Confisca europea: quali sono i presupposti

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Confisca europea: quali sono i presupposti

Avvocato regolamento confisca europeo in questo articolo ti spiegherà quanto è stato previsto in ambito sovranazionale con riferimento alla possibilità di adottare provvedimenti di congelamento (sequestro preventivo) e confisca in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

A cosa serve il regolamento europea sulla confisca 

Il regolamento europeo 2018/1805 sulla confisca serve a stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento (sequestro preventivo) e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

Provvedimento di congelamento.

Per provvedimento di congelamento si intende una decisione emessa o convalidata da un’autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di beni in vista della loro confisca.

Provvedimento di confisca

Mentre per provvedimento di confisca si intende una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica.

Il bene

Il bene è qualsiasi utilità materiale o immateriale (mobile o immobile) che secondo l’Autorità Giudiziaria è provento del reato o bene strumentale rispetto ad esso.

  • Per beni strumentali s’intende qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato.

Il provento

Per provento s’intende ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economi­camente valutabile

Per quali reati è possibile emettere il provvedimento di congelamento o confisca?

Occorre fare una distinzione. 

Ci sono alcuni reati per i quali è possibile adottare il predetto provvedimento senza la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità se tali fatti delittuosi sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni.

Qui di seguito avvocato regolamento confisca europea riporta i reati per cui è possibile adottare il provvedimento alle predette condizioni:

  • 1)  partecipazione a un’organizzazione criminale,
  • 2)  terrorismo,
  • 3)  tratta di esseri umani,
  • 4)  sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
  • 5)  traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
  • 6)  traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
  • 7)  corruzione,
  • 8)  frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell’Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio,
  • 9)  riciclaggio di proventi da reato,
  • 10)  falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell’euro,
  • 11)  criminalità informatica,
  • 12)  criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
  • 13)  favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
  • 14)  omicidio volontario o lesioni personali gravi,
  • 15)  traffico illecito di organi e tessuti umani,
  • 16)  rapimento, sequestro o presa di ostaggi,
  • 17)  razzismo e xenofobia,
  • 18)  rapina organizzata o a mano armata,
  • 19)  traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
  • 20) truffa,
  • 21) racket ed estorsioni,
  • 22) contraffazione e pirateria di prodotti,
  • 23) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,
  • 24) falsificazione di mezzi di pagamento,
  • 25) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
  • 26) traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
  • 27) traffico di veicoli rubati,
  • 28) stupro,
  • 29) incendio doloso,
  • 30) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, 
  • 31) dirottamento di aereo/nave,
  • 32) sabotaggio.

Per tutti gli altri reati lo Stato in cui si deve eseguire il provvedimento di congelamento o confisca, può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Come si procede al fine di eseguire la congelamento?

Emissione del certificato di congelamento

Lo Stato che deve emettere un provvedimento di congelamento trasmette allo Stato in cui si deve eseguire la stessa un certificato di congelamento.

Esso può essere emesso e destinato verso uno o più Stati membri per la sua esecuzione.

Al fine di trasmettere un provvedimento di congelamento l’autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all’allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

Bisogna fornire una descrizione dei beni che si vuole congelare e, se disponibile, una stima del loro valore.

Inoltre, lo stesso Stato di emissione deve procedere alla traduzione del certificato di congelamento.

Riconoscimento ed esecuzione del certificato di congelamento.

L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento e prende le misure necessarie per la sua esecuzione attraverso le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento interno (sequestro preventivo in Italia).

In quali casi non è possibile eseguire il provvedimento di congelamento?

Lo Stato di esecuzione può decidere di non riconoscere e di non eseguire il provvedimento di congelamento se ricorrono una delle seguenti condizioni.

Qui ti riportiamo quali sono:

  • a)  l’esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;
  • b)  vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l’esecuzione del provvedimento di congelamento;
  • c)  il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consul­tazione di cui al paragrafo 2;
  • d)  il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provve­ dimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
  • e)  nei casi rientranti nell’articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;
  • f)  in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Quali sono i tempi per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento?

Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, lo Stato in cui deve eseguirsi la misura adotta tale misura senza indugio e, se richiesto specificamente, deve adottare la stessa entro 48 ore

La scadenza di tale termine, tuttavia, non dispensa l’autorità di esecuzione dall’obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di congelamento.

Lo Stato di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento se: 

  • a)  l’esecuzione dello stesso possa pregiudicare un’indagine penale in corso, nel qual caso l’esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l’autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
  • b)  il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l’esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure
  • c)  il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l’esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.

Quando viene meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione provvede immediatamente ad adottare le misure necessarie per l’esecuzione del provvedimento di congelamento informando l’autorità di emissione.

Il bene rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l’Autorità competente di tale Stato non abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca.

Provvedimento di confisca. La trasmissione

Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca ad uno o più Stati membri a seconda dei casi: è possibile infatti che la richiesta sia trasmessa in più paesi per la sua adozione nel caso in cui i beni da apprendere si trovino in diversi Stati.

In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

  1. l’autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; 
  2. la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.

Il provvedimento di confisca, inoltre, deve rispettare il principio della proporzionalità e non può aggredire beni in misura superiore rispetto a quanto accertato essere provento o frutto di reato.

Al fine di trasmettere l’ordine di confisca l’autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all’allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca.

L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso ed adotta le misure necessarie per la sua esecuzione come se fosse un provvedimento di confisca nazionale.

É possibile, inoltre, adottare una confisca di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che sarebbe stato confiscato nel caso in cui il provvedimento di confisca concerni un bene specifico (confisca di valore).

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

Ci sono alcuni casi in cui l’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione ad un provvedimento di confisca:

a)  l’esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;

b)  vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero la confisca nazionale dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l’esecuzione del provvedimento di confisca;

c)  il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d) il provvedimento di confisca si riferisce un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e) i diritti dei soggetti colpiti renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l’esecuzione del provvedimento di confisca, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell’articolo 33;

f) nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

g) in base al certificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva, a meno che il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:

  • i)  è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;
  • ii)  essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure
  • iii)  dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell’ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti;

h) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Termine per il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di confisca

L’autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca.

La scadenza dei predetti termini non esonera l’autorità di esecuzione dall’obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca e dunque di eseguire tale provvedimento senza indugio.

È possibile rinviare l’esecuzione del provvedimento di confisca in determinati casi.

Avvocato regolamento confisca europea ti riporta quali sono:

  • a)  qualora l’esecuzione dello stesso possa pregiudicare un’indagine penale in corso, nel qual caso l’esecuzione del provve­ dimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l’autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
  • b)  qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l’importo totale risultante dall’esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l’importo ivi specificato a causa dell’esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;
  • c)  nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure
  • d)  nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all’articolo 33.

Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio l’autorità di esecuzione prende le misure necessarie all’esecuzione del provvedimento di confisca.

Cosa succede ai beni sottoposti a congelamento ed a confisca?

La gestione dei beni sottoposti a congelamento o confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione: lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. È possibile, a tal fine, la vendita o il trasferimento dei beni congelati.

È possibile ottenere la restituzione dei beni congelati qualora sia stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati in base a quanto previsto in conformità del diritto nazionale dello Stato di emissione.

In questo caso l’autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima secondo quanto previsto dalle norma procedurali dello Stato di esecuzione a condizione che:

a) il titolo della vittima sui beni non sia contestato;

b) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e

c) non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione 

Il soggetto colpito dal provvedimento di congelamento oppure dal provvedimento di confisca ha il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello stato di esecuzione contro la decisione di emissione del provvedimento di congelamento o di confisca.

Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato. Per quanto riguarda i provve­dimenti di confisca, l’invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.

Se il provvedimento di congelamento o confisca è stato adottato illegittimamente, è possibile ottenere un risarcimento da parte dello Stato emittente.

Cosa fare se si subisce un provvedimento di congelamento oppure di confisca? 

Avvocato regolamento confisca europea può aiutarti attraverso l’impugnazione del provvedimento di congelamento oppure di confisca adottato nei tuoi confronti su di un bene mobile, un bene immobile oppure delle somme di denaro. 

Come hai avuto modo di vedere è possibile avanzare impugnazione affinché il provvedimento non sia riconosciuto e dunque eseguito. 

Ci sono varie ragioni, come sopra specificato, affinché uno stato possa non riconoscere ed adottare il provvedimento di congelamento o confisca e, attraverso l’avvocato regolamento confisca europea, è possibile ottenere il dissequestro dei beni e – qualora il provvedimento sia stato illegittimamente adottato – è possibile anche ottenere un rimborso legale.

È possibile richiedere il congelamento di beni in un altro Stato dell’Unione Europea?

Sì è possibile!

Nel caso in cui tu sia vittima di un reato ed i tuoi beni siano in pericolo all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea è possibile chiedere al Pubblico Ministero o al Giudice del procedimento l’adozione di un provvedimento di congelamento (sequestro preventivo) affinché si proceda alla restituzione degli stessi agli aventi diritto.

Infatti, secondo quanto previsto dal Ministero dell’Interno, le autorità competenti ad emettere tali atti sono il PM ed il Giudice nell’ambito di un procedimento in materia penale (cfr. documento Ministero dell’Interno) a cui si può chiedere l’adozione di tali misure di congelamento e confisca.

Inoltre, il Ministro della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca.

Contatta il nostro studio legale per una consulenza qualora ne avessi bisogno!

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