Cos’è il Whistleblowing ?

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Cos’è il Whistleblowing ?

Il termine “whistleblowing”, significa “soffiare nel fischietto” e si riferisce a quello strumento legale ideato per garantire un’informazione tempestiva in merito ad eventuali tipologie di rischio, quali frodi ai danni o ad opera dell’organizzazione, negligenze, illeciti, minacce.

Portare a conoscenza delle autorità giudiziarie un illecito commesso in una pubblica amministrazione o in un azienda viene definito giuridicamente whistleblowing.

Con la legge nr. 179 del 2017 (clicca qui per accedere al testo di legge) il legislatore ha adottato disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto lavorativo pubblico o privato.

Si è inteso incentivare l’attività di segnalazione da parte dei lavoratori cercando di rendere più effettiva ed efficace la prevenzione e la repressione delle malversazioni nell’ambito di realtà lavorative.

Pertanto, il lavoratore dipendente che nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione segnala all’Autorità nazionale anticorruzione (o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito.

Inoltre, l’identità del segnalante, non può essere rivelata e l’adozione di misure ritenute ritorsive nei suoi confronti è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato al fine di tutelare e garantire i suoi diritti.

Qualora sia accertata dall’ANAC l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante, saranno applicate al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione, è reintegrato nel posto di lavoro.

La legge, inoltre, tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Anche in tale ambito, infatti, vige il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi riferibili alla segnalazione.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro i quali effettuano le segnalazioni può essere, infatti, denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Inoltre, il licenziamento del soggetto segnalante o qualsiasi altra misura discriminatoria o dequalificante disposta nei confronti di quest’ultimo è nulla.

Si precisa, infine, che il segnalante incorrerà nella responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione nei casi in cui la segnalazione non dovesse essere veritiera.

 

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