Sul luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)

Sul luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)

Sul luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)

Cassazione Penale, Sez. III, 9 gennaio 2015 (ud. 10 dicembre 2014), n. 535
Presidente Squassoni, Relatore Orilia

Depositata il 9 gennaio 2015 la pronuncia numero 535 della terza sezione penale in ordine ai criteri per individuare momento e luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74 del 2000).

Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che – fatta eccezione per i c.d. reati in dichiarazione (previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5 e 7,) e fatta eccezione per il reato di cui all’art. 8, ipotesi di cui al comma 2 (reato di emissione di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, compreso quindi il reato di cui all’art. 10 bis, si determina a norma dell’art. 8 c.p.p., e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Ne consegue che la competenza per territorio in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato (art. 8 c.p.p., c. 1).

Va precisato che il reato di cui all’art. 10 bis è stato introdotto con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414. Si tratta dunque di ipotesi di reato che, al pari dell’art. 10 ter (introdotto al pari dell’art. 10 quater, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248) sono state inserite nel D.Lgs. n. 74 del 2000, in epoca successiva alla disposizione dell’art. 18 che regola la competenza per territorio. Pur avendo infatti forti analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie ex artt. 10 bis e ter, sono state inserite nel capo II del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare, almeno formalmente, alla disciplina del secondo comma dell’art. 18 il quale riserva solo ai reati inseriti nel capo I una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27701 del 01/04/2014 Cc. dep. 26/06/2014 Rv. 260110).

Orbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. cit.) si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente (30 settembre ovvero 31 ottobre, a seconda dell’utilizzo del Modello 770 semplificato o del Modello 770 ordinario: D.P.R. n. 332 del 1998, art. 4: cfr., quanto alla scadenza, tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28/03/2013 Ud. dep. 12/09/2013 Rv. 255760, Favellato, in motivazione), il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l‘omissione del versamento imposto dal precetto normativo.

Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività (Sez. 3, n. 20504 del 19 febbraio 2014).

Questo, in conclusione, il principio affermato:

Il reato di omesso versamento delle ritenute certificate si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativo all’anno precedente. Il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Per le società tale luogo coincide con quello in cui si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione.

Parole chiave: art. 10 bis, D.Lgs. 74 del 2000

Categorie: ARTICOLI, DIRITTO PENALE, Parte speciale
Fonte giurisprudenzapenale.com

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