Sottrazione Internazionale Minori: un caso studio

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Sottrazione Internazionale Minori: un caso studio

Avvocato Penalista H24 nel seguente articolo spiegherà il fenomeno della sottrazione internazionale di minori e il problema che ne consegue per la determinazione dell’autorità giudiziaria competente attraverso un caso pratico.

Tuo figlio è stato portato all’estero dal tuo ex compagno o marito?
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Vuoi denunciare il tuo ex compagno per sottrazione internazionale di minore e vuoi sapere quale è la competenza territoriale?
Se la tua risposta è positiva, allora ti consiglio di leggere questo articolo.

Se tuo figlio è stato portato all’estero e non riesci più ad averci rapporti o contatti, se sei vittima di sottrazione internazionale minore e vuoi sapere come agire per poter rivedere tuo figlio e vuoi conoscere l’autorità giudiziaria competente puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta esperienza in materia di sottrazione internazionale di minore e che ti affiancherà un esperto avvocato per sottrazione internazionale di minore.

Il caso pratico trattato dal nostro studio legale

Il caso che investe il nostro studio legale riguarda la condotta tenuta da un genitore straniero che, dopo aver trascorso le vacanze in Italia con il figlio minore, ha deciso di non rientrare più nel paese di origine, quindi, di trattenere in Italia i figli senza il consenso del padre difeso dall’Avv. Vincenzo ‘Ezio’ Esposito. 

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione in quanto riteneva che la sottrazione del minore fosse avvenuta nel paese di origine della famiglia e quindi che il Giudice italiano non fosse fornito di giurisdizione per giudicare un fatto di reato avvenuto in un paese straniero. 

Opposizione alla richiesta di archiviazione

L’opposizione alla richiesta di archiviazione sollevata dai legali di Avvocato Penalista H24 suggeriva al G.I.P. una diversa qualifica dei fatti in ordine al momento consumativo del reato. 

Come si legge nel provvedimento,

Opposizione all'archiviazione

Nello specifico, si portavano all’attenzione che la vacanza fosse stata autorizzata dal Tribunale e che il fatto penalmente rilevante fosse soltanto l’omesso ritorno con il minore nel paese di origine al termine della vacanza. 

Giova precisare che precedentemente a ciò, circa gli obblighi e le facoltà genitoriali, tra cui la possibilità di andare in vacanza con il figlio minore, era stata omologata dal Tribunale la relativa sentenza di divorzio.  

L’esito 

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’Avv. Vincenzo ‘Ezio’ Esposito ed ha aderito alla conclusione che il trasferimento per vacanza del minore in Italia fosse un atto lecito e non rimproverabile, in virtù del fatto che era stato espressamente previsto dalla sentenza di divorzio. 

Allo stesso tempo il Giudice ha ritenuto che la condotta di trattenere il minore in Italia, essendo prevista dall’art 574 bis c.p. “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero”, dovesse ricadere sotto la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto sarebbe stata posta in essere sul territorio nazionale.

Così come correttamente rilevato dalla difesa, per come si legge nel provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano, sussisterebbe il reato di sottrazione e trattenimento di minori all’estero come denunciato dai legali dello Studio Legale Internazionale Avvocato Penalista H24.

Opposizione all'archiviazione accolta

Appare utile ricordare dunque, prendendo spunto dal provvedimento favorevole ottenuto, quando sussiste il reato previsto dall’art. 574bis cod. pen. e quando questo può essere perseguito in Italia.

Che cos’è la sottrazione internazionale di minore? 

Quando si verifica la sottrazione internazionale di minore

Con l’espressione sottrazione internazionale di minore si fa riferimento a quel fenomeno illecito posto in essere da uno dei genitori che conduce il minore all’estero e ivi lo trattiene sottraendolo all’altro genitore,  non consentendo alcun contatto tra il figlio e l’altro genitore ed impedendo a questi di esercitare i propri diritti inerenti la responsabilità genitoriale.

L’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale (causata dalla sottrazione internazionale) rappresenta una violazione dell’art. 8 della CEDU che tutela proprio il diritto alla famiglia come puoi leggere in questo articolo cliccando qui.

Il reato di  sottrazione internazionale del minore, il più delle volte, si verifica all´interno di coppie miste (ossia di diversa nazionalità) , legate o meno dal vincolo del matrimonio, dove i figli divengono oggetto di contesa tra coniugi che appartengono non solo a nazionalità diverse ma a due mondi diversi per religione, cultura, tradizioni ed anche ordinamento giuridico.

Tale sottrazione priva il minore di una delle figure parentali, ma comporta per lo stesso il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale”, ma il suo unico luogo di vita.

Gli strumenti di tutela internazionale

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici  che consentono al genitore, vittima della sottrazione, di trovare una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.

In tali ipotesi, può trovare applicazione il “rimpatrio del minore” – strumento previsto dalla Convenzione de L’Aja del 1980 – quando sussistono i seguenti presupposti:

  • il genitore che si è visto sottrarre illecitamente il minore sia titolare della custodia o dell’affidamento del bambino;
  • il minore non abbia raggiunto i 16 anni di età;
  • non sia trascorso più di un anno dalla sottrazione;
  • la “restituzione” non determini nel minore alcun danno morale o materiale ed alcuna violazione dei suoi diritti.

Inoltre, attraverso la predetta Convenzione del’Aja, è possibile esercitare anche il negato diritto di visita del minore. Se vuoi sapere come fare clicca qui e leggi l’articolo dedicato al tema.

Il reato di sottrazione internazionale di minore nell’ordinamento italiano

Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori ha anche degli sviluppi penali.

Il nostro ordinamento sanzione la sottrazione internazionale del minore all’art. 574 bis cod. pen., rubricato “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero”, il quale prevede la punibilità di: «[…] chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale».

L’elemento materiale è l’illegittimo trasferimento all’estero del soggetto dal luogo ove legittimamente si trovava, configurando necessariamente una durata non momentanea della sottrazione o della ritenzione e, pertanto, si configura quale reato permanente, per cui il reato non si esaurisce finché permane l’illegittima sottrazione.

L’elemento soggettivo del reato consiste nella volontà di sottrarre il minore, sicché il genitore che pone in essere tale condotta ha la consapevolezza che il suo comportamento realizza una situazione antigiuridica mediante la ritenzione del minore, attuata con un comportamento attivo diretto a mantenere l’esclusivo controllo su di egli.

La fattispecie delittuosa integra, inoltre, un reato contro l’assistenza familiare, plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la patria potestà, ma anche quello del figlio di intrattenere rapporti con entrambi i genitori.

La sottrazione si risolve nella impedimento al soggetto che ne sia investito della possibilità materiale di esercitare quelle prerogative, in ciò ravvisandosi il pregiudizio per il minore, fino a quando la competente A.G.  non disponga diversamente, disciplinando la sfera rispettiva della potestà e della responsabilità genitoriale (Cass. pen. sez. 6, n. 17679 del 2016).

Come determinare la competenza nel caso di sottrazione internazionale di minore?

La risposta a tale quesito non è semplice poiché la sottrazione internazionale di minore si sostanzia in una condotta che ha inizio in Italia e solo un segmento dell’azione di verifica nel territorio italiano.

La sottrazione internazionale di minori si dovrebbe considerare commessa nel territorio italiano in forza del fatto che l’actio delittuosa si è verificata in Italia.

Ugualmente, il reato dovrebbe considerarsi punibile secondo la legge nazionale italiana anche in caso di “trattenimento” all’estero del minore, poiché si considera che egli sia stato precedentemente condotto in detto Stato ed ivi trattenuto; in tal contesto, dunque, il genitore che abbia tenuto tale comportamento sarà punibile secondo la legge italiana.

Vediamo di seguito i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di individuare la competenza del reato di sottrazione internazionale di minore.

La residenza abituale del minore

La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la L. n. 64 del 1994, disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, e qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di ‘residenza abituale‘ di quest’ultimo immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro (art. 3).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la nozione di residenza abituale, posta dalla suddetta Convenzione, non coincide con quella di ‘domicilio’, né con quella, di residenza in senso formale, ma corrisponde ad una ‘situazione di fatto’, dovendo intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico  (Sez. 1 civ, n. 30123 del 14/12/2017, Rv. 646487).

Al fine di poter sostenere il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria italiana per il delitto previsto dall’art. 574 bis cod. pen. la Suprema Corte di Cassazione ha indicato una condizione necessaria ovverosia la decisione concorde da parte dei genitori di trasferire la residenza abituale del figlio minori all’estero prima della realizzazione della condotta delittuosa di sottrazione internazionale e trattenimento di minore. (Cass. Sez. V n. 8660/2019).

L’evento

Altro aspetto da valutare al fine di poter individuare la competenza per il reato di sottrazione internazionale di minore è quello del luogo in cui si realizza l’evento della condotta illecita.

 Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “l’art. 574-bis c.p. prevede espressamente la punibilità della sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale allorquando l’azione delittuosa sia stata realizzata interamente all’estero (ovvero nell’ipotesi di trattenimento del minore all’estero contro la volontà del medesimo genitore), sempre che sussista l’elemento di collegamento con la giurisdizione italiana costituito dal verificarsi, all’interno del territorio dello Stato, dell’evento del reato, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali per effetto della condotta illecita (Cass. Pen, sez. 5, Sent. 8660/2019; Sez. 6, n. 7777 del 14/12/2017)”.

L’elemento di collegamento con la giurisdizione italiana, richiesto ai fini della determinazione della competenza italiana per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, risiede nel fatto che la condotta tipica sia stata realizzata all’estero contro la volontà del medesimo genitore ma abbia prodotto effetti in Italia ove viene impedito all’altro genitore di vedere suo figlio e dunque di esercitare compiutamente la propria potestà genitoriale. 

L’evento indicato dalla Suprema Corte va infatti posto in correlazione al luogo nel quale il minore ha la sua residenza abituale, concordata con l’altro genitore, al momento dell’arbitraria decisione del genitore di trasferirlo o trattenerlo all’estero.

È infatti in relazione a tale luogo che si verifica l’offesa derivante dalla illecita condotta, consistente nel pregiudizio del rapporto di effettiva cura del minore da parte dell’altro genitore, venendo impedito a quest’ultimo di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, al minore, di mantenere consuetudini e comunanza di vita rispetto all’altro genitore.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto nella sottrazione internazionale minori competenza? 

Vista la difficoltà di determinare l’autorità giudiziaria competente per il reato di sottrazione internazionale minori e considerato che ciò potrebbe essere d’ostacolo alla punizione del genitore che sottrae o trattiene all’estero il minore, privando l’altro genitore di qualsiasi tutela, è consigliabile in tali casi farsi assistere da professionisti esperti nella sottrazione internazionale minori.

Gli interessi in gioco sono delicati e non bisogna improvvisarsi: abbiamo già trattato casi del genere e non siamo pronti ad assicurati la nostra migliore assistenza legale.

Se sei vittima di sottrazione internazionale minori e vuoi rivedere tuo figlio puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ti spiegherà come fare.

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