Ordine Indagine Europeo: Avvocato competente in cooperazione giudiziaria

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Ordine Indagine Europeo: Avvocato competente in cooperazione giudiziaria

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Che cosa è l’Ordine di Indagine Europeo?

Con il d.lgs. n. 108/2017 è stata recepita la direttiva 41/2014/UE in tema di ordine europeo di indagine penale.

L’ordine di indagine europeo è una decisione giudiziaria emessa da un’autorità giudiziaria nazionale e diretta all’autorità giudiziaria di altro Stato al fine del compimento di uno o più atti di indagine specificatamente disciplinati dalla direttiva e recepiti dalla normativa interna.

La finalità dell’ordine di indagine europeo è quella di snellire e velocizzare le modalità e i tempi di ricerca, acquisizione e trasferimento delle fonti di prova nello spazio territoriale dell’Unione, soprattutto per quelle cause che hanno una dimensione transfrontaliera.

Come viene eseguito l’ordine di indagine europeo?

Nella procedura cd. “passiva” – ossia quando la richiesta di acquisizione viene rivolta all’Italia che la deve mettere in esecuzione – il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove gli atti richiesti devono essere compiuti, deve dare anzitutto comunicazione della ricezione dell’ordine di indagine all’autorità di emissione, inviando copia dell’ordine al Ministro della giustizia ed informandone, ai fini del coordinamento investigativo, il Procuratore antimafia ed antiterrorismo, qualora si tratti di indagini relative ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.

Dopodiché, il Procuratore distrettuale deve provvedere, mediante decreto, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (ovvero entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, ma comunque non oltre i sessanta giorni), al riconoscimento dell’ordine di indagine europeo, sulla base dei criteri previsti dall’art. 10 d.lgs. cit., procedendo successivamente all’esecuzione.

Quali valutazioni sono necessarie per il riconoscimento dell’ordine di indagine europeo?

Nel vaglio deliberativo per il riconoscimento dell’ordine di indagine europeo, il Procuratore generale deve valutare, innanzitutto, la legittimazione dell’autorità emittente, l’incompletezza dell’ordine, l’erroneità delle informazioni ivi racchiuse o la non corrispondenza di queste al tipo di atto richiesto.

Il Procuratore può rifiutare il riconoscimento dell’ordine di indagine europeo in presenza di una condizione di immunità riconosciuta dallo Stato italiano alla persona nei cui confronti si procede, di un pregiudizio alla sicurezza nazionale, della violazione del divieto di bis in idem, dell’incompatibilità con gli obblighi sanciti dall’art. 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali e del rispetto del principio della doppia incriminazione.

Occorre, altresì, valutare l’eventuale impossibilità di eseguire l’ordine d’indagine europeo quando l’atto richiesto non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, salvo che possa farsi ricorso ad uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.

Che cosa è il controllo di proporzionalità

L’autorità giudiziaria deve svolgere anche un controllo di proporzionalità circa  la capacità del mezzo richiesto di raggiungere l’obiettivo prefissato, secondo il criterio per il quale, a parità di efficacia, è da preferire sempre il mezzo che abbia conseguenze meno gravose.

La proporzionalità-adeguatezza impone che l’attività da compiere debba essere adeguata e funzionale sia rispetto al suo presupposto (il reato), sia rispetto all’obiettivo che intende perseguire («le esigenze investigative o probatorie»), in modo che la sua esecuzione comporti il minor sacrificio possibile per i diritti e le libertà dell’imputato o dell’indagato.

Qualora l’atto di indagine richiesto dovesse risultare sproporzionato deve essere comunicata all’autorità richiedente la possibilità di procedere con un atto diverso, meno invasivo ma parimenti idoneo al raggiungimento dello scopo.

Il decreto di riconoscimento dellìOrdine di Indagine Europeo

Le modalità e i termini dell’avviso al difensore del decreto di riconoscimento dell’ordine d’indagine europeo devono ricavarsi dalle regole dettate dal sistema processuale in relazione allo specifico atto probatorio oggetto della richiesta, con la conseguenza che, nell’ipotesi  in cui le norme processuali interne prevedano soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell’atto a sorpresa, dunque senza preavviso, il decreto di riconoscimento va comunicato al momento in cui l’atto viene compiuto o immediatamente dopo.

Tale comunicazione al difensore assume particolare rilievo al fine di stabilire il dies a quo per presentare, entro il termine di cinque giorni, impugnazione avverso il decreto di riconoscimento, attraverso un’opposizione rivolta direttamente al G.i.p. (ex art. 13, comma 1). Il G.i.p., a sua volta, deve decidere con ordinanza dopo aver sentito il P.M., e in caso di accoglimento dell’opposizione il decreto di riconoscimento sarà annullato e non si farà luogo all’esecuzione dell’o.i.e. e se la stessa è già iniziata, dovrà cessare.

L’opposizione al decreto di riconoscimento non sospende l’esecuzione dell’ordine di indagine penale, salvo che non vi provveda il Procuratore generale.

Altra valutazione che l’autorità giudiziaria è tenuta a fare – la quale rappresenta oramai un principio di cooperazione giudiziaria penale – è quella relativa al «rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo».

La sentenza n.8320 del 2019.

Nel caso sottoposto all’esame della VI sezione della Corte di Cassazione, il P.M. aveva ricevuto l’ordine europeo d’indagine dall’autorità estera, aveva adottato il decreto di riconoscimento, disponendone la comunicazione al difensore di fiducia dell’indagato molto tempo dopo l’avvenuta esecuzione del decreto di perquisizione personale, locale e telematica, con un contestuale sequestro probatorio, ed anche dopo l’emissione e la notifica dello svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili all’autorità richiedente.

Invero, il P.M., a norma dell’art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 108/2017, avrebbe dovuto comunicare al difensore il decreto di riconoscimento dell’o.i.e. al momento in cui erano stati compiuti gli atti di perquisizione e sequestro, o immediatamente dopo, proprio al fine di consentire all’indagato e al suo difensore di proporvi opposizione dinanzi al G.i.p.

Il difensore dell’imputato aveva, quindi, proposto impugnazione avverso il decreto di riconoscimento tardivo e il G.i.p. aveva annullato con ordinanza il decreto di riconoscimento. Avverso tale decisione il PM ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso in quanto la comunicazione era stata disposta tardivamente, ovvero quando gli atti di indagine richiesti dallo Stato di emissione erano stati eseguiti.

Il decorso della procedura di esecuzione dell’ordine di indagine europeo in assenza di una rituale comunicazione del decreto di riconoscimento ha determinato un duplice effetto negativo, in violazione dei diritti della difesa: non ha consentito alla parte di contestare, attraverso l’unico rimedio impugnatorio esperibile con l’atto di opposizione la presenza di eventuali ragioni ostative all’esecuzione degli atti richiesti con l’o.i.e.; né le ha consentito di impedire, nell’ipotesi in cui la procedura di impugnazione fosse stata prontamente definita con l’accoglimento dell’opposizione, la trasmissione di tutta o di buona parte dei risultati di prova in tal modo acquisiti dalla richiedente autorità dello Stato membro di emissione.

La Corte chiariva anche che il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 13, ossia l’opposizione presentata al GIP, integra il solo strumento riconosciuto dall’ordinamento all’indagato per sindacare la legittimità del decreto di riconoscimento; l’eventuale richiesta di riesame proponibile avverso il decreto di perquisizione e sequestro non può essere considerato mezzo di impugnazione equipollente all’opposizione poiché il riesame ha ad oggetto un atto del tutto diverso, l’atto di indagine propriamente inteso, in ordine al quale ben differenti sono i parametri di censura e di valutazione da parte del Tribunale adito.

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