Uso indebito della carta di credito, truffa

Uso indebito della carta di credito, truffa

Cassazione penale sez. II Data:
07/11/2014 ( ud. 07/11/2014 , dep.19/11/2014 )
Numero:
47725

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –
Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –
Dott. ALMA Marco – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6062 in data 27/11/2013 della Corte di Appello
di Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell’imputato, Avv. VENTRONE Guglielmo, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 27/11/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale della stessa città in data 30/1/2009 con la quale M.A. è stato condannato, con la recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile C.L..

L’imputato è chiamato a rispondere del delitto di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197, per avere indebitamente utilizzato la carta di credito “SI”, di cui era titolare il C., per l’acquisito di una serie di biglietti aerei specificamente indicati nel capo di imputazione. In particolare, avendo ricevuto da tale F.B. gli estremi della carta di credito del C., comunicatigli dal titolare per l’acquisto di un biglietto aereo, si avvaleva di tali numeri per l’acquisto, senza alcuna autorizzazione, dei biglietti aerei di cui alle imputazioni.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge, difetto di motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197 – art. 646 c.p. – Violazione dell’art. 124 c.p.p..

Lamenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che la condotta ascritta al proprio assistito non rientra nella fattispecie normativa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197, in quanto l’utilizzo della carta di credito fu espressamente autorizzato dal titolare essendo i dati della stessa stati forniti dalla persona offesa.

Al più la condotta potrebbe integrare i reati di cui agli artt. 640 o 646 c.p., in relazione ai quali la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione per intervenuta prescrizione o, comunque, per tardività della querela atteso che il C. ebbe cognizione dell’accaduto il 31/3/2004 ma la querela fu presentata solo il 16/8/2004.

2. Violazione di legge, difetto di motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197 – art. 530 c.p.p. – Violazione del principio di responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio.

Lamenta, al riguardo, il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe fondato il proprio convincimento su argomentazioni illogiche e su di una lettura assolutamente parziale degli atti di causa.

Il F., nella seconda parte della propria deposizione avrebbe, infatti, affermato di non ricordare se l’autorizzazione concessa dal C. fu relativa all’acquisto di un solo biglietto o di più biglietti aggiungendo che poichè in quel periodo si viaggiava spesso poteva anche essere così.

Tra l’altro, poichè è emerso che il C. ebbe a parlare al telefono solo con il F., non si comprenderebbe la ragione per la quale il reato de quo sia stato contestato al M. e non al F. atteso che non è dimostrato del perchè l’odierno ricorrente avrebbe dovuto sapere che gli ulteriori acquisti non erano stati autorizzati.

3. Violazione di legge e difetto di motivazione di cui all’art. 606, lett. b) ed e) con riferimento all’art. 157 c.p..

Evidenzia il ricorrente che poichè i fatti oggetto di contestazione risalgono al 21/3/2004, adottando la disciplina più favorevole al reo il reato in contestazione sarebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La questione relativa alla tardività della querela risulta essere già stata posta innanzi alla Corte di Appello che vi ha dato adeguata risposta.

La Corte territoriale, nel procedere alla ricostruzione dei fatti, ha evidenziato che sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (ritenuta assolutamente attendibile) è emerso che il C. ha dichiarato che nel marzo 2004 F.B., che egli ben conosceva in quanto era stato suo relatore per la tesi di laurea e con il quale aveva instaurato rapporti di amicizia, trovandosi all’estero per ragioni di lavoro lo chiamò chiedendogli i dati dalla sua carta di credito che sarebbero stati necessari per l’acquisto di due biglietti aerei (per lui e per un suo amico), al fine di consentirgli di rientrare in Italia. Dopo pochi giorni il F. gli corrispose per il favore ottenuto la somma di Euro 500.

Quando però gli pervenne l’estratto conto, il C. constatò che gli era stata addebitata l’ulteriore somma di Euro 2.000 per l’acquisto di altri biglietti aerei.

Informato il F. della cosa, questi gli disse che i biglietti erano stati acquistati materialmente dal M., proprio compagno di viaggio. Il C. era stato quindi messo in contatto con il M. che si era scusato e che gli aveva detto che avrebbe rimborsato la spesa, cosa peraltro mai avvenuta nonostante i solleciti.

A fronte della descritta situazione ritiene il Collegio che correttamente ha operato la Corte di Appello nel ritenere configurato il reato di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197 (oggi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9).

Il testo normativo sul punto è chiaro, sanzionando la norma chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri “indebitamente utilizza, non essendone titolare” la carta di credito.

Pacifico è il fatto che il M. non era il titolare della carta di credito utilizzata per l’acquisto dei biglietti aerei. Pacifico è altresì, alla luce della ritenuta credibilità che la Corte di Appello ha attribuito al racconto della persona offesa, che i codici erano stati forniti esclusivamente per l’acquisto dei primi due biglietti aerei e non per gli altri. Ne consegue che l’uso della carta (realizzato attraverso la disponibilità dei codici relativi alla stessa non essendo necessaria la materiale disponibilità del documento cartaceo o plastificato) è avvenuto “indebitamente”. Tra l’altro i codici erano stati forniti dal C. al F. e non certo al M. (la questione non è posta in dubbio neppure dalla difesa del ricorrente) e quindi non risulta dalla documentazione sottoposta a questa Corte Suprema che quest’ultimo abbia avuto l’autorizzazione a farne uso, neppure per l’acquisto dei primi biglietti.

Pacifico è, poi, in giurisprudenza il fatto che “costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, ai sensi del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con modifiche in L. 5 luglio 1991, n. 197, l’effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall’agente fraudolentemente con il sistema telematico (ma lo stesso discorso vale certamente anche per l’acquisizione con altri mezzi – ndr.), a nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso” (Cass. Sez. 1, sent. n. 37115 del 02/10/2002, dep. 05/11/2002, Rv. 222852).

In sostanza il M. risulta aver realizzato esattamente la condotta descritta dalla norma incriminatrice che i Giudici di merito (anche quello di prime cure) hanno ritenuto correttamente di applicare.

Non sono, per contro, certo configurabili nel caso di specie il reato di “appropriazione indebita” e tantomeno quello di “truffa”, ciò in quanto il reato di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, asserve a finalità diverse rispetto a quelle dei due indicati delitti contro il patrimonio, mirando a garantire non il bene del patrimonio stesso, ma, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 6, sent. n. 29821 del 24/04/2012, dep. 20/07/2012, Rv. 253175).

A ciò si aggiunga che “l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all’art. 15 c.p., considerato che l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito” (Cass. Sez. 5, sent. n. 6695 del 12/12/2005, dep. 22/02/2006, Rv. 233889).

Quanto al reato di appropriazione indebita, al di là di quanto si è già detto, va solo ricordato che per la configurabilità dello stesso occorre una interversione del possesso di un quid che sia in origine stato acquisito legittimamente, ma ciò non si è verificato nel caso di specie avendo al più il M. ottenuto i codici della carta di credito del C. da parte di un soggetto che non ne era affatto titolare quale è il F..

Essendo il reato correttamente contestato e ritenuto dai Giudici di merito perseguibile d’ufficio, la questione relativa alla tardività della querela è manifestamente infondata.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è, poi, manifestamente infondato.

La sentenza della Corte territoriale ha dato piena contezza della condotta processuale del F. e del perchè la stessa non è in grado di inficiare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa C..

Quella emergente dalla sentenza impugnata sul punto è una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, frutto di una valutazione di merito circa l’attendibilità dei dichiaranti che, in quanto tale, non è sindacabile in questa sede.

Per il resto attraverso il motivo in esame il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che, giova ribadirlo, appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente.

3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trascura, infatti, la difesa del ricorrente che all’imputato è contestata la recidiva reiterata specifica (ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1 e comma 4) che non è stata esclusa nei giudizi di merito.

Trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale della stessa si tiene conto ai sensi dell’art. 157, comma 2, nel calcolo di termini per la prescrizione. Ne consegue che il reato in contestazione all’imputato si verrebbe a prescrivere in 11 anni e 3 mesi (6 anni base + 3 anni per la recidiva + 1/4 del tutto per effetto delle interruzioni) e, essendo stato consumato il 21/3/2004 non si sarebbe potuto estinguere per prescrizione prima del 21/6/2015.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014

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