Alcoltest: Etilometro non sottoposto a periodica revisione. Accertamento non più Valido !

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Alcoltest: Etilometro non sottoposto a periodica revisione. Accertamento non più Valido !

Quando l’etilometro risulta solo omologato e non sottoposto alla periodica revisione prescritta dall’art. 379, comma 8, D.P.R. n. 495 del 2002, il risultato non può essere utilizzato per l’eventuale condanna dell’imputato sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.

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Quello che ti dico, lo avevamo già anticipato in un video (che puoi vedere qui sotto) ma, adesso, abbiamo anche la conferma da parte della Suprema Corte di cassazione che cambia orientamento rispetto al passato.

Cosa fare in caso di Accertamento dell’Alcoltest ?

Prima di tale decisione, infatti, l’imputato doveva dimostrare (non si sa come!!!) che lo strumento non fosse stato preventivamente sottoposto alla prescritta e periodica revisione: il suo perfetto funzionamento veniva dato per scontato.

Mi sono sempre chiesto come un avvocato potesse dare la prova del difetto di funzionamento dell’apparecchio: una prova diabolica, una circostanza sostanzialmente non dimostrabile.

Adesso, finalmente, si cambia rotta: sarà la pubblica accusa a dover dimostrare il PERFETTO funzionamento dell’apparecchio e la sua avvenuta sottoposizione alla periodica revisione così come previsto dal regolamento esecutivo al codice della strada.

Il dato testuale della norma era chiaro e noi di AvvocatoPenalistaH24.it abbiamo sempre favorito un’interpretazione che facesse riferimento a quanto scritto dal legislatore a prescindere da qualsiasi logica giustizialista.

D’ora in poi, come detto, l’onere di prova sull’efficienza dell’etilometro al momento dell’accertamento, spetta alla pubblica accusa: la periodica revisione dell’etilometro costituisce l’unica operazione a garanzia della precisione dello strumento, della sua affidabilità e della sua attendibilità del risultato.

In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’ ATTESTAZIONE della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura.

Tale onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (Sez. 6 civ., Ord. n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384; a superamento del contrario indirizzo su cui vedi Sez. 6 civ., n. 4255 del 23/10/2014, dep. 2015).

L’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, tra í quali, in particolare, l’attestazione – all’atto del controllo – dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Il verbale di accertamento deve contenere – anche per garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali – l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti, in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Il Collegio, sulla scia dell’insegnamento della Corte costituzionale, recepito dalla giurisprudenza civile, ha ritenuto di dover modificare il tradizionale orientamento fin qui seguito.

La giurisprudenza finora ha privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.

L’orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l’omologazione dell’apparecchio ha comportato il gravoso onere per il privato, sia in sede civile sia penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento.

La prova del malfunzionamento dell’etilometro appare tanto più difficoltosa in considerazione della disponibilità dell’apparecchio in capo alla pubblica amministrazione.

Sotto il profilo processuale, il principio qui sopra affermato è conforme a quello di carattere generale secondo cui l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto.

La parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.

L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.

QUALI SONO I RISVOLTI PROCESSUALI DI QUESTA DECISIONE ?

La risposta che fornisco non può che essere immediata: applicando il principio di diritto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione, in tutti i processi per guida in stato di ebbrezza, qualora nel verbale redatto dalle forze dell’ordine non si faccia menzione dell’intervenuta revisione dell’etilometro e dunque del suo perfetto funzionamento, l’accertamento dovrebbe essere invalidato e non potrebbe essere utilizzato per l’eventuale condanna dell’imputato.

Leggi qui il testo della Sentenza n. 38618/2019 della Corte di cassazione.

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