Il passeggero di un veicolo è corresponsabile dell’omissione di soccorso in caso di incidente ?

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Il passeggero di un veicolo è corresponsabile dell’omissione di soccorso in caso di incidente ?

Se, quale passeggero di un coinvolto in un incidente stradale, sei indagato del reato di omissione di soccorso stradale puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad AvvocatoPenalistaH24.it, scrivendo qui o contattando info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo organico un casi risolti per l’omissione di soccorso del passeggero di un veicolo.

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QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE SCATURISCONO DAL COINVOLGIMENTO IN UN INCIDENTE STRADALE?

I reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale vengono disciplinati all’art. 189 commi 6 e 7  del Codice della Strada, che, nel descrivere il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, stabilisce una serie di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare: viene, infatti, sancito l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ANCHE IL PASSEGGERO DEL VEICOLO RISPONDE DEL REATO DI FUGA E DI OMISSIONE DI SOCCORSO?

La Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 26888 del 2019 ha fornito una risposta a tale quesito.

Il caso specifico: il passeggero di un auto che aveva investito un pedone veniva ritenuto penalmente responsabile, unitamente al conducente, del reato di fuga e di omissione di soccorso.

Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello veniva proposto ricorso per cassazione col quale si eccepiva che il terzo trasportato, al cui comportamento non era ricollegabile l’incidente stradale, non risponde di omissione di soccorso.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso chiarendo, in primo luogo, che l’utente della strada è colui che utilizza la strada, ossia colui che ne fa attivamente uso.

A tal punto, andava chiarito se il terzo trasportato su un veicolo possa essere definito quale utente della strada e se, quindi, in caso di incidente stradale, debba rispondere penalmente dell’omissione di soccorso e della fuga.

L’art. 189 C.d.S. distingue quattro tipi di figure: l’utente, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. 

Il Codice della Strada con l’art. 189, che disciplina il comportamento in caso di incidente, prescrive delle regole di condotta anche coloro che, pur coinvolti, non sono né conducenti, né pedoni. E ciò perché il sinistro stradale è proprio quella situazione che giustifica l’imposizione di norme per la circolazione stradale, quale attività pericolosa che coinvolge la sicurezza delle persone.

Ma l’art. 189 C.d.S. non parifica tutti i soggetti coinvolti in un incidente stradale: se con il comma 2  prescrive a tutte le persone coinvolte, e quindi anche ai trasportati, di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità“; agli utenti della strada di cui ai commi 5, 6, e 7 della norma, vengono imposti obblighi ulteriori, quale quello di fermarsi (commi 5 e 6, seppur si tratti di condotte diversamente punite a seconda che i danni siano solo alle cose o anche alle persone) e di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7).

Quando la norma al comma II si rivolge alle persone coinvolte in un incidente stradale non si riferisce solo ai conducenti ed ai pedoni ma ad una categoria più ampia di quella di utente (cioè colui che attivamente utilizza la strada) che ingloba anche il terzo trasportato, sui quali incombe un onere solidale di intervento che però non assume alcuna rilevanza penale.

Diversamente gli utenti della strada, a cui si riferiscono i commi 5, 6, e 7, hanno degli obblighi penalmente rilevanti, quale quello di fermarsi e prestare assistenza.

Sicchè, il terzo trasportato, quale persona coinvolta in un incidente stradale, non risponde di omissione di soccorso perché non ha l’obbligo attivo di imporre all’utente di ottemperare all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.

L’omissione di soccorso del terzo trasportato non è penalmente punibile, fatta salva l’ipotesi in cui emerga un vero e proprio concorso da parte del terzo trasportato nella commissione dei reati di fuga e di omissione di soccorso di cui all’art. 189 C.d.S., che può concretizzarsi nella sollecitazione alla violazione delle norme o nel rafforzamento dell’intento di fuga o di omissione di soccorso, od in qualunque altra condotta volontariamente posta in essere che tenda a quel risultato. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso specifico del ricorrente nella sentenza impugnata non vi fosse alcun riferimento ad una condotta di sollecitazione alla fuga o all’omissione di soccorso dal parte del terzo trasportato e, pertanto, annullava senza rinvio la sentenza.

PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN ESPERTO AVVOCATO PER OMISSIONE DI SOCCORSO DEL PASSEGGERO DI UN VEICOLO?

Considerato che la materia dei reati stradali è alquanto complessa e la giurisprudenza continuamente viene chiamata a far luce sugli aspetti essenziali e sui confini delle condotte penalmente rilevanti, quando si viene coinvolti in un incidente stradale è bene rivolgersi ad un avvocato esperto nei reati stradali. 

Se, quale terzo trasportato, sei indagato/imputato per l’omissione di soccorso puoi chiedere assistenza o consulenza legale  al team Avvocato Penalista H24, scrivendo qui o contattando info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo organico un esperto avvocato per omissione di soccorso passeggero di un veicolo.

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