IVA, Omesso versamento: quando l’imprenditore va assolto ?

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IVA, Omesso versamento: quando l’imprenditore va assolto ?

Con la sentenza in commento, la S. Corte di cassazione ha annullato la decisione dei giudici di Milano che avevano condannato un imprenditore per evasione IVA per i relativi anni d’imposta.

La condanna era stata adottata senza verificare documentazione prodotta dall’imputato la quale evidenziava con certezza un’ipotesi di forza maggiore che non gli aveva permesso di versare l’IVA dovuta.

In particolare, dal materiale prodotto – e non valutato – emergeva in maniera evidente che la societa? non aveva potuto versare le tasse a seguito di un plurimo evento imprevisto ed imprevedibile, quale il fallimento di cinque tra i piu? importanti clienti, che non avevano pagato le prestazioni ricevute.

L’imprenditore, pertanto, non aveva la liquidità necessaria per corrispondere l’IVA allo Stato.

Ed ancora, la sentenza non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i numerosi tentativi – tutti documentati – operati dalla società per tentare di recuperare il credito vantato, attraverso le relative procedure civili.

Secondo la decisione annotata, l’imputato puo? invocare la assoluta impossibilita? di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilita? penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilita? a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilita? di fronteggiare la crisi di liquidita? tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Occorre, cioe?, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidita?, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volonta? e ad egli non imputabili.

Per tali ragioni la condanna è stata annullata per nuovo giudizio.

Leggi qui il testo della sentenza nr. 37089/2018.

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