Prolungamento orario colloquio detenuto al 41bis. Quando si può chiedere

Prolungamento orario colloquio detenuto al 41bis. Quando si può chiedere

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 dicembre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3115 Presidente Cortese – Relatore Cavallo

Ritenuto in fatto

1. V.L. , detenuto nella Casa circondariale di Cuneo e sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., proponeva reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo avverso la disposizione impartita dalla direzione di quell’istituto che escludeva per i detenuti nei cui confronti era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, la possibilità di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, ex art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto.
2. Il Magistrato di sorveglianza adito, rigettava il reclamo con ordinanza deliberata il 17 novembre 2013, ritenendo, in estrema sintesi, che nella specie non sussistevano quelle “eccezionali circostanze” che sole consentivano la possibilità per un detenuto sottoposto a regime differenziato di poter fruire, ex art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, di un colloquio “compensativo” di maggior durata (due ore).
3. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto impugnazione il V. chiedendone l’annullamento, evidenziando: per un verso, che già altro Magistrato di sorveglianza ha riconosciuto anche per i detenuti sottoposti a regime differenziato la possibilità di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, ex art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, sicché negare tale possibilità realizzerebbe una illegittima disparità di trattamento; per altro verso, che la tesi dell’applicabilità dell’art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000 solo in caso di “eccezionali circostanze” doveva ritenersi illogica e contraddittoria, così come riconosciuto, del resto, anche da questa Corte di legittimità, con una recente sua decisione (la sentenza n. 39537 del 2013).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto dal V. è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
1.1 Al riguardo va anzitutto precisato che sulla specifica questione oggetto del presente giudizio (assoluta e generale impossibilità per un detenuto nei cui confronti risultano sospese le normali regole di trattamento dei detenuti ed internati di fruire ex art. 35 Ord. Pen. – in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, non svolto – di un colloquio prolungato sino a due ore, ex art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto) questa Corte, di recente, ha già avuto occasione di pronunciarsi, riconoscendo l’applicabilità del disposto normativo di cui all’art. 37 comma 10 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. (in tal senso, Sez. 1, 24 giugno 2013, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in proc. Mandala; Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013 – dep. 10/12/2013, Ministero Della Giustizia in proc. Catello, Rv. 258421).
Orbene da tale decisione questo Collegio, condividendola pienamente, ritiene di non doversi discostare.
1.3 Ed invero il principale se non esclusivo argomento addotto dal giudice di merito per rigettare la richiesta del detenuto, si risolve sostanzialmente nell’assunto che la definizione dei contenuti dello speciale regime carcerario ex art. 41 bis Ord. Pen. risulterebbe demandata in toto alla competenza ministeriale da una regolamentazione di rango primario, che si sovrapporrebbe a quella ordinaria vigente in materia di colloqui, derogandovi espressamente, con la conseguenza che il prolungamento a due ore della durata del colloquio, previsto dall’art. 37 comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 sarebbe sì applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., ma solo in presenza di “eccezionali circostanze” e non anche in caso di mancato svolgimento del colloquio con i familiari.
1.4 Tale tesi, però, non può trovare accoglimento, basandosi su delle argomentazioni astratte che non trovano effettiva e logica giustificazione nell’esegesi del novellato art. 41 bis Ord. Pen..
1.4.1 Al riguardo va infatti osservato, in primo luogo, che se è pur vero che l’art. 41 bis Ord. Pen. attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di sospendere – si badi “in tutto o in parte” – l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti ed internati, in correlazione con una “pericolosità qualificata” degli stessi, sta di fatto, però, che tale norma – che già la Corte Costituzionale, nella sentenza 28 luglio 1993 n. 349, ebbe a definire di “non felice formulazione” – non risulta affatto “demandare in toto alla competenza ministeriale” i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di una “pericolosità qualificata”, né ha dettato una regolamentazione “speciale” dell’istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria.
1.4.2 Al contrario, come correttamente osservato in dottrina, “la novella legislativa sull’art. 41- bis reca il merito di avere posto chiarezza in ordine alla stabilità nel sistema di un istituto considerato figlio dell’emergenza, ma sempre più diffuso nell’applicazione”, provvedendo, nel contempo, “a dare certezza regolando i contenuti del regime, la cui definizione, per troppo tempo, era stata rimessa interamente, ed “in bianco”, all’autorità amministrativa”.
1.4.3 Il contenuto del “regime detentivo speciale”, pertanto, come a ragione osservato in dottrina, risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello.
Un primo livello, per così dire “generale”, caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura e finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica i contenuti del regime, e per quanto attiene la materia dei colloqui, che in questa sede specificamente interessa: ne stabilisce il numero (uno al mese); le modalità, da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati, in modo da impedire il passaggio di oggetti, vietando, nel contempo, i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente.
La norma, prevede altresì, che i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Queste limitazioni, per altro, non si applicano ai colloqui con i difensori, per i quali la norma prevedeva invece specifiche limitazioni, ritenute per altro costituzionalmente illegittime dalla Consulta, con sentenza 20 giugno 2013 n. 143.
1.5 Ciò posto, evidenziato che l’art. 41 bis Ord. Pen., nulla stabilisce sulla durata massima del colloquio e che il parametro di riferimento della norma è comunque rappresentato dalle “normali regole di trattamento dei detenuti”, deve allora senz’altro condividersi il principio di diritto che è a base della precedente decisione di questa Corte in argomento, secondo cui l’ampiezza della previsione normativa in materia di colloqui è tale da indurre a ritenere “che ulteriori limitazioni, al di là di quelle previste, non siano possibili, salvo che derivino da un’assoluta incompatibilità della norma ordinamentale – di volta in volta considerata – con i contenuti normativi tipici del regime differenziato”.
Meglio definendo tale principio, questo Collegio ritiene allora possa affermarsi, in buona sostanza, che in assenza di specifiche previsioni contenute nel decreto ministeriale, anche per il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., possono trovare applicazione le norme dell’ordinamento penitenziario non oggetto di sospensione.
1.6 Il provvedimento impugnato, per altro, va annullato, per la decisiva considerazione che la richiesta del detenuto, per quanto si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, non risulta rigettata per contingenti ragioni di sicurezza interna ed esterna, ma sul presupposto di una pretesa incompatibilità tra le disposizioni dell’ordinamento penitenziario che prevedono, in determinati casi, una possibilità di proroga della durata massima del colloquio con le disposizioni “speciali” previste dall’art. 41 bis Ord. Pen., in tema di colloqui.
1.7 Sul punto, premesso che l’art. 37 comma 10 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 prevede – in via generale e per tutti i detenuti – due ipotesi di “ampliamento” della durata del colloquio, la prima correlata a “eccezionali circostanze” da valutarsi, dunque, caso per caso, la seconda correlata a due condizioni obiettive rappresentate dalla extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti, unita alla circostanza della mancata fruizione del colloquio nella “settimana precedente” e sempre che le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentano, va infatti qui ribadita la validità di quanto affermato da questa Corte nelle sue precedenti decisioni in argomento, nel senso che, è evidente che mentre la prima previsione (circostanze eccezionali) non può dirsi in alcun modo in contrasto con le previsioni normative caratterizzanti il regime differenziato (e risulta dunque sempre applicabile, ferma restando Sa valutazione della eccezionalità del caso) la seconda previsione va “adattata” alle caratteristiche ontologiche della detenzione “conformata” ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen.. In particolare, ricorrendo tendenzialmente in modo stabile il presupposto della extraterritorialità (data l’allocazione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis), è evidente che l’interpretazione dei secondo presupposto (mancanza di colloquio nella settimana precedente) non può essere riferita a tale particolare «categoria» di detenuti, essendo per definizione assente il colloquio settimanale, sostituito da quello mensile. Detta parte della norma potrà dunque – secondo un criterio interpretativo logico-sistematico – trovare applicazione lì dove il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen. non abbia effettuato il previsto colloquio nel “mese” antecedente.
2. In conclusione, esclusa l’esistenza di un divieto assoluto, per i detenuti nei cui confronti sia stata disposta che la sospensione delle normali regole di trattamento, di fruire in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Cuneo che procederà al nuovo esame dell’istanza di prolungamento del colloquio, uniformandosi ai principi sin qui esposti e verificando l’esistenza in concreto dei due presupposti indicati (extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti; mancata effettuazione del colloquio nel “mese” antecedente la richiesta).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Cuneo.

fonte avvocatopenalista.com

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