Ricettazione, incauto acquisto

Ricettazione, incauto acquisto

Compra una biciletta del valore di 700 euro ad un prezzo irrisorio e viene condannato a soli 500 euro di ammenda per incauto acquisto. Per la Procura potrebbe essere ricettazione. La Cassazione annulla la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 maggio – 7 luglio 2014, n. 29371 Presidente Cammino – Relatore Diotallevi 

Ritenuto in fatto 

Il procuratore Generale presso il Tribunale di Milano ricorre avverso la sentenza, in data 11.06.2013, del Tribunale di Milano, che ha dichiarato responsabile l’I. dei delitto di cui all’art. 712 cod. pen., previa derubricazione dell’originaria imputazione in ordine al reato di ricettazione e lo ha condannato alla pena dell’ammenda di euro 500,00. 
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il Procuratore impugnante deduce: 
a) Violazione di legge penale sostanziale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea riqualificazione giuridica del fatto – reato. 
Secondo l’Ufficio impugnante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la prova, nei confronti dell’imputato, della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene: dalla lettura degli atti delle indagini preliminari, emergerebbe con evidenza che,nel momento in cui è stato rinvenuto il velocipede in possesso dell’imputato, il mezzo presentava segni inequivocabili di forzatura; in aggiunta, l’I. avrebbe reso dichiarazioni contrastanti sulle modalità di acquisizione del bene; peraltro, il prezzo dichiarato dall’imputato per l’acquisto del bene proverebbe la consapevolezza della provenienza delittuosa, posto che la bicicletta avrebbe un valore che si aggira intorno ai 700,00 euro, di gran lunga superiore al corrispettivo versato dall’imputato medesimo. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato. 
2. Questo Collegio condivide le censure mosse dal Procuratore impugnante. In effetti secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite di questa Corte, è stato affermato che: “L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, pur non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza)” (Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009). Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, l’elemento psicologico del dolo eventuale, atteso che il quadro probatorio emerso rende concreta la possibilità della consapevolezza in capo al ricorrente circa la provenienza delittuosa del bene acquistato. 
3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio.

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