Nel presente articolo Avvocato Penalista H24 cercherà di fare chiarezza sulla legittimità del sequestro di beni costituenti un trust.
Hai subito un sequestro dei beni in trust vuoi sapere cosa fare?
Ti interessa conoscere quando è legittimo il sequestro di beni conferiti in trust?
Se la tua risposta è positiva, allora leggi questo articolo.
Se hai subito un sequestro dei beni immessi nel trust e ritieni che tale sequestro sia illegittimo, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un esperto per tale materia.
Indice dei contenuti
È possibile disporre il sequestro del trust?
La questione attiene alla possibilità di sottoporre nel corso delle indagini preliminari a misure cautelari reali, quali il sequestro preventivo strumentale ad una successiva confisca per equivalente, beni in relazione ai quali l’indagato ha realizzato dei meccanismi di distrazione patrimoniale tali da rendere non più aggredibili dal giudice penale i beni apparentemente intestati a terzi.
Quali sono i meccanismi di disposizione patrimoniale che possono eludere il sequestro?
I meccanismi che l’indagato può porre in essere al fine di mettere in salvo il proprio patrimonio per tentare di sfuggire alla pretesa statuale di sequestro e confisca dei patrimoni illecitamente accumulati, possono essere diversi:
a) meccanismi di interposizione fittizia: il bene, pur essendo formalmente intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità effettiva dell’indagato o del condannato: il che può avvenire sia nella fase dell’acquisto (quando il bene viene acquistato formalmente ma fittiziamente da un terzo) che della vendita dei beni (l’indagato/imputato vende fittiziamente il bene ad un terzo, rimanendo il vero proprietario);
b) meccanismi di interposizione reale: allorquando l’interponente (indagato/imputato) trasferisce o intesta, ad ogni effetto di legge, taluni beni all’interposto, ma con l’accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell’interesse del dominus e secondo le sue direttive;
c) meccanismi di segregazione del patrimonio la cui finalità è quella della gestione controllata dei patrimoni in essi conferiti e, quindi, della loro protezione (in tale categoria rientrano sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale);
d) atti di alienazione di beni a mezzo dei quali l’indagato/imputato pone in essere atti non simulati in quanto il terzo acquista realmente il bene. E’ l’ipotesi che si verifica quando l’indagato/imputato, piuttosto che subire la confisca, preferisce alienare a terzi i beni, monetizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio.
È possibile sottoporre a sequestro beni non più appartenenti all’indagato/imputato?
I beni possono essere sequestrati (e poi confiscati) all’indagato/imputato solo se, al momento del provvedimento di sequestro o di confisca, questi ne abbia la disponibilità laddove per disponibilità si deve intendere “disponibilità attuale“.
Nell’ambito del procedimento di sequestro/confisca è necessario accertare se i beni che appartengono formalmente a terzi siano o meno nell’attuale disponibilità dell’indagato/imputato.
L’onere della prova
Ai fini dell’assoggettabilità a sequestro dei beni formalmente attribuiti a terzi rispetto all’indagato, la Pubblica Accusa ha l’onere di provare anche tramite elementi indiziari che l’intestazione del bene al terzo è, esclusivamente o principalmente, finalizzata a sottrarre il compendio patrimoniale all’interesse dello Stato alla confisca del profitto e del prodotto del reato.
La prova della fittizietà della titolarità del bene a terzi può fondarsi anche su presunzioni: quali la parentela e la convivenza fra il dante causa e l’avente causa, nonché rapporti di amicizia o di lavoro; la vicinanza temporale fra l’atto di spoliazione e il momento in cui il dante causa ha avuto la cognizione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal Pubblico Ministero; la mancanza di disponibilità economica da parte dell’avente causa che giustifichi l’acquisto a titolo oneroso; la circostanza che l’avente causa ha continuato ad avere la disponibilità di fatto del bene trasferito a terzi; la gratuità dell’atto.
Ed infatti, se il meccanismo utilizzato è stato quello simulatorio (interposizione fittizia o reale), l’onere probatorio non può che consistere nella prova che l’indagato/imputato sia il reale possessore del bene e che il terzo non sia altro che la classica “testa di legno”.
Il sequestro è applicabile anche ai beni conferiti in Trust?
A tal punto occorre verificare se e in che limiti i suddetti principi di diritto si applichino al trust che è un tipico istituto di segregazione dei beni.
In cosa consiste il trust?
Caratteristica fondamentale del suddetto istituto giuridico, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente (settlor, ossia chi trasferisce l’intestazione dei beni) sia al soggetto trasferitario.
Con il trust il patrimonio viene trasferito ad un’altra persona (trustee) che ha l’obbligo di gestirlo diligentemente a favore di un terzo individuo, il c.d. beneficiario. Chi dispone dei beni e ne trasferisce l’intestazione si chiama settlor, il nuovo titolare diventa trustee – colui che ne acquista la proprietà ma che non può utilizzarla a proprio piacimento – ed il beneficiario, beneficiary.
I beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario (trustee), non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari.
Questo meccanismo comporta che i creditori del settlor non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust; che i creditori del trustee non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione; che i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari potranno soddisfarsi su quanto è loro attribuito.
Il trust come negozio simulato
Ebbene il trust può essere costituito anche ai fini meramente simulatori. Il presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio.
Le finalità del trust
Quale strumento negoziale, il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione.
E’ irrilevante, quindi, che l’indagato/imputato abbia costituito un trust, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca.
Non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico.
Gli indici sintomatici dell’illiceità del trust
Gli elementi che, infatti, si devono ben focalizzare, al di là del programma di segregazione, per comprendere le reali finalità del trust, sono i seguenti:
- la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari;
- l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, così come l’interposizione reale in cui l’interposto – e cioè una terza persona – a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato;
- le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust famigliare, i beni dell’indagato/imputato restano comunque in ambito familiare, sicché, continuano a rimanere nella sua “disponibilità” da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso l’indagato/imputato che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.
Si rammenti, infatti, che, da sempre (sia nei processi civili che nei procedimenti di sequestro penali), l’atto gratuito a favore dei congiunti – tanto più se effettuato in tempi sospetti – è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come, nessuno mette in dubbio che anche l’interposizione reale (ossia un negozio fiduciario così come lo è il trust), una volta provata, rientri fra i casi in cui è ammessa la confisca.
Il sequestro del trust
In conclusione, l’assoggettabilità a sequestro, strumentale ad un’eventuale confisca per equivalente, dei beni conferiti in trust deve passare per l’analisi di tutti questi indici sintomatici che consentono di valutare la strumentalità del trust alla sottrazione dei beni al potere ablatorio dello Stato.
Sicché, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori (cfr. Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenze nn. 9229/2016 e 7442/2020).
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per sequestro trust?
I beni immessi in un trust che non sia riconosciuto fittizio o simulatorio non temono il sequestro preventivo o conservativo e l’eventuale confisca. Il trust se utilizzato nel pieno rispetto dei principi regolatori del nostro ordinamento permette di offrire le maggiori garanzie nell’ambito della segregazione patrimoniale.
La genuinità del trust assume un’importanza centrale anche in quelle ipotesi in cui il disponente sia sottoposto ad indagine penale. Ed infatti, il sequestro è ammissibile solo quando il trust sia stato costituito in frode alla legge, risultando una situazione di mera apparenza. Pertanto, nel caso di sequestro del patrimonio oggetto di trust e necessario affidarsi a professionisti che sappiano dimostrare la legittimità del trust al fine di revocare il vincolo reale disposto col sequestro.
Se hai subito un sequestro dei beni immessi nel trust e ritieni che tale sequestro sia illegittimo, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che saprà predisporre la strategia difensiva per dimostrare la liceità del trust grazie ai suoi esperti avvocati per sequestro trust.
Se vuoi leggere di più sul sequestro preventivo e cosa fare in caso di sequestro preventivo, ti invito a leggere un altro nostro articolo su questo argomento: Sequestro Preventivo: Cosa fare per riottenere il bene?