Richiesta di archiviazione: come presentare opposizione?

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Richiesta di archiviazione: come presentare opposizione?

Sei la persona offesa da un fatto di reato ed hai ricevuto l’avviso che il P.M. ha richiesto l’archiviazione? Hai sporto querela/denuncia ma non hai mai più avuto notizie del procedimento? In entrambi i casi la Legge ti fornisce gli strumenti per intervenire nel procedimento penale e richiedere che vengano svolte ulteriori indagini. 

Cosa può succedere al termine delle indagini preliminari? 

Una volta giunte al termine le indagini preliminari, il Pubblico Ministero si trova davanti ad un bivio “discrezionalmente” vincolato. Infatti, qualora abbia raccolto prove ed espletato attività d’indagine sufficienti per ritenere fondata la notizia di reato, procede a formulare l’imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta a giudizio dopo aver emesso l’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis cod. proc. pen.. (salvi i casi di emissione del decreto di giudizio immediato).

Viceversa, se il P.M. dovesse ritenere superfluo l’accertamento giudiziale in ordine alla fondatezza della notizia di reato, dovrà richiedere al giudice dell’udienza preliminare che il procedimento penale venga archiviato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. (archiviazione penale).

Quando si può chiedere l’archiviazione del procedimento penale?

Il P.M., entro tre mesi (prorogabili dal Procuratore Generale fino a un massimo di sei) dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, deve richiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento qualora ricorra uno dei presupposti di fatto o di diritto previsti dal Codice di procedura penale:

  • la notizia di reato risulta infondata (art. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.);
  • l’autore del reato è rimasto ignoto (art. 415 c.p.p.);
  • manca una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato, oppure il reato è estinto (art 411 c. 1 c.p.p.);
  • il fatto commesso è particolarmente tenue (art. 131 bis c.p. e 411 c.1 bis c.p.p.).

L’avviso della richiesta di archiviazione viene notificato alla persona offesa?

L’istanza di archiviazione viene presentata dal P.M. al Giudice e contestualmente viene avvisata la persona offesa che ne abbia fatto richiesta al momento della presentazione della notizia di reato (art. 408 comma 2 c.p.p.).

Quando però i reati sono commessi con violenza alla persona, ovvero nel caso di furto aggravato, la persona offesa viene avvisata dell’istanza di archiviazione in ogni caso, anche in assenza di un’espressa richiesta.

Quando la persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione?

A partire dal giorno in cui viene notificato l’avviso, la persona offesa può prendere visione degli atti di indagine e quindi proporre opposizione alla richiesta di archiviazione entro il termine generale di venti giorni – ridotto a dieci nel caso in cui il P.M. richieda l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. 

Nel caso in cui si tratti di delitti commessi con violenza alla persona oppure nel caso di furto in abitazione o con strappo il termine si dilata a trenta giorni. 

I predetti termini sono di natura ordinatoria: una volta decorsi senza che sia stata presentata opposizione, la persona offesa non avrà più il diritto di proporla. Tuttavia, qualora essi siano decorsi ed il giudice abbia pronunciato con ordinanza o con decreto l’archiviazione del procedimento penale, la persona offesa potrà presentare  apposito reclamo entro 15 giorni per le ipotesi di nullità previste dai commi 1 e 2 dell’art. 410 bis c.p.p.

Come presentare opposizione alla richiesta di archiviazione

Dopo  aver preso visione degli atti di indagine, la persona offesa del reato, qualora ritenga che gli inquirenti non abbiano compiuto un’esaustiva attività di indagine, può presentare l’opposizione alla richiesta di archiviazione tramite il Difensore. 

Tale opposizione dovrà indicare, a pena di inammissibilità, qual è l’oggetto dell’investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova (art 410 comma 1 c.p.p.). 

L’opposizione viene presentata al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari).

Cosa succede dopo l’opposizione alla richiesta di archiviazione?

L’indicazione delle attività di indagine suppletiva e i relativi elementi di prova devono essere indicati da chi propone opposizione a pena di inammissibilità della stessa. Ciò significa che, se l’opposizione dovesse mancare di tali elementi, essa sarà inammissibile ed il giudice, qualora ritenga infondata la notizia di reato, disporrà l’archiviazione con decreto motivato.

In tutti gli altri casi, se l’opposizione non è inammissibile, il giudice fissa un’udienza e provvede a norma dell’art. 409 commi 2,3,4,5,. In breve, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice:

  • fissa un’udienza entro tre mesi in camera di consiglio e ne fa dare avviso al P.M, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato;
  • comunica la fissazione dell’udienza al Procuratore Generale presso la Corte d’appello al fine di consentire l’esercizio del potere di avocazione;
  • indica al P.M. quali sono le ulteriori indagini da svolgere e fissa un termine.

Se non fosse necessario svolgere ulteriori indagini, e se non dovesse procedere con l’archiviazione, il Giudice dispone con ordinanza che il pubblico ministero, entro dieci giorni, formuli l’imputazione. 

In seguito, entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare.

Se il procedimento viene archiviato, che cosa si può fare ?

Nel caso in cui il procedimento venga archiviato, si può fare istanza di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 cod. proc. pen. se sono emersi degli elementi nuovi in grado di far riaprire il caso.

Perché rivolgersi ad avvocato per opposizione alla richiesta di archiviazione ?

Nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione, è opportuno affidarsi ad un avvocato per l’opposizione alla richiesta di archiviazione che sappia bene cosa fare.

In primo luogo occorre pertinentemente indicare le indagini suppletive da svolgere per non farsi dichiarare inammissibile l’istanza: quindi bisogna valutare molto bene.

In secondo luogo occorre convincere il Giudice a non archiviare il caso e rappresentare la sussistenza del reato denunciato in querela.

Gli avvocati del nostro studio legale, infatti, hanno già ottenuto provvedimenti favorevoli evitando che il procedimento fosse archiviato: vuoi sapere come ? 

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