Confisca del veicolo e guida in stato di ebbrezza. Quando non si può disporre la sanzione amministrativa.

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Confisca del veicolo e guida in stato di ebbrezza. Quando non si può disporre la sanzione amministrativa.

Per le ipotesi lievi di guida in stato di ebbrezza non è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’auto.

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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di OMISSIS con sentenza X.X.X ha accolto la richiesta di G. F. cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi due giorni venti di arresto e di € 2.500 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all’art.186 II co. Lett. b) e 2 bis C.d.S.

Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca dell’auto.

2.Avverso detta statuizione insorgeva G. F. deducendo violazione di legge e totale carenza di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, modulata nel massimo edittale e violazione di legge per avere disposto la confisca del veicolo condotto dalla G. in quanto sanzione amministrativa non prevista per la ipotesi soglia ritenuta a carico della ricorrente (art.186 lett.b C.d.S.). 3.

Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che il giudice ha fornito adeguata e logica giustificazione, seppure nei sintetici termini che caratterizzano il rito prescelto, della misura della durata della sospensione della patente di guida, evidenziando che la stessa era commisurata ai profili fattuali della condotta e in particolare al grado del tasso alcolemico riscontrato (1,33 g/1), pertanto prossimo al valore dello scaglione successivo (lett.c dell’art.186 C.d.S.).

Va peraltro evidenziato, ad integrazione della motivazione del giudice del rito che per pacifico orientamento del S.C. in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (sez. IV, 11.7.2013, Polverini, Rv.256402) di talchè è del tutto ragionevole ritenere che il giudice abbia proceduto a detto raddoppio, partendo pertanto dal minimo di durata della sanzione amministrativa accessoria.

4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso laddove in ipotesi compresa nell’art.186 lett.b) C.d.S. non è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’auto utilizzato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica, sanzione invece prevista per la ipotesi sub. c) della medesima disposizione, né la stessa consegue automaticamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma II bis dell’art.186; pertanto la relativa sanzione deve essere eliminata e all’uopo può procedere questa corte avvalendosi delle prerogative riservate dall’art.620 lett. I cod. proc. pen., non ricorrendo alcun profilo di discrezionalità nella scelta o nella graduazione della sanzione..

P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’ auto (auto Fiat 500 tg. OMISSIS), statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso a Roma il 25 Maggio 2017

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