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Il caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di estradizione e liberazione anticipata
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze revocava nei confronti del condannato G.F. il beneficio della liberazione anticipata che gli era stato concesso in riferimento a 23 semestri di pena, intercorsi tra l’8 novembre del 1982 e l’8 maggio del 1994, per 1.035 giorni complessivi, motivato dall’accertata responsabilità per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e per i successivi reati quali sequestro di persona e lesioni gravi continuate.
Questi reati avvenivano dopo la concessione del beneficio, nel corso dell’esecuzione della pena di 27 anni di reclusione, inflitta con sentenza in data 14 ottobre 1986 della Corte di appello di Firenze per i reati di duplice sequestro di persona a scopo di estorsione, furto aggravato e detenzione e porto illegali di armi, allorché, ammesso al regime di semilibertà, il 28 settembre 1996 evadeva restando latitante sino al 15 agosto 1998, data in cui veniva fermato e poi detenuto in Australia per importazione illegale di 75.000 dollari U.S.A. facenti parte del riscatto del secondo sequestro di persona.
Il 24 dicembre 1999 le autorità australiane concedevano l’estradizione dall’Australia per il reato previsto dell’articolo 630 codice penale in danno del S. e per i fatti-reato per i quali G.F. aveva già riportato sentenza irrevocabile di condanna.
In data 20 maggio 2002 interveniva la dichiarazione di assenso all’estensione dell’estradizione alle imputazioni di sequestro di persona e di lesioni gravi di cui alla sentenza del 14.12.2005.
Prima di trattare il caso specifico, è meglio fare qualche precisazione sulla liberazione anticipata.
Cos’è la liberazione anticipata?
La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario concesso ai detenuti che dimostrano, nel corso della loro detenzione, di aver osservato una buona condotta ovvero aver partecipato attivamente ai progetti di rieducazione.
È prevista una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
La liberazione anticipata può essere revocata?
L’art. 54 della Legge numero 354 del 26 luglio 1975 prevede che può essere revocato detto beneficio al condannato che nel periodo della sua esecuzione abbia commesso, successivamente alla concessione della liberazione anticipata, un delitto non colposo e venga condannato per tale reato.
COME VIENE CALCOLATO IL PERIODO DI DETENZIONE GIÀ SCONTATO IN UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA QUANDO L’ESPIAZIONE SI COMPLETA NELLO STATO ITALIANO?
L’esecuzione di una condanna è disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione, con la valutazione che nel caso di un’eventuale liberazione anticipata o condizionale, si deduce integralmente il periodo di detenzione già scontato in un altro Stato membro.
Pertanto anche in Italia vanno considerati i periodi di detenzione che il detenuto ha scontato in un altro Stato.
Quindi estradizione e liberazione anticipata vanno di pari passo.
Anche in caso di estradizione si può richiedere la liberazione anticipata per reclusione scontata all’estero ed alla stessa maniera si potrà chiedere la revoca del beneficio concesso nei casi previsti dalla legge.
Nel caso in esame il condannato aveva chiesto che non gli venisse revocata la liberazione anticipata per semestri scontati all’estero in considerazione del fatto che l’estradizione fosse stata concessa solo per una parte di pena.
Contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, denunciando con un unico motivo, vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 721 codice di procedura penale e 54 ordinamento penitenziario, comma 3.
Cosa ha stabilito la Corte nel caso di specie?
La Corte ha, però, ritenuto il ricorso inammissibile con la sentenza n. 10519 del 2020.
La Suprema Corte ha sostenuto, in considerazione dell’asserita violazione dell’art. 721 del codice di procedura penale avanzata dall’interessato, che il Tribunale aveva correttamente osservato che, all’epoca della consegna, in relazione alla condanna definitiva per i reati contemplati nell’ordine di estradizione, dovesse essere espiata soltanto una porzione della pena complessiva.
Infatti, era considerata legittima la revoca dei benefici penitenziari in quanto il Giudice poteva intervenire sul giudicato.
Ha poi ribadito in relazione all’asserita violazione dell’articolo 54 comma 3 dell’ordinamento penitenziario, avanzata dal ricorrente, che la revoca della liberazione anticipata è ammissibile con riferimento ai benefici concessi in relazione ad esecuzioni che siano in corso al momento della commissione del nuovo delitto comportante la revoca.
La lettera della legge non prevede alcun limite temporale alla possibilità di procedere alla revoca del beneficio, richiedendo, fra i presupposti per la revoca stessa, soltanto l’intervento di una condanna definitiva per un “delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione, successivamente alla concessione della liberazione anticipata”,
ed è pertanto chiaro che sia il passaggio in giudicato della condanna sia l’ordinanza di revoca possono intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata.
Pertanto la Corte di legittimità ha ritenuto che nel provvedimento impugnato si stata fatta corretta applicazione di tali principi.
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