Confisca auto e guida in stato di ebbrezza: quando è esclusa la sanzione

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Confisca auto e guida in stato di ebbrezza: quando è esclusa la sanzione

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Con la sentenza n. 7526/2019 la IV sezione della Corte di Cassazione si è occupata della relazione tra la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza e la causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all’art. 131 bis c.p.

IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA QUANDO È DISPOSTA LA CONFISCA?

L’art. 186 Codice della Strada rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcol” alla  lett. c) punisce con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, chi guida in stato di ebbrezza alcolica qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l .

In tal caso si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni (la durata della sospensione della patente è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

QUANDO È POSSIBILE ESCLUDERE LA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ?

L’art. 131 bis c.p. disciplina l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e recita: nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

QUANDO LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA VIENE RITENUTA DI PARTICOLARE TENUITÀ DEVE ESSERE COMUNQUE DISPOSTA LA CONFISCA DEL VEICOLO?

La Corte per risolvere tale quesito analizza la disposizione di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) CdS che, nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l, prevede che se vi è una sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa dalla condanna e dal patteggiamento.

L’osservanza del principio di legalità imporrebbe di ritenere che la confisca non sia ammessa.

La Corte per risolvere la questione pone in rilievo la diversità delle disposizioni previste per la sospensione della patente di guida e per la confisca.

Difatti, a mente dell’art. 186, co. 2 lett. b) e c) “all’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (…)”.

È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni).

Diversamente, per la confisca l’art. 186, co. 2 lett. c) richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

A tal punto la Corte rammenta che la giurisprudenza di legittimità si è occupata della relazione tra confisca e 131-bis cod. pen. in tema di armi e, in merito, ha affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017).

L’ammissibilità della confisca per le armi trova una specifica base legale nell’art. 6 della legge n. 152/1975, che prevede l’applicabilità a tutti i reati concernenti le armi ( di ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché munizioni ed esplosivi) del secondo comma dell’art. 240 c.p. che dispone la confisca delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Invece, nel caso di guida di un veicolo in stato di ebbrezza, in assenza di un’esplicita previsione normativa, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità, non essendo in presenza né di una sentenza di condanna né di patteggiamento, non può essere disposta la confisca del veicolo.

Qui sotto ti metto uno degli ultimi provvedimenti che abbiamo ottenuto in favore di un nostro assistito che rischiava la confisca dell’autovettura in quanto accusato del reato di guida in stato di ebrezza.

Revoca della confisca dell’autovettura

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