Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 6 settembre 2016 n.36867 Per effetto della depenalizzazione masturbarsi in pubblico non è più reato.
Il caso: un uomo di 69 anni si era appostato nei pressi di un cittadella universitaria per masturbarsi davanti alle studentesse. La difesa ha chiesto per lui l’applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale,) che fa scattare la non punibilità, quando l’offesa è esigua.
Il legale aveva valorizzato l’occasionalità del comportamento e l’accortezza usata dall’uomo che aveva scelto per la sua esibizione un orario, le 18 e 30, in cui la visibilità era ridotta vista la piena stagione invernale. Però le giustificazioni non servono grazie alla depenalizzazione della condotta. La Suprema corte non può che annullare, senza rinvio, la condanna inflitta dai giudici di merito a tre mesi di reclusione anche questa però a suo tempo convertita in una multa di 3.420 euro.
Ora per l’uomop una “multa” dai 5 mila a 30 mila euro.
In seguito al Dlgs 8/2015 il reato di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall’articolo 527 del codice penale è stato “degradato” ad illecito amministrativo.
Fonte avvocatopenalista.org