Favoreggiamento Reale: sconto di pena in appello per assistito dello Studio Legale

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Favoreggiamento Reale: sconto di pena in appello per assistito dello Studio Legale

La Corte d’Appello di Milano, Terza sezione penale, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, all’esito di un processo svoltosi con rito abbreviato, ha escluso l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61 n. 7 c.p. poiché non trova applicazione ai reati contro l’amministrazione della Giustizia, quale è il favoreggiamento reale previsto e punito dall’art. 379 c.p., rideterminando la pena comminata al reo.

La condotta contestata nell’originaria imputazione all’appellante – difeso anche in primo grado dagli avvocati dello Studio Legale Brancaccio&Esposito – era quella di ricettazione per aver acquistato, o comunque ricevuto, ed occultato in un box interrato merce provento di furto, commesso ai danni di diversi esercizi commerciali siti in Milano.

La difesa, innanzi al giudice di prime cure, ha rilevato come negli atti di indagine non vi erano prove né tantomeno indizi di un’attività dell’imputato diretta al collocamento della refurtiva e che egli, quindi, aveva agito non per trarre profitto dall’attività di ricezione della merce ma solo con l’intento di aiutare coloro che avevano commesso il furto a nascondere la refurtiva, ragion per cui la condotta di costui non era qualificabile quale ricettazione ma bensì come favoreggiamento reale.

Giova, a tal punto, effettuare delle precisazioni.

Il criterio di distinzione tra la ricettazione ed il favoreggiamento reale va individuato nella direzione della volontà del soggetto agente, prevalendo la condotta di ricettazione in tutti i casi nei quali l’attività dell’agente, che si risolva nel portare ausilio all’autore di un reato già consumato, sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto.

La Suprema Corte di Cassazione ha, in più occasioni (Sez. II, sentenza n. 47171 del 2005; Sez. VI, sentenza n. 3407 del 1994), chiarito che, nell’ipotesi di occultamento di merce costituente provento di reato, la distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale:

 

  • nel favoreggiamento opera nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto od il profitto, senza trarre per sé o per terzi alcuna utilità;
  • nella ricettazione opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.

 

Ma vi è ancora un’altra ipotesi: il caso in cui l’agente abbia prestato, od anche soltanto offerto, l’aiuto de quo, per una finalità di profitto propria del medesimo agente e comune all’autore del reato o di terzi, ma prima o durante la commissione del reato “principale”. In tal caso, l’agente risponderà di concorso in quest’ultimo reato (Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 4997 del 2007).

Il Tribunale di Milano, come rappresentato dalla difesa, riqualificava la condotta dell’imputato in favoreggiamento reale seppur aggravato dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

Con l’atto di appello redatto dagli Avvocati dello Studio Legale Brancaccio&Esposito venivano censurati diversi capi della sentenza del Tribunale di Milano e, in particolare – per ciò che ci concerne – quello in cui il giudice di prime cure riteneva sussistente l’aggravante del danno di rilevante entità.

La difesa dell’appellante chiedeva, difatti, l’esclusione della suddetta aggravante articolando, a sostegno di tale motivo di doglianza, la seguente argomentazione: poichè il reato di favoreggiamento reale è un delitto contro l’amministrazione della Giustizia (l’interesse tutelato, infatti, dalla norma incriminatrice è il corretto svolgimento dell’attività tesa all’accertamento dei fatti criminosi, messe in pericolo da condotte dirette ad intralciare o ritardare le indagini), non trova applicazione l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, applicabile, invece, solo ai reati che comportano un pregiudizio materiale di elevata consistenza economica (quali quelli contro il patrimonio, quelli plurioffensivi che comportano una lesone patrimoniale e quelli che vengono compiuti per ottenere un vantaggio economico).

Oltre alla circostanza che il patrimonio non rientra tra i beni protetti dal reato di favoreggiamento reale; la difesa ha dimostrato che l’imputato è stato condannato per aver agevolato gli autori dei furti commessi ai danni di diversi esercizi commerciali di Milano ad occultare la refurtiva in un box interrato, col semplice ed unico fine di prestare aiuto, e che, quindi, il danno patrimoniale di rilevante entità non è riconducibile in alcun modo alla condotta di favoreggiamento, ma bensì ai furti perpetrati da altri soggetti.

La Corte d’Appello di Milano ha accolto tale motivo di doglianza come articolato dalla difesa ed ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano escludendo l’aggravante dell’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità ed ha rideterminato la pena a favore dell’imputato per il reato di favoreggiamento reale.

 

Lo Studio Legale Brancaccio&Esposito, grazie alla esperienza di professionisti dello studio specializzati nelle tematiche inerenti ai reati contro il patrimonio e contro l’amministrazione della Giustizia, è riuscito ad ottenere una riforma della sentenza di condanna con un’importante riduzione della pena.

Leggi il testo della sentenza della Corte di Appello di Milano sul favoreggiamento reale.

Se vuoi ricevere una consulenza in tema di reati di ricettazione e favoreggiamento reale, scrivici a info@avvocatopenalistah24.it.

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