CyberBullismo: Cosa prevede la legge e come tutelarsi.

Argomenti:

CyberBullismo: Cosa prevede la legge e come tutelarsi.

Tuo figlio o tua figlia è invischiata in una vicenda di CyberBullismo e non sai come risolvere questo odioso problema ? Non preoccuparti, un esperto Avvocato per Vittima CyberBullismo ti spiega cosa significa CyberBullismo, com’è possibile tutelarsi e quali sono le sanzioni a cui va incontro chi ha posto in essere condotte di CyberBullismo.

.

Prima di leggere l’articolo, ti segnalo che se vuoi ricevere un contatto diretto con uno dei professionisti del team di AvvocatoPenalistaH24.it, inviaci una mail qui, ed un nostro specializzato Avvocato per Vittima CyberBullismo ti contatterà nel più breve tempo possibile per assicurare l’assistenza legale di cui hai bisogno o per risolvere qualsiasi dubbio che tu abbia sulla materia qui trattata.

.

Ed allora, procediamo con ordine in maniera che tu possa comprendere a pieno una materia certamente complicata ma che cercherò di spiegarti nel modo più semplice possibile.

.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 03.06.2017 è stata pubblicata, dunque entrò successivamente in vigore, la legge 29 maggio 2017 n. 71 denominata sanzioni a disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del CyberBullismo. 

Qui sotto riportiamo il testo della normativa del CyberBullismo.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg

.

Procedo ora a spiegarti passo per passo la legge sul CyberBullismo.

.

Che cosa s’intende per CyberBullismo ?

Secondo il testo della legge che sopra ho riportato, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ovviamente è punita anche la diffusione delle immagini sui cd. Social Networks ovverosia Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube etc.

.

Come Ottenere tutela in caso in cui si sia vittima di CyberBullismo ?

Qualsiasi soggetto minore dell’età di 14 anni, ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito i danni derivanti dalle condotte che sopra ho descritto, puo’ inviare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (quindi Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) una richiesta per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Tale richiesta può anche essere effettuata dal tuo avvocato di fiducia esperto in CyberBullismo.

.

Cosa succede dopo la richiesta per l’ottenimento dell’oscuramento del dato diffuso tramite internet ?

Entro 24 ore dalla richiesta, il gestore del sito o del social network, deve comunicare di aver avuto notizia della richiesta fatta dal minore, dal genitore o dall’Avvocato per CyberBullismo e provvedere, entro 48 ore all’oscuramento, alla rimozione o al blocco dei dati personali del minore.

.

Cosa bisogna fare nel caso in cui, entro le 24 ore dalla richiesta, non viene rimosso il dato diffuso tramite internet ?

L’interessato puo’ rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

.

Cosa prevedono gli articoli 143 e 144 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 ?

Il Garante, se sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, impone al gestore del sito internet ovvero del social network, la rimozione ovvero l’oscuramento dell’atto con il quale si è perpetrato il CyberBullismo. Si procede dunque in tal senso.

.

Cosa succede se fenomeni di CyberBullismo si verificano a Scuola ?

Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della legge sul CyberBullismo, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di CyberBullismo informa tempestivamente i genitori del minore (i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale) ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

.

Quali sono le conseguenze per il minore che ha posto in essere gli atti di CyberBullismo ?

–> 1° Se ha un’età superiore ai 14 anni, chi ha posto in essere condotte rientranti nel cd. ‘CyberBullismo’, può essere denunciato e quindi sottoposto a procedimento penale per taluno dei reati di cui agli articoli 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

–> 2° Altrimenti viene Ammonito. I fini dell’ammonimento, il Questore, convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita’ genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento  cessano al compimento della maggiore eta’.

.

Quindi, al fine di ottenere tutela legale nel caso in cui tuo figlio abbia subito degli atti di CyberBullismo, bisogna adottare la procedura che ti ho indicato per conseguire l’oscuramento dei dati personali trattati sul sito internet o sul social network. Inoltre puoi denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine per perseguire la punizione del colpevole degli atti di CyberBullismo nei termini previsti dalla legge. 

Nel caso tu voglia contattare un esperto Avvocato per Vittima CyberBullismo, compila la richiesta che trovi qui sotto ed un professionista del team di AvvocatoPenalistaH24.it sarà pronto ad assicurare tutta l’assistenza legale che fa al tuo caso.

Hai Domande? RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    RICHIEDI UNA PRIMA CHIAMATA GRATUITA