Trattamento illecito dei dati personali. Cosa dice la Corte di cassazione.

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Trattamento illecito dei dati personali. Cosa dice la Corte di cassazione.

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La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23808/2019 esaminando il ricorso della parte civile avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze con la quale l’imputato del reato di trattamento illecito dati personali – che aveva diffuso dei dati sensibili nel corso di un procedimento civile, senza il consenso dell’avente diritto alla riservatezza – era stato assolto.

La Corte territoriale ha negato la sussistenza del reato non perché l’imputato avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa nel giudizio civile, ma perché non sussiste il necessario requisito del nocumento.

COME È PUNITO IL TRATTAMENTO ILLECITO DATI PERSONALI?

L’art. 167 comma 1 D.lgs. 196/2003 – come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 – recita “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2- octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Il requisito del nocumento, quindi, è ancora richiesto  con l’ulteriore specificazione, rispetto al passato, che lo stesso deve essere arrecato all’interessato.

IN COSA DEVE CONSISTERE IL NOCUMENTO NEL REATO DI TRATTAMENTO ILLECITO DATI PERSONALI?

Il nocumento, indipendentemente dalla sua qualificazione,  deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti o anche da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento.

QUANDO LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI NEL GIUDIZIO CIVILE CONFIGURA IL REATO DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI?

Nello specifico, quanto alla facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali, la Corte di Cassazione osserva la correttezza del ragionamento dei giudici di appello, poiché essa va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla legge, sicché la legittimità della produzione di documenti contenenti tali dati va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.

Il Collegio condivide l’argomentazione che la Corte territoriale ha adottato nel momento in cui ha escluso la sussistenza dei nocumento sulla base del fatto che non risultava essere stata dimostrata e neppure prospettata la diffusione dei dati personali al di fuori della ristretta cerchia di soggetti che ne erano venuti a conoscenza per ragioni professionali, i quali restavano assoggettati al dovere di riservatezza.

Pertanto, i giudici d’Appello avevano ritenuto correttamente che, in assenza di elementi fattuali di segno contrario, le informazioni contenute nella documentazione prodotta nel processo civile sarebbero restate confinate nel ristretto ambito dei soggetti coinvolti.

La Corte di Cassazione, ritenuto infondato il ricorso, concludeva evidenziando quanto segue “il necessario requisito del nocumento richiesto per la configurazione del reato dall’art. 167 d.lgs. 196/2003 non può ritenersi sussistente, in caso di produzione in un giudizio civile di documenti contenenti dati personali, ancorché effettuata al di fuori dei limiti consentiti per il corretto esercizio del diritto di difesa, in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell’interesse protetto, trattandosi di informazioni la cui cognizione è normalmente riservata e circoscritta ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, sui quali incombe un obbligo di riservatezza”.

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