volontà di appropriazione indebita del pubblico ufficiale, che la sottrazione sia effettivamente avvenuta etc.

Avendo esperianza in questo particolare ambito, abbiamo la possibilità di assisterti nella maniare più adeguata possibile.

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