Tifoso espone nella curva sud dello stadio di San siro uno striscione che inneggia alla violenza. Negato l'accesso del tifoso.

Tifoso espone nella curva sud dello stadio di San siro uno striscione
che inneggia alla violenza. Negato l'accesso del tifoso.

Tifoso espone nella curva sud dello stadio di San siro uno striscione che inneggia alla violenza. Negato l’accesso del tifoso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2013 – 27 gennaio 2014, n. 3648 Presidente Squassoni – Relatore Orilia 

Ritenuto in fatto 

1. Il GIP presso il Tribunale di Milano ha convalidato, con ordinanza 7.2.2013, il Decreto del Questore emesso il 29.1.2013 con cui era stato imposto a C.M. di accedere agli impianti sportivi secondo precise modalità ivi indicate e di presentarsi alla Polizia trenta minuti dopo l’inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio del Milan in campionato, nei trofei e nelle partite di coppa. 
Il GIP ha motivato la convalida in considerazione del fatto che il C. esponeva nella curva sud dello Stadio uno striscione inneggiante alla violenza e quindi il suo comportamento integrava gli estremi della violazione di cui all’art. 2 bis del DL n. 8/2007. 
Il C. – tramite difensore – ricorre per cassazione denunziando: 
2.1 la violazione dell’art. 6 comma 1 della legge n. 401 e successive modificazioni e dell’art. 2 bis della legge n. 41/07 sotto il profilo della non riconducibilità della condotta attribuita al prevenuto nell’elencazione tassativa del citato art. 6. 
2.2 Il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi alla autorità di polizia due volte in occasione delle partite di calcio del Milan. 
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto 

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 
Va premesso che tra le condotte in relazione alle quali l’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 prevede, ove sia intervenuta denuncia o condanna, il potere del Questore di disporre, unitamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, l’obbligo di presentazione nell’ufficio o comando di polizia competente, rientra, testualmente, anche quella di avere “incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; ed infatti, questa Corte ha già affermato, sulla scorta appunto del dato testuale appena richiamato, che tra i fatti che a norma della legge n. 401 del 1989, art. 6 e successive modificazioni, possono giustificare l’adozione del provvedimento di divieto di accesso agli stadi e, quindi, quello strumentale di presentazione ad un ufficio di polizia, è contemplato anche il comportamento di colui il quale in qualsiasi modo, in occasione di manifestazioni sportive, inciti, inneggi o induca alla violenza. Le condotte innanzi descritte, qualora siano in concreto idonee, configurano, se non accolte, delitto di istigazione a delinquere e, se accolte, il concorso nel delitto istigato. Peraltro, la formulazione della norma consente di ritenere che la categoria dei fatti in questione possa essere sganciata dalla necessità di una denuncia per istigazione a delinquere o per concorso nel delitto istigato ed essere applicata alla sola condizione che si tratti di comportamento specifico attribuito al soggetto, idoneo all’incitamento alla violenza. Siffatta interpretazione discende infatti, si è aggiunto, dalla volontà del legislatore il quale, con una norma d’interpretazione autentica (art. 2 bis del d.l. n. 336 del 2001, convertito con modifiche nella l. n. 377 del 2001), ha stabilito che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte dell1 art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989. Il requisito richiesto è costituito quindi dalla specificità del comportamento e dall’idoneità di esso ad incitare alla violenza ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva, implicando, peraltro, tali concetti, valutazioni di fatto che si sottraggono al sindacato di legittimità ove non affette da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. 3, n. 12137 del 16/01/2008, Ferrari, non massimata). 
Ne consegue pertanto come anche l’esposizione di striscioni o scritte ben possa essere ricondotta tra le condotte contemplate dall’art. 6 a condizione che il contenuto dei medesimi sia idoneo, appunto, ad incitare od indurre alla violenza. 
Questa stessa Corte, del resto, se ha ritenuto non correttamente operata la convalida laddove lo striscione esposto abbia avuto contenuto semplicemente insultante o diffamatorio proprio perché esulante dalla sfera applicativa della norma (si vedano in proposito Sez. 3, n. 27284 del 15/06/2010, Arnetta, non massimata, e Sez. 2, n. 29581 del 01/07/2003, Troise, Rv. 225417), ha, in altro senso, ritenuta integrata la condotta giustificativa del provvedimento di comparizione laddove la scritta abbia presentato effettivo contenuto istigatorio (cfr. la già richiamata Sez. 3, n. 12137 del 16/01/2008, Ferrari, non massimata). 
Premesso dunque quanto sopra, nella specie il Giudice della convalida appare avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove, in considerazione del fatto che lo striscione, lungi dall’avere contenuto semplicemente offensivo, inneggiava a personaggi implicati e condannati per il reato di omicidio di un Ispettore di Polizia in occasione di disordini intervenuti durante una partita di calcio, ha ravvisato, nei confronti dell’interessato, quale uno degli autori dell’esposizione dello striscione, la suddetta necessaria componente istigatoria, tenuto conto, tra l’altro, del contesto espositivo, di altissima ed esasperata competitività, e della idoneità a raggiungere un numero elevatissimo di persone. 
Va aggiunto che questa stessa Corte ha ritenuto, proprio con riferimento ad uno striscione inneggiante ad un fatto-reato esposto all’interno di uno stadio, correttamente motivata la ritenuta sussistenza del reato di istigazione a delinquere, in tal modo confermandosi, per quanto qui rileva, la natura di incitamento alla violenza della scritta di specie, quando l’esaltazione del reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione, sia concretamente idonea, per le sue modalità, a provocare la commissione di delitti (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101). 
2. Il secondo motivo è infondato perché, mentre il divieto di accesso agli impianti sportivi ha una portata ampia, essendo esteso a tutti gli impianti del territorio nazionale e degli stati membri dell’Unione Europea, l’obbligo di presentazione alla Polizia – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – non contiene alcuna estensione alle partite disputate fuori casa, mentre per le partite giocate in casa appare senz’altro congruo, tenuto conto appunto della ratio della misura, finalizzata ad evitare effettivamente (ad ulteriore presidio del divieto di accesso formalmente imposto) che l’interessato possa presentarsi allo stadio durante la competizione sportiva. 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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