Foglio di Via Obbligatorio: Impugnazione del provvedimento del Questore

Argomenti:

Foglio di Via Obbligatorio: Impugnazione del provvedimento del Questore

Cos’è il Foglio di Via Obbligatorio?

Il foglio di via obbligatorio è una misura amministrativa che trae le sue origini nell’epoca fascista. Oggetto del provvedimento è il divieto di far ritorno, per un lasso temporale non superiore a 3 anni, in un determinato luogo.

Disciplinato sin dall’origine dalle “misure di prevenzioni di polizia”, la finalità del foglio di via è quella di introdurre una misura capace di colpire quei soggetti che, anche sulla sola base di un sospetto, sono ritenuti “socialmente pericolosi”.

La misura, di cui si è fatto largo uso in passato, ha lo scopo di annientare la marginalità sociale e gli oppositori al sistema. Non casuale, a tal proposito, è la scelta del termine così ambiguo come la “pericolosità sociale” (quale presupposto per l’applicazione dell’istituto). Tale terminologia è servita a dare una maggiore e discrezionale applicazione dell’istituto da parte del Questore.

Occorre precisare che, per l’emissione del provvedimento in parola, non occorre un procedimento ad hoc, ma è applicabile (con ampia discrezionalità) da parte del Questore. In capo a quest’ultimo vi sarà solo l’onere della motivazione a sostegno della misura.

Proprio per queste sue peculiarità, viene chiamato anche ante delictum, in quanto è atta a colpire il destinatario aldilà della commissione di un reato.

Cosa prevede la legge?

La regolamentazione giuridica del “foglio di via obbligatorio” trova la sua fonte nel  D. Lgs. 1423/1956 (oggi trasfuso nel D. Lgs 159/2011).

L’art. 1 del D. Lgs. 159/2011 prevede tre categorie di soggetti a cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione, ovvero: 

1) coloro che debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; 

2) coloro che debba ritenersi vivano abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa; 

3) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

A tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, l’art. 2 del medesimo decreto legislativo consente di applicare il foglio di via obbligatorio.

La disposizione, di cui all’art. 2 del D. Lgs. 159/2011, nello specifico, sancisce che “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarle con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.

Infine, occorre precisare che, oltre alla disciplina concernente il foglio di via, il D. Lgs. 159/2011 prevede la possibilità per il Questore, nella cui provincia la persona dimora, di “avvisare oralmente” i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

In quest’ultima ipotesi, il Questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Cosa si può fare se si è destinatari del Foglio di Via Obbligatorio?

Avverso il foglio di via obbligatorio può essere proposta impugnazione. Il termine previsto è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso deve essere indirizzato presso la prefettura territorialmente competente.

È inoltre ammesso ricorso al TAR avverso il provvedimento emesso dalla prefettura.

Il caso di un’assistita dello Studio Legale Avvocato Penalista H24

La sig.ra P. si è vista destinataria del provvedimento del foglio di via obbligatorio (emesso dal questore di Perugia) avente ad oggetto il divieto di ritorno nel comune di Perugia per anni 3.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al prefetto territorialmente competente, in quanto, come evidenziato in sede di ricorso, lo stesso era stato emesso in violazione di diverse disposizioni normative.

Ed in particolare:

La prima violazione che si contesta, in sede di impugnazione, concerne l’obbligo di motivazione. Nel caso di specie il questore non forniva motivazioni specifiche a sostegno del provvedimento.

Il provvedimento conteneva brevi e generici concetti concernenti il giudizio sulla valutazione della pericolosità sociale.

Il provvedimento, così come evidenziato dalla difesa, avrebbe dovuto fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, avrebbero dovuto anche essere ritenute significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento. (Consiglio di Stato sez. III, 20/06/2018, n.3781).

Il secondo motivo di ricorso concerne la violazione di cui all’art. 8 C.E.D.U., afferente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ovvero il Questore, nell’emissione del foglio di via, non aveva tenuto conto delle esigenze/equilibri familiari della sig.ra P., che imponevano la presenza della ricorrente presso il comune di Perugia.

Il ricorso proposto dagli Avvocati dello Studio Legale Avvocato Penalista H24 è stato accolto in sede di impugnazione in quanto, come rilevato dai difensori, il provvedimento non poteva considerarsi legittimo.

Se sei stato destinatario del Foglio di Via Obbligatorio e vuoi affidarti ad un team di avvocati specializzati, non esitare a contattarci.