Avvocato Penalista H24 esaminerà in questo articolo le disposizioni normative del codice penale italiano poste a tutela della proprietà industriale intellettuale e nello specifico dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (di cui all’articolo 473 cod. pen.); di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( di cui all’articolo 474 cod. pen.); di Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (di cui all’articolo 517 ter cod. pen.) mettendone in luce le differenze.
Sei indagato o imputato per contraffazione, commercializzazione o usurpazione di opere della proprietà industriale o intellettuale? Vuoi conoscere nello specifico le condotte criminose relative alle opere della proprietà industriale ed intellettuale punite dal codice penale? Vuoi semplicemente saperne di più sulla proprietà industriale intellettuale? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo.
Avvocato Penalista H24 vanta esperienza nei processi aventi ad oggetto le ipotesi delittuose poste a tutela della proprietà industriale intellettuale.
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Indice dei contenuti
Quali sono le differenze e gli aspetti comuni delle fattispecie incriminatrici poste a tutela della proprietà industriale intellettuale?
Per fare chiarezza sulle suddette fattispecie si farà di seguito riferimento a due sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in materia di tutela della proprietà industriale intellettuale.
1.1 La sentenza n. 43374/2019 emessa dalla II sezione penale della Corte di Cassazione
La Corte nella sentenza n. 43374/2019 ricorda innanzitutto quali sono i reati previsti dal nostro codice penale per la tutela della proprietà industriale.
L’articolo 473 cod. pen. che sanziona le condotte di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
L’articolo 474 cod. pen. che sanziona le condotte di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
L’art. 517 ter cod. pen. che, invece, punisce la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Tale disposizione afferisce al patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati in imitazione di quelli con modello altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti originali da parte di chi non ne sia titolare.
Quindi, nelle fattispecie delittuose di cui agli articoli 473 e 517 ter I comma cod. pen. la condotta incriminata ha per oggetto materiale il contrassegno, invece nelle fattispecie di cui agli articoli 474 e 517 ter II comma cod. pen., la condotta incriminata ha per oggetto materiale il prodotto del contrassegno.
La tutela dei modelli e dei disegni
Mentre gli articoli 473 e 517 ter apprestano una tutela che si estende anche alla contraffazione ed usurpazione dei modelli e disegni non qualificabili quali marchi figurativi; le disposizioni di cui ai agli articoli 474 e 517 ter comma II non comprendono nel loro perimetro anche i modelli e i disegni.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 43374/2019, carattere distintivo che accomuna tali fattispecie di reato è rappresentato dalla osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale da parte del titolare del modello, sicché il presupposto della condotta criminosa si rinviene essenzialmente nella validità del modello o del marchio della cui contraffazione o alterazione si discute.
Pertanto, alla luce di ciò nella sentenza 43374/2019 la II sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che per la configurabilità del reato non è sufficiente che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente e realmente conseguito.
Inoltre appare opportuno chiarire che sussiste il reato anche quanto viene indicata la dicitura ‘Falso D’Autore’ come spieghiamo in questo articolo in maniera più dettagliata.
Il rapporto tra usurpazione e contraffazione
Perché un prodotto usurpi la privativa industriale altrui privativa non è sufficiente la mera somiglianza dei prodotti, ma è necessario che si ravvisi un vero e proprio indebito sfruttamento che consiste nella riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali di un modello, ovverosia dei caratteri del prodotto relativi a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione o altro, che ne rendano esclusiva la fabbricazione e il commercio.
In sintesi, un bene usurpa l’altrui proprietà industriale quando è il prodotto dell’esercizio di un potere di una funzione o di un diritto la cui titolarità è riservata.
Diversamente, la condotta punita dall’articolo 474 cod. pen. è, invece, direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce.
Corrispondente a tale previsione vi è quella di cui all’articolo 517ter, secondo comma cod. pen. che sanziona la detenzione finalizzata alla vendita e la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori del prodotto falsamente contrassegnato e, del pari, presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce.
Sentenza n. 35466/2018 II sezione penale Corte di Cassazione
Altra importante pronuncia della Suprema Corte afferisce la condotta incriminata all’articolo 474 cod. pen. rispetto alla quale è stato chiarito che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’articolo 474 cod. pen., non è richiesta la prova della registrazione del marchio, solamente allorquando si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici.
Sei vuoi leggere di più su questo argomento, leggi qui l’articolo Avvocato per marchi contraffatti.
Perché rivolgersi ad un avvocato competente in materia di proprietà industriale intellettuale?
Come abbiamo visto, la registrazione di qualsiasi opera frutto della proprietà industriale intellettuale impone l’osservanza di leggi interne, di regolamenti comunitari e di convenzioni internazionali posti a tutela della proprietà intellettuale ed industriale da parte del titolare dell’opera.
Per difendersi nei processi aventi ad oggetto le norme incriminatrici sulla contraffazione e sull’immissione in commercio di beni contraffatti, data la complessità della normativa che si sviluppa a più livelli, occorre farsi assistere da un professionista che conosca integralmente la disciplina sulla proprietà industriale intellettuale.
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