Permesso premio per ergastolano a seguito della morte di un suo nipote. #ergastolo #permessopremio #detenuti #ordinamentopenitenziario

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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 ottobre – 17 dicembre 2015, n. 49898 Presidente Cortese – Relatore Bonito

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento del 24 marzo 2014 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia rigettava l’istanza con la quale G. C., in espiazione della pena dell’ergastolo ed in stato di custodia cautelare, aveva domandato la concessione di un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 O.P. “al fine di consentirgli di pregare sulla tomba del nipote che verrà tumulata nel cimitero di Veglie”.
A sostegno della decisione il giudice di prima istanza osservava che il nipote deceduto, figlio del fratello del G., non può farsi rientrare nella nozione normativa di membro della famiglia in senso stretto per i quali soltanto è legittima la concessione del premio di necessità di cui all’art. 30 O.P.
2. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna l’interessato impugnava il rigetto del magistrato di prima istanza giacchè errata, a suo avviso, la interpretazione normativa posta a sostegno della stessa; la norma di riferimento, rilevava l’interessato, fa infatti generico riferimento alla categoria dei familiari e tra questi deve farsi, rientrare il figlio del fratello, parente di terzo grado, analogamente a quanto consentito dall’art. 41-bis O.P. in materia di colloqui con i familiari.
Il tribunale adito, con ordinanza del 13 giugno 2014, rigettava il reclamo, motivando la decisione come segue: l’art. 30 O.P., disciplinando i permessi di necessità, ne dispone la concessione, tra l’altro, “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”; la nozione di “familiare” inserita in tale norma va restrittivamente interpretata, proprio per il riferimento di essa al presupposto di “eccezionale” rilevanza e può essere pertanto riferita soltanto ai genitori, ai figli ed ai fratelli oltre che al coniuge; non condivisibile è pertanto la tesi difensiva che propone una interpretazione dell’art. 30 O.P. in analogia a quanto contenuto nell’art. 41-bis O.P. in materia di colloqui; a parte ciò, la necessità di pregare sulla tomba di un familiare defunto non rientra tra gli eventi familiari di particolare gravità, tenuto conto che nella fattispecie la domanda è stata proposta ad esequie avvenute e la preghiera è atto eminentemente intimo, validamente attuabile ovunque; altre autorità giudiziarie interessate dai procedimenti per i quali il reclamante è interessato da provvedimenti cautelare personali hanno rigettato la medesima istanza.
3. Avverso l’ordinanza del tribunale ricorre per cassazione l’interessato, personalmente, denunciandone la illegittimità per violazione di legge là dove ha negato l’applicabilità della norma di riferimento alla ipotesi concreta dedotta (violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 O.P.) e là dove ha escluso, dalla platea dei familiari per i quali può essere concesso il permesso premio di necessità di cui all’art. 30 O.P., il nipote del detenuto. A sostegno della tesi richiama il ricorrente la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che per “persona di famiglia”, occorre fare riferimento a quelle indicate dall’art. 540 c.p., ed all’art. 307 co. 4 c.p., il quale stabilisce che per “prossimi congiunti” si intendono anche gli zii ed i nipoti. Ha altresì richiamato il ricorrente la circolare del DAP n. 3478, datata 8 luglio 1998, la quale, preso atto che né la legge di O.P. né il regolamento di esecuzione precisano quale significato debba essere dato ai termini “congiunti” e “familiari”, ritiene di intravedere tra essi una sostanziale equivalenza, assimilandoli per questo alla nozione di prossimi congiunti contenuta nell’art. 307 c.p., che tra essi comprende, come è noto, gli zii ed i nipoti; la stessa circolare peraltro, facendo riferimento ai detenuti di maggiore pericolosità, invita a considerare le nozioni dette riferibili ai parenti ed affini compresi fino al terzo grado, eppertanto anche al nipote del detenuto. Di qui la denunciata violazione di legge.
4. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la inammissibilità del ricorso.
5. Il ricorso è fondato
5.1 L’impugnazione in scrutinio pone due questioni giuridiche entrambe di apprezzabile rilevanza giurisprudenziale attesi gli scarsissimi contributi ermeneutici del giudice di legittimità in materia: da una parte la questione dei limiti applicativi della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 30 O.P. ed, in particolare, se sia legittima l’applicazione della disciplina di favore ivi tipizzata, eppertanto la concessione del permesso contemplato dalla norma, nella ipotesi di un detenuto il quale lo chieda allo scopo di recarsi sulla tomba del giovane nipote appena morto, la seconda se sia compresa nella nozione di “familiare” di cui alla norma citata (il secondo comma dell’art. 30 O.P.) il nipote del detenuto, il figlio cioè del fratello.
5.2 Prendendo le mosse dalla prima questione (il ricorrente fa ad essa riferimento, giova ribadirlo, nell’ultima parte della sua impugnazione, là dove denuncia la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2 O.P.), giova rammentare che l’istituzione del permesso premio introdotto nel 1986 con l’art. 30-ter O.P., contribuì in modo determinante a fugare le incertezze interpretative sulla natura del diverso permesso disciplinato fin dal 1975, in relazione al quale si era riversata una problematica diversa ed assai più ampia di quella considerata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario. In realtà già in origine il legislatore aveva segnalato due esigenze diverse; da una parte, la necessità di dare disciplina legislativa alla prassi amministrativa di riconoscere brevi permessi di uscita al detenuto che rappresentava e provava gravi esigenze familiari, dall’altra, l’opportunità di attenuare l’isolamento determinato dalla vita carceraria attraverso il riconoscimento di brevi uscite finalizzate a favorire il mantenimento di relazioni familiari e ad attenuare gli effetti della privazione sessuale. La legge del 1975, all’esito della discussione parlamentare, pur valorizzando in via principale una soltanto delle esigenze poste in evidenza dalla passata esperienza, e precisamente quella che ha trovato poi disciplina nel comma primo della norma, contemplò comunque, al comma secondo, la possibilità, sia pure “eccezionalmente”, di concedere permessi analoghi a quelli di cui al primo comma in costanza di “gravi ed accertati motivi”. La formulazione ampia del disposto normativo ne incentivò l’applicazione ad una serie notevole di fattispecie concrete, non sempre favorevolmente accolte dall’opinione pubblica, tanto che il legislatore intervenne assai presto con la 1. 20 luglio 1977, n. 450, con la quale vennero introdotte due innovazioni ancora oggi in vigore. La citata novella, infatti, rese innanzitutto più rigida la formulazione normativa del secondo comma, sostituendo quella precedente con la espressione semantica “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, mentre, sul piano processuale, rese impugnabile il provvedimento di concessione da parte del P.M., riconoscendo altresì all’impugnazione un effetto sospensivo del provvedimento gravato.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la formulazione normativa in vigore dal 1977, pur nell’intento di limitarne l’applicazione in via eccezionale, conferma, per l’istituto in discussione, il carattere di rimedio attraverso cui si è inteso evitare, per finalità di umanizzazione della pena, finalità di rilievo costituzionale, che l’afflittività connaturata alla detenzione si implementi e si aggiunga a quella derivante dalla impossibilità di essere vicino ai familiari più stretti e di adoperarsi in loro favore in occasione di particolari, avverse, vicende.
Di più, non può negarsi che, ai fini della umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa (art. 27 Cost., co. 3), il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia abbia una incidenza rilevantissima e spesso addirittura decisiva. In siffatto contesto devono essere interpretati allora, ritiene il Collegio, i requisiti richiesti dalla norma per la concessione del permesso di necessità, requisiti che si individuano, tradizionalmente, in tre elementi: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo, la correlazione di questo con la vita familiare. Sul punto appare poi utile ulteriormente specificare, come contributo per l’interprete, che il profilo della eccezionalità si confonde con quello della particolare gravità dell’evento, nel senso che insieme essi concorrono a definire un fatto del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nella sua esperienza di isolamento carcerario.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Collegio che la fattispecie data dal detenuto che voglia pregare sulla tomba del giovane nipote prematuramente scomparso integri una vicenda eccezionale e cioè non usuale, particolarmente grave, giacche idonea ad incidere profondamente nella sua vicenda umana, eppertanto sul grado di umanità della detenzione, e rilevante per il suo percorso di recupero. Se viceversa negata siffatta opportunità, il detenuto in tal modo si vedrebbe privato di un momento di profonda umanità, quale il sostare (poco importa se in preghiera o meno, dato questo enfatizzato illogicamente dal giudice territoriale) davanti alla tomba di un caro e vicino congiunto colpito da un destino infausto, importante per la sua rieducazione e per la sua risocializzazione.
Di qui la conclusione che il provvedimento impugnato non sia coerente nè con il dettato normativo nè con le regole della logica argomentativa.
E’ appena il caso, infine, di osservare che la restrittiva interpretazione normativa proposta dal rappresentante della pubblica accusa svuota di contenuto il valore propositivo della norma, rendendo l’istituto in discussione di assai ardua applicazione, con la conseguenza, senza dubbio negativa, di indebolire gli strumenti a disposizione degli operatori tutti per l’ardua opera loro affidata dall’ordinamento di realizzare un sistema carcerario rispettoso dei dettami della nostra carta costituzionale.
5.3 Venendo ora alla seconda questione, a quella cioè relativa alla dimensione interpretativa da assegnare alla formula “eventi “familiari” per la cui gravità, eccezionalmente, la norma consente la concessione del c.d. permesso di necessità ai sensi del secondo comma della norma in commento, osserva il Collegio che al riguardo non ricorrono precedenti del giudice di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza a quo, giova ribadirlo, ha ritenuto di dare alla disposizione in esame una interpretazione restrittiva, tanto da escludere dal suo ambito descrittivo anche gli affini per limitare la platea dei familiari indicati dalla legge, oltre che alla moglie, ai soli genitori, figli e fratelli.
La tesi del giudice territoriale non appare giuridicamente corretta e coerente con il dettato normativo e con le sue finalità.
Va in primo luogo evidenziato che la formula letterale usata dal legislatore, ineludibile punto di partenza per ogni impegno ermeneutico, detta “analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”. Orbene, quanto alle finalità della norma si ribadiscono le considerazioni già innanzi esposte, dalle quali emerge una volontà legislativa certamente non orientata alla soffocazione interpretativa dell’istituto, viceversa voluto proprio perché, attraverso la sua sostanziale atipicità, possa trovare, con equilibrio e misura, puntuale applicazione in costanza di quelle ragioni profondamente umanitarie ispiratrici dell’istituto.
Quanto invece alla nozione di “eventi familiari”, opportunamente ne ha il ricorrente sottolineato la dimensione semantica generica, onnicomprensiva e, aggiunge il Collegio, di scarsissima efficacia tipizzante.
Con tale foitnula, comunque, appare ermeneuticamente corretto fare riferimento ad “eventi” coinvolgenti “prossimi congiunti”, espressione più precisa e comunque frequentemente riportata nel codice penale, la più importante fonte del diritto penale positivo, che all’art. 307 c.p., co. 4, con disposizione che ben può essere definita di portata generale (così Sez. 2, Sentenza n. 7684, 9.3.1982, Rv. 154880) stabilisce il principio che per prossimi congiunti “agli effetti della legge penale”, devono intendersi quelli tassativamente ivi indicati, e cioè gli ascendenti ed i discendenti , il coniuge, i fratelli e le sorelle.
In linea con la proposta lettura normativa si pone la circolare del DAP n. 3478, in data 8.7.1998, la quale, affrontando la questione data dalla mancanza nell’ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento di esecuzione di una precisa definizione dei termini “congiunti” e “familiari” in quei testi di frequente ricorrenti, invita gli operatori penitenziari a far riferimento alla nozione, ritenuta di portata generale, di cui all’art. 307 c.p.p., applicando la quale si perviene alla conclusione che il nipote, il figlio cioè del fratello del detenuto, è familiare al quale può riferirsi l’evento giustificativo del permesso di cui all’art. 30 O.P..
6. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice territoriale affinchè proceda a nuovo esame della vicenda applicando i seguenti principi di diritto: 1. “con la espressione “eventi familiari ” di cui al secondo comma dell’art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 254, regolatore del permesso di necessità, devono intendersi eventi riferibili ai `prossimi congiunti” nella nozione di portata generale per la legge penale descritta dall’art. 307 c.p., in quanto tale applicabile anche all’ordinamento penitenziario che nulla specifica al riguardo”; 2. “rientra nella nozione di evento familiare di particolare gravità eccezionalmente idoneo, ai sensi dell’art. 30 secondo comma della l. 26 luglio 1975, n. 254, a consentire la concessione del permesso di necessità, la morte di un giovane nipote in conseguenza del quale il detenuto richieda la possibilità di unirsi al dolore familiare, in questo risolvendosi la sua espressa volontà di pregare sulla sua tomba, giacche fatto idoneo ad umanizzare la pena in espiazione ed a contribuire alla sua funzione rieducativa ” .

P.T.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

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