Transfer Pricing: come possiamo assistere la tua azienda

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Transfer Pricing: come possiamo assistere la tua azienda

In questo articolo voglio spiegarti in che cosa consiste il ‘Transfer Pricing’ e come il nostro studio legale può offrirti assistenza in tali casi. 

Se necessiti di assistenza legale internazionale sul ‘transfer pricing’ non esitare a contattarci attraverso il modulo che trovi in fondo a questa pagina, sarai subito messo in contatto con un nostro avvocato di riferimento.

Cos’è il Transfer Pricing?

Con il termine Transfer pricing si intende la tecnica con la quale viene spostato il reddito tra due Paesi tramite l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi maggiormente alti o bassi rispetto a quelli che sarebbero invece fissati tra imprese indipendenti. Generalmente, lo spostamento del reddito avviene verso taluni Paesi contraddistinti da una bassa fiscalità, in modo tale da usufruire del minor carico fiscale possibile a livello di gruppo.

Quali sono i destinatari?

Circa i destinatari della tecnica sinora esposta, occorre rilevare che le disposizioni concernenti il Transfer pricing vengono applicate per la valorizzazione fiscale dei rapporti tra imprese residenti nel territorio italiano e imprese non residenti, le quali, in modo diretto o indiretto, controllano il contribuente italiano, ovvero ne sono controllate o sono sottoposte al controllo della medesima società che controlla quella italiana.

Perché c’è una disciplina ad hoc?

A questo punto viene da chiedersi perché sussista una disciplina ad hoc in ambito di Transfer pricing. Si è resa necessaria l’introduzione di un’apposita disciplina, in merito al Transfer pricing, in ragione della sempre più crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese e della relativa crescita degli scambi internazionali tra società che appartengono al medesimo gruppo.

Dal momento in cui le imprese indipendenti attuano determinate transazioni tra di loro, le condizioni relative ai loro rapporti commerciali e finanziari sono in genere determinati dalle forze di mercato. Se invece le transazioni in questione vengono effettuate da imprese associate, i rispettivi rapporti commerciali e finanziari ben potrebbero non essere influenzati direttamente allo stesso modo da forze di mercato esterne, poiché, anche se in tal caso l’operazione veda coinvolte due società diverse, costoro fanno entrambe capo al medesimo soggetto, il quale ha la possibilità di porre in essere politiche di pianificazione fiscale specifiche e “mirate”.

Qual è il rischio?

Il rischio concreto, nel caso de quo, consiste dunque nel fatto che la materia imponibile può essere trasferita, nel momento dello scambio, da Stati ad alta fiscalità a Stati con una pressione fiscale molto bassa.

Proprio per scongiurare tale rischio, e al fine di salvaguardare la capacità impositiva dello Stato, viene in rilievo il ruolo cruciale dell’Autorità Fiscale che ha il compito di individuare eventuali discrepanze tra:

  • il prezzo di vendita di un bene materiale o immateriale ovvero di una prestazione di un servizio applicato in regime di libero mercato;
  • il prezzo che effettivamente viene applicato nell’operazione infragruppo.

Quali sono i “rimedi”?

Ai sensi dell’art. 9 del Modello di Convenzione  OCSE, richiamato dalle Linee Guida OCSE,, se due imprese (associate), nell’ambito delle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Ciò sta a significare che l’Amministrazione Finanziaria può rettificare il reddito che è stato dichiarato da un’impresa al fine di renderlo adeguato al principio di libera concorrenza (meglio conosciuto con il termine “arm’s lenght principle”).

Conclusioni

È opportuno sottolineare che è errato dare per scontato che qualsiasi operazione infragruppo miri, sin dall’inizio, a traslare i profitti verso Paesi contraddistinti da una pressione fiscale molto bassa, poiché, ogni impresa reagisce – e di conseguenza, agisce – alla stregua di situazioni economiche che derivano da condizioni di mercato e dispongono alcune volte di margini di autonomia grazie ai quali hanno la possibilità di negoziare tra loro come se si trattasse di imprese indipendenti.

Come il nostro studio legale può offrirti assistenza nel caso di ‘Transfer Pricing’?

I nostri Avvocati specializzati in tema di Transfer Pricing posseggono notevoli competenze fiscali ed economico-aziendali, affiancando i clienti nella risoluzione dei problemi connessi al TPI, tramite l’analisi e la revisione delle procedure e l’adozione di politiche di TPI Intercompany fiscalmente efficienti e conformi alle leggi italiane ed estere.

I nostri avvocati specializzati in Transfer Pricing:

  • procederanno con l’analisi preliminare funzionale;
  • supporteranno il cliente in tutte le attività di determinazione ed analisi di benchmark basate sulla ricerca di società comparabili attraverso l’utilizzo di database nazionali ed internazionali;
  • selezioneranno il metodo più congruo per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
  • pianificheranno le più efficienti politiche di gruppo;
  • predisporranno tutto il set di documentazione a supporto delle politiche di TPI di gruppi multinazionali (c.d. “Master file” e “Documentazione nazionale”);
  • supporteranno il cliente nella valutazione degli impatti derivanti dalle raccomandazioni dell’OCSE e dalla futura implementazione del progetto BEPS.

Se vuoi ricevere assistenza legale sulla tematica del ‘Transfer Pricing’ non esitare a compilare il form di contatto che trovi qui sotto, sarai subito messo in contatto con un nostro avvocato competente su questa specifica materia.

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