Elezione del domicilio ed Art. 161 comma 4 cpp: quando la notifica viene fatta al difensore

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Elezione del domicilio ed Art. 161 comma 4 cpp: quando la notifica viene fatta al difensore

In tema di elezione del domicilio presso il difensore, l’art. 161 comma 4 c.p.p. dispone che se la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee.

La seconda sezione della Corte di Cassazione era stata investita del ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello che aveva rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione del giudizio di appello notificato presso il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. nonostante fosse stato eletto domicilio presso lo studio del difensore poi revocato, dove l’ufficiale addetto alla notifica erroneamente certificava il mancato rinvenimento dell’imputato invece che cercare l’avvocato domiciliatario ed effettuava poi la notifica presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, preliminarmente, chiariva che in materia di vizi della vocatio in ius la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.

Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l’atto di citazione a conoscenza dell’imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall’art. 179 c.p.p., non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile» (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).

Quale nullità si verifica quando la notifica è effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4 codice procedura penale?

Quando la notifica viene effettuata attraverso la procedura prevista dall’art. art. 161 comma 4 c.p.p. che legittima la notifica “sostitutiva” al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto, occorre accertare la legittimità di tale notifica “mediata” mediante una rigorosa verifica della impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto.

Nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di accertare se la notifica sostitutiva al difensore fatta ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. debba considerarsi irregolare, e quindi sanabile, o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto determini l’omissione della notifica.

Sul punto, in giurisprudenza non vi è un orientamento univoco.

Da un lato, è stato affermato che la notifica eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato è affetta da vizio di nullità assoluta, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione dell’imputato (Sez. 6, n. 4 50016 del 10/12/2015).

Altra parte della giurisprudenza ha invece affermato che la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio – in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto – e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, Mbengue).

Tale ultimo indirizzo si fonda sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell’atto, valorizzando la natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l’unico destinatario della vocatio in ius.

Diversamente la seconda sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nel caso specifico, inquadra il vizio in esame come nullità assoluta.

Nel sistema previsto dall’art. 161 c.p.p. l’elezione di domicilio è funzionale all’individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall’accusato che, con l’atto di elezione si assume la responsabilità della idoneità del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo.

In tale sistema delineato dall’art. 161 comma 4,  la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell’atto di citazione a persona “diversa” dall’imputato, ovvero in una omessa citazione.

Tali conclusioni sono confermate anche dalla giurisprudenza che inquadra la notifica effettuata al difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p., nei casi in cui l’accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni, come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi): in tale caso, la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta comma I dell’art. 157 c.p.p. è stata inquadrata come una “irregolarità” poiché tale sistema si fonda su una “prima notifica personale” andata a buon fine.

Ai fini dell’inquadramento del vizio della notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è, pertanto, essenziale la verifica della “matrice” della notifica sostitutiva:

  • se la notifica è effettuata ai sensi del comma 8 bis dell’art. 157 cit., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della prima notifica personale e dalla nomina fiduciaria, il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio;
  • se la notifica è stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell’art. 161 comma 4 c.p.p., la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta.

Diversamente quando manchi la prima notifica personale, la notifica mediata prevista dall’art. 161 comma 4 c.p.p. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l’inidoneità del domicilio eletto: l’omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore.

La Corte di Cassazione accoglieva il motivo concernente l’ art. 161 comma 4 c.p.p. poiché, nel caso specifico, la notifica non veniva effettuata presso il domicilio eletto a causa di un errore dell’agente notificatore che aveva cercato nel luogo di elezione del domicilio l’imputato invece dell’avvocato domiciliatario, ed aveva poi effettuato notifica al difensore di ufficio applicando l’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., pertanto la notifica era da considerarsi “assente”.

La Corte, quindi, annullava senza rinvio la sentenza impugnata a causa del difetto di notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all’imputato, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

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