Estradizione in USA: Rivolgiti ad Avvocato Penalista H24 Esperto in materia di estradizioni

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Estradizione in USA: Rivolgiti ad Avvocato Penalista H24 Esperto in materia di estradizioni

Se necessiti di assistenza legale in tema di estradizione in USA, puoi rivolgerti qui al team di Avvocato Penalista H24 che vanta avvocati esperti nell’estradizione per gli USA.

Di seguito sarà esaminata la sentenza n. 2446 del 2019 pronunciata dalla VI sezione della Corte di Cassazione relativa ad un caso di estradizione in USA, per l’espletamento della cui procedura è necessario farsi assistere da un avvocato esperto per l’estradizione in USA.

Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto il ricorso avverso il rigetto emesso dalla Corte di Appello di Roma dell’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente, in pendenza della sua estradizione verso gli Stati Uniti d’America, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Il Ministro della Giustizia Italiano, in data 29 gennaio 2018, aveva emesso un decreto favorevole all’estradizione verso gli USA con applicazione della custodia in carcere il cui termine di decorrenza veniva sospeso  ai sensi dell’art. 714 co. 4 bis c.p.p. fino al momento della cessazione dell’impedimento dovuto allo stato di salute del ricorrente, ostativo al viaggio in aereo, che rendeva ineseguibile il decreto di estradizione verso gli USA. Successivamente, proprio per le condizioni di salute dell’estradando, la custodia in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari.

Con l’istanza del 23 agosto 2018 il ricorrente aveva chiesto la revoca della misura in atto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

La Corte di appello rigettava la richiesta in quanto non era ancora decorso il termine massimo di tre mesi di durata della misura cautelare di cui all’art. 714 c.p.p., che risultava essere stato sospeso  a causa del ricorso amministrativo avverso il decreto ministeriale.

E poi, secondo la Corte di Appello, l’impedimento di salute che impediva l’esecuzione dell’estradizione in USA, andava qualificato quale impedimento dell’imputato che ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a) c.p.p. determina la sospensione dei termini di custodia cautelare.

L’avvocato dell’estradando proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza eccependo l’errore in cui era incorsa la Corte di Appello nel fare applicazione della disposizione di cui all’art. 714, comma 4-bis c.p.p., che regola la fase del giudizio amministrativo, decorso il quale trovava applicazione la previsione dell’art. 708.

Ed invece, secondo l’avvocato, nel caso in esame trovavano spazio i termini tassativi previsti dall’art. 708, comma 5, c.p.p. (ossia 15 gg dalla data stabilita per la consegna, prorogabili di altri 20 gg), essendo già fissata la data della consegna per il 14 giugno 2018.

Nel corso del procedimento estradizionale, considerata la peculiarità di tale procedura e gli interessi in gioco, è opportuno, oltre che necessario, farsi assistere da un avvocato esperto per l’estradizione che tuteli i diritti e le libertà fondamentali della persona da estradare. Se vuoi ricevere assistenza o consulenza legale rivolgiti ad un avvocato esperto per l’estradizione in USA.

La Corte di Cassazione nell’esaminare il caso sottopostogli, innanzitutto, rappresentava che nelle more del ricorso la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con  l’obbligo di presentazione alla P.G. e che l’estradizione del ricorrente verso gli USA era ancora bloccata per la mancanza del nulla osta per il viaggio aereo dovuta all’impossibilità di effettuare visite mediche per le difficoltà frapposte dall’estradando a sottoporsi ad esami clinici.

Poi evidenziava la sussistenza di due questioni da risolvere:

 

  1. la durata della custodia cautelare nella fase successiva all’emissione del decreto ministeriale che concede l’estradizione;
  2. la legittimità della sospensione dei termini di custodia cautelare ordinata dalla Corte di appello.

 

SE E QUANDO LA DURATA DELLA MISURA COERCITIVA APPLICATA AI FINI ESTRADIZIONALI NELLA FASE “ESECUTIVA” DEL DECRETO MINISTERIALE DI CONSEGNA DELL’ESTRADANDO PUÒ ESSERE SOSPESA?

La Corte, aderendo alle argomentazioni già esposte in passato dalle Sezioni Unite, sosteneva l’incompatibilità tra i termini previsti per le misure cautelari del processo ordinario e i limiti di durata delle misure coercitive applicate in sede estradizionale. Tale incompatibilità è dovuta alle caratteristiche del procedimento di estradizione, contraddistinto da termini ristretti di durata della privazione della libertà personale e da cadenze accelerate in tutte le diverse fasi dell’iter del procedimento di estradizione.

Le misure coercitive relative al procedimento estradizionale, strumentali alla consegna dell’estradando al Paese richiedente, devono essere comunque assoggettate ad un limite normativo.

Ebbene, a seguito della novella del 2016, i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase successiva all’emissione del decreto ministeriale sono regolati dall’art. 714, comma 4-bis c.p.p.; mentre, l’art. 708 c.p.p. si occupa di disciplinare le cadenze temporali interne alla fase di esecuzione della consegna.

L’art. 708 prevede infatti che il Ministro della giustizia, una volta concessa l’estradizione, comunichi allo Stato richiedente la decisione, il luogo e la data a partire dal quale è possibile procedere alla consegna; stabilisce altresì il termine di 15 giorni per la consegna, prorogabili di altri 20; regola poi l’ipotesi di sospensione del termine di consegna in caso di sospensione di efficacia della decisione del Ministro da parte del giudice amministrativo; sancisce infine la perdita di efficacia del decreto ministeriale, con conseguente liberazione dell’estradando, nel caso in cui, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna la persona richiesta.

L’art. 714 comma 4 bis c.p.p. prevede, invece, la revoca delle misure coercitive trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l’estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente; la sospensione del suddetto termine dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Ebbene, secondo i giudici di legittimità nel caso dell’estradizione in USA, è corretta la decisione della Corte di Appello che, nel far riferimento all’art. 714, comma 4-bis c.p.p., ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo di durata della custodia cautelare, tenuto conto della sospensione dovuta al  procedimento davanti al giudice amministrativo.

Non trovava, quindi, applicazione l’art. 708 c.p.p. che fa discendere la perdita di efficacia del decreto e il conseguente effetto liberatorio per l’estradando solo in caso di inerzia dello Stato richiedente. Difatti, il decorso del termine stabilito per la consegna produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione soltanto quando la mancata consegna sia attribuibile all’inerzia dello Stato richiedente, che non provvede a prendere in consegna l’estradando, dimostrando con la sua condotta omissiva di avere rinunciato alla consegna stessa.

 

IN QUALI CASI È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE ORDINATA DALLA CORTE DI APPELLO?

La Corte di Cassazione, in via preliminare, rilevava che né il Trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, né il codice di procedura penale prevedono espressamente la possibilità di differire l’esecuzione del decreto ministeriale per le ostative ragioni di salute dell’estradando o comunque per cause di forza maggiore che impediscano di fatto la materiale consegna della persona da parte dello Stato richiesto.

Però, il Trattato per la fase della consegna rinvia agli accordi assunti tra le Parti in ordine alla data e al luogo di consegna, consentendo la fissazione di una nuova data di consegna nel caso in cui la persona non sia estradata; mentre l’art. 708, comma 5 c.p.p. prevede soltanto la possibilità di concedere una proroga allo Stato richiedente per la consegna già concordata, finalizzata a soddisfare le esigenze dello Stato richiedente.

Quindi, attesa la possibilità di differire la consegna, consentita dal Trattato mediante accordo tra le Parti, la mancata previsione dell’impedimento per ragioni ostative di salute dell’estradando non impedirebbe la momentanea sospensione del decreto o comunque il differimento della data di consegna, se già fissata, venendo in considerazione la tutela di diritti fondamentali della persona.

In tale ottica, è intervenuto il legislatore che col D. Lgs. n. 149 del 2017 ha previsto all’art. 705, comma 2, c-bis) c.p.p., quale motivo ostativo all’estradabilità, da valutare sin dalla fase giurisdizionale davanti alla Corte di appello, quello del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute dell’estradando.

Quanto poi alla fase ministeriale, il Ministro della giustizia è tenuto comunque a valutare quali siano in concreto le condizioni dell’estradando, anche in considerazione delle condizioni soggettive dell’interessato (in particolare, il suo stato di salute) ai fini della concessione dell’estradizione. La novella del 2017 ha, inoltre, espressamente previsto tale valutazione da parte del Ministro in caso di estradizione del cittadino.

La Corte di Cassazione ritiene che le obiezioni mosse dalle Sezioni Unite (sopra esposte) alla applicazione tout court della disciplina ordinaria dei termini di durata massima della custodia cautelare non appaiono ostative all’applicazione della causa sospensiva del legittimo impedimento della persona sottoposta a custodia cautelare, non venendo in considerazione alcun profilo di incompatibilità con la materia estradizionale.

In conclusione, l’impossibilità della consegna dell’estradando per ragioni di salute legittima la sospensione del termine di durata della misura cautelare personale applicata a fini della sua estradizione, fermo restando la necessità del controllo giurisdizionale, sollecitato dal Ministro della giustizia, sul mantenimento della misura stessa sino al momento della esecuzione della consegna.

Quanto al caso dell’estradizione in USA, la suddetta questione appare assorbita dal fatto che la consegna è stata di fatto ostacolata non tanto dal legittimo impedimento di salute del ricorrente, quanto piuttosto dalla indisponibilità di quest’ultimo a sottoporsi a visite mediche per il rilascio del nulla osta al viaggio aereo.

La Corte di Cassazione, pertanto, rigettava il ricorso ritenendo entrambe le questioni infondate.

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