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Furgone trasporta 42 cuccioli di cane di varie razze tenuti dentro gabbie all’interno di spazi esigui, in condizioni incompatibili per l’età e le caratteristiche etologiche per finalità di lucro. I cuccioli risultavano privi delle necessarie certificazioni sanitarie e di valido passaporto.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2013 – 29 gennaio 2014, n. 3937 Presidente Fiale – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7/06/2013, depositata in data 8/06/2013, il tribunale del riesame di UDINE rigettava la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente contro il provvedimento 9/05/2013 emesso dal GIP del tribunale di UDINE, con cui disponeva il sequestro preventivo di un furgone Fiat Ducato tg. …, previa riqualificazione giuridica del reato di cui all’art. 544 – ter c.p. nel reato di cui all’art. 727 c.p..
2. La misura cautelare reale è stata disposta in quanto la ricorrente è indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di UDINE: a) del reato di cui agli artt. 110, 544 – ter c.p. perché, in concorso e previo accordo con altri soggetti (M.A. e D.R.L. ) per crudeltà e senza necessità, maltrattavano 42 cuccioli di cane di varie razze con comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche, trasportando i medesimi in gabbie riposte all’interno del mezzo Fiat Ducato tg. …, in condizioni incompatibili con l’età e le caratteristiche etologiche (temperatura ed esiguità degli spazi, insufficiente somministrazione di acqua e cibo); fatto accertato in (omissis) ; b) del delitto di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge n. 201/2010, perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasportavano i 42 cuccioli di cui al capo a) privi delle necessarie certificazioni sanitarie e di valido passaporto, di età inferiore a 13 settimane; accertato in (omissis) ; c) del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro, falsificavano i passaporti degli animali trasportati sub a), riportando sugli stessi un’età degli animali non corrispondente a quella reale.
3. Ha proposto tempestivo ricorso la G. personalmente, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606, lett. B), c) ed e) c.p.p. in reazione agli artt. 544 – ter, 489 c.p. e art. 4, legge n. 201 del 4/11/2010; in sintesi, si duole la ricorrente per essere l’ordinanza impugnata inficiata da un’erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame.
3.2. Quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 4 della legge n. 201/2010, rileva che il trasporto è stato eseguito nel rispetto della normativa, atteso che i cuccioli erano regolarmente accompagnati dai passaporti identificativi, erano muniti di microchip ed erano indicati nel modello Traces n. (omissis) ; in particolare, si censura il fatto che il tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare che il Traces, i passaporti degli animali ed i microchip vengono rilasciati dal servizio veterinario slovacco ed immediatamente comunicati al servizio veterinario italiano mediante il caricamento nel database del modello Traces appena compilato; il Traces sequestrato corrisponde a quello rilasciato dal Dipartimento di prevenzione, U.O. Veterinaria dell’ASL di Salerno X; in definitiva, dunque, è il veterinario dell’ASL slovacca che compila i documenti ed attesta l’idoneità degli animali e delle loro condizioni di salute, la regolarità della documentazione e del furgone utilizzato per il trasporto, senza che gli acquirenti (tra cui la ricorrente, titolare di omonima ditta avente ad oggetto l’importazione di cani e gatti anche dall’estero) abbiano possibilità di accedere, compilare o modificare atti e documenti loro rilasciati al momento della verifica prima della partenza da parte del servizio Veterinario nazionale della Slovacchia.
3.3. Quanto alla configurabilità dell’ipotizzata falsità dei documenti, poi, la ricorrente si sarebbe esclusivamente limitata ad acquisire gli animali in Slovacchia, neppure di persona, secondo qualità e caratteristiche riscontrate e certificate dall’ASL slovacca; avrebbe, comunque, agito in buona fede, nella convinzione di effettuare una lecita importazione di cuccioli, in quanto nel procedere all’acquisto ed al trasporto dei cani avrebbe fatto affidamento su quanto certificato dall’Autorità veterinaria slovacca, unica autorità sanitaria che li aveva potuti visitare.
3.4. In merito al presunto maltrattamento di animali, si duole dell’aver ritenuto il tribunale configurabile il delitto di cui all’art. 544 – ter c.p. nell’aver trasportato i cani in gabbie riposte all’interno di un furgone Fiat Ducato tg. …; diversamente, si tratterebbe di un furgone appositamente predisposto, con sistema di ventilazione e riscaldamento a temperatura costante, fornito di acqua, cibo e materiali per assorbire gli escrementi gli animali, alloggiati in gabbie dalle dimensioni generose, come del resto risulta dall’autorizzazione rilasciata dall’ASL di …; quanto all’età dei cuccioli, rileva come gli accertamenti diretti alla verifica dell’età presentano notevoli difficoltà sia per il ridotto arco temporale da accertare (12-14 settimane) sia per il fatto che molti di essi appartengono alle razze “toy”, ossia con dimensioni e caratteristiche notevolmente inferiori rispetto allo standard della razza, difficoltà confermate dalla circostanza che lo stesso veterinario, nominato come ausiliario dalla PG operante, ha riscontrato un’età superiore alle 12 settimane in molti esemplari di cane, ugualmente sottoposti a sequestro.
3.5. Difetterebbe, conclusivamente, sia l’elemento oggettivo (il trasporto non può equivalere a trattamenti che procurano danni alla salute) che quello soggettivo dei reati ipotizzati, valutazione, quest’ultima, relativa all’elemento soggettivo, che il tribunale del riesame avrebbe potuto effettuare secondo la giurisprudenza di legittimità.
4. Quanto al periculum, infine, censura la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere che la disponibilità del furgone potesse agevolare la commissione di altri reati, affermazione censurata come errata da un punto di vista logico – motivazionale, soprattutto laddove si è rite
nuto di mantenere il vincolo reale sul mezzo perché già sottoposto in precedenza a sequestro da parte dell’A.G. bolognese per motivi analoghi, senza tuttavia considerare che il tribunale del riesame felsineo ne aveva disposto l’annullamento per difetto dell’elemento psicologico; censura, ancora, l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata che ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’imposizione del vincolo, le deduzioni difensive secondo cui le falsità in contestazione sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco che ha formato la documentazione, affermazione frutto di un’erronea valutazione delle emergenze processuali condensate in un’espressione del tipo “non potevano non rendersi conto..da un semplice esame visivo”, trattandosi di documenti predisposti da un veterinario slovacco, ciò che legittimerebbe qualsiasi cittadino a diffidare di un atto pubblico o redatto da un pubblico ufficiale; censura, infine, l’affermazione del tribunale secondo cui, al fine di giustificare il mantenimento del vincolo cautelare sul mezzo, sarebbe irrilevante la circostanza che al furgone in sequestro fossero state rilasciate le autorizzazioni, tenuto conto peraltro che non può qualificarsi come maltrattamento il trasporto su mezzo idoneo ed autorizzato.
Considerato in diritto
5. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
6. Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
7. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che sia evidente l’infondatezza del motivo di ricorso, che censura l’ordinanza impugnata ritenendola inficiata da un’erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame. Diversamente, a giudizio di questa Corte, il giudice del riesame ha correttamente proceduto alla valutazione critica degli elementi d’accusa, tenendo conto delle critiche proposte dalla difesa della ricorrente nella fase impugnatoria cautelare, applicando correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del 27/09/2004 – dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899).
8. Deve, anzitutto, preliminarmente osservarsi che il ricorso soffre di un vizio originario, nella parte in cui la ricorrente svolge le proprie censure sul reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., laddove, diversamente, il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza genetica sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (peraltro legittimamente: Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 – dep. 30/10/2009, Weijun, Rv. 245069); ed invero, come risulta chiaramente dalla lettura della motivazione dell’impugnata ordinanza, il giudice del riesame, nel valutare gli elementi offerti dall’accusa, ha ritenuto che la fattispecie sub a) dell’imputazione provvisoria cautelare fosse idonea ad integrare “quanto meno” gli estremi del diverso reato di cui all’art. 727 cod. pen. (v. pag. 7 ordinanza), con riferimento sia alle condizioni approssimative di trasporto degli animali, sia alla conferma dello stato di sofferenza dei cuccioli legato a tali condizioni di trasporto, apparentemente contrastanti con le previsioni del Reg. CE n. 1/2005 e del D. Lgs. n. 151/2007 sulla protezione degli animali. Sotto tale profilo, dunque, il tribunale del riesame ha fornito una motivazione completa circa la configurabilità, nei fatti, della diversa ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727 cod. pen., non certamente suscettibile di sindacato ex art. 325 cod. proc. pen., avendo infatti puntualmente espresso le ragioni della sussumibilità del fatto nella fattispecie contravvenzionale e non in quella delittuosa originariamente ipotizzata dal GIP, ritenendo che per ravvisare il fumus dell’art. 727 cod. pen. è sufficiente l’accertamento di un’obiettiva condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della loro detenzione. Il tribunale del riesame si è, peraltro, fatto carico delle obiezioni difensive circa la pretesa insussistenza del reato nel fatto di trasportare un animale a bordo di un mezzo attrezzato; sul punto, ha osservato il giudice del riesame che il trasporto a bordo di un veicolo non può fornire una giustificazione alle sofferenze patite dall’animale, poiché il trasportare un cane a bordo di un furgone costituisce condizione contraria alla natura dell’animale, sicché, onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone certamente una maggiore attenzione affinché le concrete modalità di trasporto riducano al minimo i disagi per l’animale. Quanto sopra, pertanto, esclude, quindi, la fondatezza della censura difensiva.
9. In merito, poi, agli ulteriori profili di censura, si osserva – quanto al fumus del reato di cui all’art. 4, l. 4 novembre 2010, n. 201, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” -, che il tribunale ha ritenuto configurabile tale ipotesi di reato alla luce dei dati oggettivi emergenti dagli atti (cuccioli di età anche inferiore alle 12 settimane, privi di idonee certificazioni sanitarie e di passaporti individuali, in molti casi falsificati in quanto attestanti un’età dell’animale difforme da quella reale), evidenziando come si trattasse di condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito profitto derivante dalla vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico. Analogamente, poi, quanto al fumus del reato di falso ipotizzato, l’ordinanza si fa carico di motivare adeguatamente e con completezza sulle ragioni per le quali non risultano, allo stato, meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive secondo cui le falsità della documentazione accompagnatoria degli animali sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco, facendo coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 – dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010 – dep. 17/03/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415).
Orbene, a tal proposito osserva questa Corte che, la misura “de qua”, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevol
ezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. È ben vero che, peraltro, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, ma a condizione che lo stesso emerga “ictu oculi” (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153; nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, v., tra le tante: Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 – dep. 12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521). Ciò che, peraltro, difetta, nel caso in esame, è proprio la circostanza positiva richiesta ai fini della valutazione della insussistenza dell’elemento soggettivo, con riferimento alle violazioni ipotizzate, ossia l’immediata evidenza del difetto dell’elemento psicologico, come chiaramente e puntualmente motivato dal giudice del riesame (v. pag. 7 ordinanza) in cui si esclude che la buona fede della ricorrente risultasse ictu oculi, ove si consideri, da un lato, che la giovanissima età di numerosi esemplari emergeva in modo palese a un semplice esame visivo ed anche per tabulas in base alla risultanze della relazione del veterinario nominato ausiliario di PG e, dall’altro, tenuto conto della circostanza che il furgone fosse stato sequestrato in base a provvedimento di altra A.G. per gli stessi fatti, ciò che appariva contrastare con i certificati rilasciati da autorità veterinarie straniere ed era, quindi, di per sé idoneo a far dubitare soggettivamente circa l’autenticità dei documenti accompagnatori degli animali. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente (procedimento di rilascio dei documenti da parte della ASL slovacca, questioni relative alle difficoltà di accertamento dell’età dei cuccioli ed alla loro natura “toy”, etc.), costituiscono in realtà deduzioni di puro fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.
10. Infine, quanto alla censura relativa al profilo del periculum in mora, per escluderne la fondatezza, è sufficiente in questa sede ricordare che le censure riguardanti la motivazione del provvedimento del tribunale del riesame che qualificano, come nel caso di specie, errata la motivazione da un punto di vista logico – motivazionale, sono assolutamente inammissibili in quanto esulano dall’unico profilo sindacabile davanti a questa Corte ex art. 325 cod. proc. pen., ossia quello di violazione di legge, come dianzi precisato, né la motivazione dell’impugnato provvedimento può considerarsi assolutamente carente o apparente, avendo infatti argomentatamene motivato il giudice del riesame su tutti i profili, ivi compreso il profilo del periculum con riferimento a tutte le violazioni ipotizzate. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente sotto il profilo del periculum, infine, costituiscono in realtà deduzioni di puro fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.
11. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La misura cautelare reale è stata disposta in quanto la ricorrente è indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di UDINE: a) del reato di cui agli artt. 110, 544 – ter c.p. perché, in concorso e previo accordo con altri soggetti (M.A. e D.R.L. ) per crudeltà e senza necessità, maltrattavano 42 cuccioli di cane di varie razze con comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche, trasportando i medesimi in gabbie riposte all’interno del mezzo Fiat Ducato tg. …, in condizioni incompatibili con l’età e le caratteristiche etologiche (temperatura ed esiguità degli spazi, insufficiente somministrazione di acqua e cibo); fatto accertato in (omissis) ; b) del delitto di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge n. 201/2010, perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasportavano i 42 cuccioli di cui al capo a) privi delle necessarie certificazioni sanitarie e di valido passaporto, di età inferiore a 13 settimane; accertato in (omissis) ; c) del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro, falsificavano i passaporti degli animali trasportati sub a), riportando sugli stessi un’età degli animali non corrispondente a quella reale.
3. Ha proposto tempestivo ricorso la G. personalmente, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606, lett. B), c) ed e) c.p.p. in reazione agli artt. 544 – ter, 489 c.p. e art. 4, legge n. 201 del 4/11/2010; in sintesi, si duole la ricorrente per essere l’ordinanza impugnata inficiata da un’erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame.
3.2. Quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 4 della legge n. 201/2010, rileva che il trasporto è stato eseguito nel rispetto della normativa, atteso che i cuccioli erano regolarmente accompagnati dai passaporti identificativi, erano muniti di microchip ed erano indicati nel modello Traces n. (omissis) ; in particolare, si censura il fatto che il tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare che il Traces, i passaporti degli animali ed i microchip vengono rilasciati dal servizio veterinario slovacco ed immediatamente comunicati al servizio veterinario italiano mediante il caricamento nel database del modello Traces appena compilato; il Traces sequestrato corrisponde a quello rilasciato dal Dipartimento di prevenzione, U.O. Veterinaria dell’ASL di Salerno X; in definitiva, dunque, è il veterinario dell’ASL slovacca che compila i documenti ed attesta l’idoneità degli animali e delle loro condizioni di salute, la regolarità della documentazione e del furgone utilizzato per il trasporto, senza che gli acquirenti (tra cui la ricorrente, titolare di omonima ditta avente ad oggetto l’importazione di cani e gatti anche dall’estero) abbiano possibilità di accedere, compilare o modificare atti e documenti loro rilasciati al momento della verifica prima della partenza da parte del servizio Veterinario nazionale della Slovacchia.
3.3. Quanto alla configurabilità dell’ipotizzata falsità dei documenti, poi, la ricorrente si sarebbe esclusivamente limitata ad acquisire gli animali in Slovacchia, neppure di persona, secondo qualità e caratteristiche riscontrate e certificate dall’ASL slovacca; avrebbe, comunque, agito in buona fede, nella convinzione di effettuare una lecita importazione di cuccioli, in quanto nel procedere all’acquisto ed al trasporto dei cani avrebbe fatto affidamento su quanto certificato dall’Autorità veterinaria slovacca, unica autorità sanitaria che li aveva potuti visitare.
3.4. In merito al presunto maltrattamento di animali, si duole dell’aver ritenuto il tribunale configurabile il delitto di cui all’art. 544 – ter c.p. nell’aver trasportato i cani in gabbie riposte all’interno di un furgone Fiat Ducato tg. …; diversamente, si tratterebbe di un furgone appositamente predisposto, con sistema di ventilazione e riscaldamento a temperatura costante, fornito di acqua, cibo e materiali per assorbire gli escrementi gli animali, alloggiati in gabbie dalle dimensioni generose, come del resto risulta dall’autorizzazione rilasciata dall’ASL di …; quanto all’età dei cuccioli, rileva come gli accertamenti diretti alla verifica dell’età presentano notevoli difficoltà sia per il ridotto arco temporale da accertare (12-14 settimane) sia per il fatto che molti di essi appartengono alle razze “toy”, ossia con dimensioni e caratteristiche notevolmente inferiori rispetto allo standard della razza, difficoltà confermate dalla circostanza che lo stesso veterinario, nominato come ausiliario dalla PG operante, ha riscontrato un’età superiore alle 12 settimane in molti esemplari di cane, ugualmente sottoposti a sequestro.
3.5. Difetterebbe, conclusivamente, sia l’elemento oggettivo (il trasporto non può equivalere a trattamenti che procurano danni alla salute) che quello soggettivo dei reati ipotizzati, valutazione, quest’ultima, relativa all’elemento soggettivo, che il tribunale del riesame avrebbe potuto effettuare secondo la giurisprudenza di legittimità.
4. Quanto al periculum, infine, censura la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere che la disponibilità del furgone potesse agevolare la commissione di altri reati, affermazione censurata come errata da un punto di vista logico – motivazionale, soprattutto laddove si è rite
nuto di mantenere il vincolo reale sul mezzo perché già sottoposto in precedenza a sequestro da parte dell’A.G. bolognese per motivi analoghi, senza tuttavia considerare che il tribunale del riesame felsineo ne aveva disposto l’annullamento per difetto dell’elemento psicologico; censura, ancora, l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata che ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’imposizione del vincolo, le deduzioni difensive secondo cui le falsità in contestazione sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco che ha formato la documentazione, affermazione frutto di un’erronea valutazione delle emergenze processuali condensate in un’espressione del tipo “non potevano non rendersi conto..da un semplice esame visivo”, trattandosi di documenti predisposti da un veterinario slovacco, ciò che legittimerebbe qualsiasi cittadino a diffidare di un atto pubblico o redatto da un pubblico ufficiale; censura, infine, l’affermazione del tribunale secondo cui, al fine di giustificare il mantenimento del vincolo cautelare sul mezzo, sarebbe irrilevante la circostanza che al furgone in sequestro fossero state rilasciate le autorizzazioni, tenuto conto peraltro che non può qualificarsi come maltrattamento il trasporto su mezzo idoneo ed autorizzato.
Considerato in diritto
5. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
6. Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
7. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che sia evidente l’infondatezza del motivo di ricorso, che censura l’ordinanza impugnata ritenendola inficiata da un’erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame. Diversamente, a giudizio di questa Corte, il giudice del riesame ha correttamente proceduto alla valutazione critica degli elementi d’accusa, tenendo conto delle critiche proposte dalla difesa della ricorrente nella fase impugnatoria cautelare, applicando correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del 27/09/2004 – dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899).
8. Deve, anzitutto, preliminarmente osservarsi che il ricorso soffre di un vizio originario, nella parte in cui la ricorrente svolge le proprie censure sul reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., laddove, diversamente, il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza genetica sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (peraltro legittimamente: Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 – dep. 30/10/2009, Weijun, Rv. 245069); ed invero, come risulta chiaramente dalla lettura della motivazione dell’impugnata ordinanza, il giudice del riesame, nel valutare gli elementi offerti dall’accusa, ha ritenuto che la fattispecie sub a) dell’imputazione provvisoria cautelare fosse idonea ad integrare “quanto meno” gli estremi del diverso reato di cui all’art. 727 cod. pen. (v. pag. 7 ordinanza), con riferimento sia alle condizioni approssimative di trasporto degli animali, sia alla conferma dello stato di sofferenza dei cuccioli legato a tali condizioni di trasporto, apparentemente contrastanti con le previsioni del Reg. CE n. 1/2005 e del D. Lgs. n. 151/2007 sulla protezione degli animali. Sotto tale profilo, dunque, il tribunale del riesame ha fornito una motivazione completa circa la configurabilità, nei fatti, della diversa ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727 cod. pen., non certamente suscettibile di sindacato ex art. 325 cod. proc. pen., avendo infatti puntualmente espresso le ragioni della sussumibilità del fatto nella fattispecie contravvenzionale e non in quella delittuosa originariamente ipotizzata dal GIP, ritenendo che per ravvisare il fumus dell’art. 727 cod. pen. è sufficiente l’accertamento di un’obiettiva condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della loro detenzione. Il tribunale del riesame si è, peraltro, fatto carico delle obiezioni difensive circa la pretesa insussistenza del reato nel fatto di trasportare un animale a bordo di un mezzo attrezzato; sul punto, ha osservato il giudice del riesame che il trasporto a bordo di un veicolo non può fornire una giustificazione alle sofferenze patite dall’animale, poiché il trasportare un cane a bordo di un furgone costituisce condizione contraria alla natura dell’animale, sicché, onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone certamente una maggiore attenzione affinché le concrete modalità di trasporto riducano al minimo i disagi per l’animale. Quanto sopra, pertanto, esclude, quindi, la fondatezza della censura difensiva.
9. In merito, poi, agli ulteriori profili di censura, si osserva – quanto al fumus del reato di cui all’art. 4, l. 4 novembre 2010, n. 201, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” -, che il tribunale ha ritenuto configurabile tale ipotesi di reato alla luce dei dati oggettivi emergenti dagli atti (cuccioli di età anche inferiore alle 12 settimane, privi di idonee certificazioni sanitarie e di passaporti individuali, in molti casi falsificati in quanto attestanti un’età dell’animale difforme da quella reale), evidenziando come si trattasse di condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito profitto derivante dalla vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico. Analogamente, poi, quanto al fumus del reato di falso ipotizzato, l’ordinanza si fa carico di motivare adeguatamente e con completezza sulle ragioni per le quali non risultano, allo stato, meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive secondo cui le falsità della documentazione accompagnatoria degli animali sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco, facendo coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 – dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010 – dep. 17/03/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415).
Orbene, a tal proposito osserva questa Corte che, la misura “de qua”, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevol
ezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. È ben vero che, peraltro, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, ma a condizione che lo stesso emerga “ictu oculi” (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153; nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, v., tra le tante: Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 – dep. 12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521). Ciò che, peraltro, difetta, nel caso in esame, è proprio la circostanza positiva richiesta ai fini della valutazione della insussistenza dell’elemento soggettivo, con riferimento alle violazioni ipotizzate, ossia l’immediata evidenza del difetto dell’elemento psicologico, come chiaramente e puntualmente motivato dal giudice del riesame (v. pag. 7 ordinanza) in cui si esclude che la buona fede della ricorrente risultasse ictu oculi, ove si consideri, da un lato, che la giovanissima età di numerosi esemplari emergeva in modo palese a un semplice esame visivo ed anche per tabulas in base alla risultanze della relazione del veterinario nominato ausiliario di PG e, dall’altro, tenuto conto della circostanza che il furgone fosse stato sequestrato in base a provvedimento di altra A.G. per gli stessi fatti, ciò che appariva contrastare con i certificati rilasciati da autorità veterinarie straniere ed era, quindi, di per sé idoneo a far dubitare soggettivamente circa l’autenticità dei documenti accompagnatori degli animali. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente (procedimento di rilascio dei documenti da parte della ASL slovacca, questioni relative alle difficoltà di accertamento dell’età dei cuccioli ed alla loro natura “toy”, etc.), costituiscono in realtà deduzioni di puro fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.
10. Infine, quanto alla censura relativa al profilo del periculum in mora, per escluderne la fondatezza, è sufficiente in questa sede ricordare che le censure riguardanti la motivazione del provvedimento del tribunale del riesame che qualificano, come nel caso di specie, errata la motivazione da un punto di vista logico – motivazionale, sono assolutamente inammissibili in quanto esulano dall’unico profilo sindacabile davanti a questa Corte ex art. 325 cod. proc. pen., ossia quello di violazione di legge, come dianzi precisato, né la motivazione dell’impugnato provvedimento può considerarsi assolutamente carente o apparente, avendo infatti argomentatamene motivato il giudice del riesame su tutti i profili, ivi compreso il profilo del periculum con riferimento a tutte le violazioni ipotizzate. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente sotto il profilo del periculum, infine, costituiscono in realtà deduzioni di puro fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.
11. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.