Sai cos’è un Ordine di Indagine Europeo (OIE)? In questo articolo ti spiego di cosa si tratta e come impugnarlo.
La Cassazione nella sentenza in commento ha spiegato la reale identità dell’istituto e le garanzie – scarne – di cui gode l’indagato.
Sappi, prima di leggere l’articolo, che si tratta di una materia molto settoriale, i cui tempi per far valere i propri diritti sono molto ristretti.
Per questo è importante rivolgersi, in questi casi, ad un avvocato penalista esperto in diritto internazionale e dell’Unione Europea.
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Cosa è l’Ordine di Indagine Europeo (OIE)?
L’Ordine d’Indagine Europeo è entrato in vigore nello Stato italiano il 28 luglio 2017, attraverso il d.lgs. n. 108/2017, in attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea, n. 2014/41/UE.
L’istituto è stato introdotto in conformità ai principi di assistenza giudiziaria degli Stati membri dell’UE al fine, sostanzialmente, di consentire l’acquisizione di elementi probatori, o comunque, l’esecuzione di atti d’indagine a ciò finalizzati all’interno dello spazio europeo, con l’utilizzabilità degli atti così eseguiti in uno Stato diverso da quello in cui l’atto viene espletato.
In sostanza, si tratta di consentire l’esecuzione di un atto d’indagine in uno Stato membro diverso da quello in cui l’atto verrà poi utilizzato.
Le modalità di acquisizione della prova avvengono secondo le regole proprie dello Stato in cui viene eseguito l’atto, ma lo Stato in cui la prova deve essere utilizzata (cioè lo Stato che richiede l’Ordine di Indagine Europeo OIE) può fornire indicazioni in merito a specifiche modalità di raccolta degli atti istruttori, al fine di renderli utilizzabili nel proprio Ordinamento, col solo limite che ciò non travalichi i principi fondamentali che animano l’Ordinamento dello Stato d’esecuzione.
Con riferimento allo Stato italiano, il d.lgs. n. 108/2017 ha attribuito alla Procura Distrettuale la competenza all’esecuzione dell’Ordine di Indagini Europeo (OIE).
Il principio del riconoscimento
L’Ordine di Indagine Europeo ruota attorno al principio del mutuo riconoscimento, principio cardine dell’Unione Europea.
Ed infatti, l’art. 82, par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che in materia penale possono essere adottate decisioni e provvedimenti funzionali allo scopo, se e in quanto tali decisioni e provvedimenti sono riconosciuti dallo Stato membro oggetto della richiesta.
In presenza di queste condizioni, i procedimenti si snelliscono notevolmente, consentendo, per quanto qui interessa, di superare le annose e burocraticamente complicate procedure internazionali fondate sulle rogatorie o sui principi della cd. doppia incriminazione.
L’atto di riconoscimento riguardante l’Ordine di Indagine Europeo (OIE) è disciplinato dall’art. 4 del d.lgs. n. 108/2017 che prevede che
“Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell’ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla su ricezione o entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni.”
Nel comma quarto del medesimo articolo, poi, si dispone che:
“Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell’avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell’atto.”
Ci si può opporre a un Ordine di Indagine Europeo (OIE)?
Un primo momento consiste nell’emissione della richiesta da parte dello Stato membro (ad esempio, la Francia chiede all’Italia che si esegua una perquisizione a casa di Tizio, affinché le prove raccolte vengano utilizzate nel procedimento a suo carico pendente in Francia): in tale fase si impone il riconoscimento, quale atto formale, della richiesta da parte degli organi inquirenti dello Stato membro in cui l’atto d’indagine deve essere eseguito (nell’esempio sopra riportato, l’Italia riconosce l’Ordine di Indagine Europeo emesso dalla Francia).
Avrai ben capito, quindi, che l’Ordine di Indagine Europeo si compone, sostanzialmente, di due momenti attraverso i quali esplica i suoi effetti.
Un secondo momento consiste, invece, nell’esecuzione materiale dell’atto d’indagine (nell’esempio che qui abbiamo riportato, il secondo momento consiste nella perquisizione domiciliare effettuata dalla Polizia italiana).
Quindi, l’art. 13 del d.lgs. n. 108/2017 dispone che:
“Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.”
Quali sono i motivi di rifiuto dell’Ordine di Indagine Europeo (OIE)?
L’articolo 10 del D. Lgs. 108 del 2017 indica quali sono i motivi per i quali un ordine di indagine europeo può essere rifiutato.
In questo paragrafo te li elenco.
Dunque, non si provvede al riconoscimento ed all’esecuzione dell’ordine di indagine europeo quando:
- a) l’ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunita’ riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;
- c) l’esecuzione dell’ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia’ definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l’esecuzione
- dell’atto richiesto nell’ordine di indagine non e’ compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall’articolo 6 del Trattato dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- f) il fatto per il quale e’ stato emesso l’ordine di indagine non e’ punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
In questi casi non si provvede all’esecuzione dell’oie e l’atto d’indagine non sarà espletato.
È fondamentale pertanto avere una preventiva e profonda conoscenza dei motivi di rifiuto per evitare che l’atto d’indagine sia compiuto.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 30885 del 2020
La decisione in commento, ripercorrendo i tratti essenziali, e la ratio dell’Ordine di Indagini Europeo, offre un contributo fondamentale per delineare la portata dell’istituto, i presupposti e la consistenza dell’opposizione al decreto di riconoscimento di cui all’art. 13 d.lgs. 108/2017.
L’antefatto è il seguente: l’indagato veniva raggiunto da decreto di riconoscimento di Ordine di Indagine Europeo (OIE), del quale veniva a conoscenza solo a seguito dell’iniziativa della Difesa.
La difesa, pertanto, si opponeva ex art. 13 D.Lgs. 108/2017 ritenendo mai reso noto il decreto di riconoscimento, atteso che lo stesso veniva appreso solo attraverso un’attività d’iniziativa e, inoltre, eccepiva una serie di vizi nell’attività d’indagine svolta, entrando, pertanto nel merito delle stesse.
Il GIP competente accoglieva le doglianze difensive annullando il decreto di riconoscimento.
Ricorreva per cassazione il PM, ritenendo illegittimo l’annullamento del GIP e, ancor prima, infondate le eccezioni della difesa sulle quali si basava.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del PM ripercorrendo la ratio dell’istituto dell’Ordine di Indagine Europeo (OIE) e, in particolare, distinguendo la vera e propria richiesta emessa dallo stato membro dal riconoscimento effettuato dallo stato italiano.
Essenzialmente, la decisione degli Ermellini può risolversi in due punti cardine:
- l’oggetto dell’opposizione ex art. 13 è solo e soltanto il decreto di riconoscimento, non essendo neanche dovuto che l’indagato conosca il contenuto della richiesta dell’Ordine di Indagine Europeo emesso dallo stato membro;
- l’opposizione ex art. 13 può fondarsi solo e solamente con riferimento ai vizi genetici del decreto di riconoscimento e non può in alcun modo investire questioni di merito inerenti le modalità di acquisizione della prova.
In altri termini, è preclusa all’indagato la possibilità di eccepire vizi dell’atto (nel nostro esempio, l’indagato non può mettere in discussione quanto rinvenuto dalla Polizia italiana, dietro mandato dell’Autorità giudiziaria francese, presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare), ma gli sarà consentito unicamente eccepire vizi genetici, di procedura, di forma, del decreto di riconoscimento.
La notifica del decreto di riconoscimento dopo l’esecuzione delle operazioni pregiudica il diritto di difesa?
Come avrai capito, la risposta a questa domanda è no.
L’articolo 13 del d.lgs. n. 108/2017 ha cura di precisare che l’opposizione non sospende l’esecuzione delle indagini e, per di più, l’art. 4 dispone che il decreto di riconoscimento sia notificato all’indagato e al suo difensore subito dopo il compimento dell’atto d’indagine.
Ti starai chiedendo, quindi, a che serve l’opposizione al decreto di riconoscimento se, da un lato viene notificato dopo il compimento dell’atto d’indagine, se può riguardare solo le questioni di rito, di forma, di legittimità dell’atto di riconoscimento e se, soprattutto, non sospende le attività investigative.
Attraverso l’atto di opposizione, da inoltrarsi al GIP del Tribunale, in Italia, in realtà l’indagato mira ed evitare che gli atti d’indagine raccolti vengano trasmessi all’Autorità Giudiziaria richiedente, fintanto che il GIP non decide sull’opposizione.
In altri termini, tornando all’esempio che ci ha aiutati nell’esposizione della delicata materia, la Francia chiede all’Italia il compimento di una perquisizione domiciliare a casa di Tizio, emettendo un Ordine di Indagini Europeo (OIE).
L’Italia riconosce tale atto emettendo decreto motivato di riconoscimento.
Tizio viene a sapere del decreto di riconoscimento immediatamente dopo la perquisizione domiciliare.
Tizio si oppone al GIP competente, ai sensi dell’art. 13 d.lgs.108/2017 e, nelle more del procedimento di opposizione, le risultanze della perquisizione domiciliare non vengono trasmesse all’Autorità francese.
Ed infatti, anche sul piano dell’esecuzione degli atti d’indagine occorre distinguere due momenti:
- in un primo momento l’atto d’indagine (nel nostro caso, la perquisizione) viene eseguito;
- in un secondo momento tale atto assume rilevanza probatoria e viene utilizzato (nel nostro caso, le risultanze della perquisizione vengono trasmesse all’Autorità francese).
L’opposizione ai sensi dell’art. 13 segna una cesura tra questi due momenti: da un lato, dal punto di vista fenomenologico, l’atto d’indagine viene realizzato (la perquisizione c’è stata!) dall’altro, però, tale atto non può essere trasmesso, né tantomeno utilizzato, fintanto che il GIP non decide sull’opposizione formulata dall’indagato.
La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, sembra quindi risolvere il quesito esposto affermando che nel caso in cui l’opposizione sia accolta, l’atto d’indagine compiuto non produrrà i suoi effetti.
Una soluzione troppo semplice?
La sentenza in commento fa luce su diverse ombre che, in realtà, animavano l’Ordine di Indagine Europeo (OIE) già dall’indomani della sua entrata in vigore.
La decisione, infatti, ripercorre perfettamente lo spirito che anima il decreto legislativo, in conformità alla direttiva che ha introdotto l’istituto.
È altrettanto vero che, malgrado appaia lineare la risposta all’interrogativo di cui sopra, offerta dagli Ermellini, essa, forse, non tiene conto delle esigenze investigative che potrebbero porsi in essere anche in ragione di un’attività di indagine svolta in nome e per conto di un altro Stato membro, in ragione di un decreto di riconoscimento impugnato e, magari, annullato dal GIP.
In altri termini, probabilmente, la decisione della Corte è connotata dal difetto di considerare l’istituto a sé stante, come una monade, e non come un atto che per la sua delicatezza può intrecciarsi con altre esigenze istruttorie, proprie dello Stato in cui viene eseguito l’atto investigativo.
In altri termini: cosa potrebbe succedere laddove nel corso di un’attività d’indagine delegata da altro Stato membro in ragione dell’Ordine di Indagine Europeo, il cui decreto di riconoscimento viene impugnato – e l’impugnazione accolta – si rinvenissero estremi per un altro reato, commesso sul territorio dello stato esecutore?
E allora, forse, sarebbe opportuno modificare la norma ed ampliare le garanzie spettanti all’indagato e, nell’attesa dell’agognata iniziativa legislativa, la Corte di Cassazione potrebbe fornire degli strumenti per garantire una difesa più penetrante dell’indagato.
Come possiamo aiutarti nel caso tu abbia ricevuto un ordine di indagine europeo?
Nel caso in cui tu abbia ricevuto un ordine di indagine europeo e vuoi fare opposizione potrai contattare il nostro studio legale di Avvocato per ordine di indagine Europeo.
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in casi di ordine di indagine europeo, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia.
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