Avvocato Divorzio Internazionale: quale è la giurisdizione competente?

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Avvocato Divorzio Internazionale: quale è la giurisdizione competente?

Divorzio internazionale: può capitare che in una famiglia, dopo aver contratto matrimonio, si voglia divorziare oppure separarsi e dunque spesso sorgono delle controversie legali tra i genitori sia con riferimento al mantenimento economico sia con riferimento all’affidamento dei figli.

La questione diventa ancora più complessa se i genitori sono di nazionalità diverse e decidono di continuare a vivere in paesi diversi.

In questi casi, la controversia legale, dove avrà luogo? In Italia oppure davanti al Tribunale straniero? Quale legge si applica?

Devi sapere che ci sono delle specifiche leggi europee che disciplinano la materia al fine di individuare – in caso di divorzio internazionale – quale sarà il Tribunale competente e dunque dove la causa avrà luogo: se in Italia o all’estero.

Proprio su tale argomento, la Corte di Giustizia europea nella causa C-289/20 ha fissato dei principi molto importanti al fine di individuare correttamente il Tribunale competente in caso di divorzio internazionale.

In questo articolo, dunque, voglio parlartene e, nel caso tu voglia ottenere maggiori informazioni oppure fare una consulenza specializzata in materia di divorzio internazionale, non esitare a contattare il nostro studio legale che si occupa di fornire assistenza legale proprio in questi casi.  

Premessa: il fatto storico

Una coppia composta da un cittadino francese e da una cittadina irlandese celebra il matrimonio in Irlanda nel 1994.

Dalla relazione coniugale nascono dei figli, divenuti maggiorenni.

Nel 2018 il coniuge francese deposita domanda di divorzio presso il Tribunale Ordinario di Parigi, il quale, tuttavia, si dichiara territorialmente incompetente.

Infatti, in materia di matrimonio tra coniugi di cittadinanza diversa e, specificamente, in materia di competenza territoriale a decidere della domanda di divorzio, la regolamentazione è affidata al Regolamento (CE) n. 2201/2003, abrogativo del precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 va sotto il nome convenzionale di Regolamento Bruxelles II bis.

In detto Regolamento viene individuata la competenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di divorzio di uno dei coniugi in quello ove l’attore ha la propria “residenza abituale”.

Orbene, atteso che il ricorrente viveva con la moglie ed i figli in Irlanda, ma che, tuttavia, si recava da diversi anni ogni settimana in Francia – luogo in cui aveva stabilito il centro dei propri interessi professionali – lo stesso adiva la Corte d’Appello di Parigi, affinché giudicasse la legittimità della decisione reiettiva formulata dal Giudice del Tribunale Ordinario.

La Corte d’Appello parigina, rilevato che, di fatto, il ricorrente aveva due residenze, rimetteva la questione alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo alla stessa se un coniuge che divide la propria vita tra due stati membri possa avere la propria “residenza abituale” in entrambi gli stati membri.

La normativa di riferimento

Il citato Regolamento Bruxelles II bis ha la pretesa di regolare la materia inerente la competenza del Giudice a decidere sulle istanze di divorzio dettando, all’art. 3, paragrafo 1, lett. a) ben sette criteri. 

Ed infatti, la disposizione citata prevede che:

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

— la residenza abituale dei coniugi, o

— l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

— la residenza abituale del convenuto, o

— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

— la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

— la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio «domicile».

Regolamento Bruxelles II BIS

È di tutta evidenza, pertanto, che la definizione di “residenza abituale” diventa centrale per la risoluzione della questione giuridica sottoposta ai Giudici francesi e demandata dagli stessi ai Giudici Europei.

Regolamento Bruxelles IIbis: cosa prevede?

Il Regolamento Bruxelles IIbis, sopra menzionato, afferisce decisioni in materia matrimoniale e genitoriale e specificatamente

  • competenza;
  • riconoscimento;
  • esecuzione.

Qual è l’obbiettivo del regolamento?

Regolamento (CE) n. 2201/2003, noto come «Bruxelles II bis», è un unico strumento giuridico pensato per aiutare le coppie internazionali a risolvere le controversie relative a divorzio e affidamento dei minori che interessano più paesi.

Esso stabilisce:

  • le norme che determinano quale tribunale è competente per trattare le questioni matrimoniali e la responsabilità genitoriale nelle controversie che interessano più paesi;
  • le norme che facilitano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) in un altro;
  • una procedura per risolvere i casi in cui un genitore sottrae un minore da uno Stato membro e lo porta in un altro.

Quali sono i punti chiave del regolamento?

Il regolamento si applica ai casi di diritto civile che interessano più paesi e che riguardano:

  • il divorzio;
  • la separazione personale;
  • l’annullamento di un matrimonio;
  • qualsiasi aspetto di responsabilità genitoriale (come ad esempio l’affidamento e i diritti di visita).

Uno degli obiettivi principali è sostenere il diritto dei bambini a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se sono separati o vivono in Stati membri diversi.

Il regolamento non si applica ai casi riguardanti:

  • le cause di divorzio o la legge applicabile nei casi di divorzio;
  • le problematiche legate al divorzio quali le obbligazioni alimentari;
  • la conferma o la contestazione della paternità;
  • le decisioni relative all’adozione e alle misure preparatorie associate;
  • l’annullamento o la revoca di un’adozione;
  • il nome e il cognome del minore;
  • l’indipendenza del minore dai propri genitori o tutori;
  • i trust e l’eredità;
  • le misure adottate come reazione agli atti criminali compiuti dal minore.

Questioni matrimoniali

Per quanto riguarda le questioni matrimoniali non esiste una norma generale sulla competenza. Per determinare lo Stato membro in cui i giudici hanno il diritto di pronunciarsi su una causa, il regolamento prevede invece 7 criteri di giurisdizione alternativi basati sulla cittadinanza dei coniugi o sul luogo di residenza abituale.

Responsabilità genitoriale

Esso concerne:

  • i diritti di affidamento e i diritti di visita;
  • la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
  • la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore, oppure che lo rappresentino o assistano;
  • la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
  • le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Tali questioni sono generalmente di competenza dei tribunali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore. Se non è possibile stabilire dove risiede abitualmente un minore (come nel caso dei rifugiati), lo Stato membro in cui il minore è presente assume automaticamente la giurisdizione.

Sottrazione di minore

Il regolamento stabilisce anche norme per la risoluzione dei casi in cui i minori vengono illecitamente allontanati o trattenuti.

I tribunali dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente immediatamente prima della sottrazione continuano ad essere competenti fino a quando il minore non risiede principalmente in un altro Stato membro.

Riconoscimento

Ai sensi del regolamento, ogni Stato membro deve riconoscere automaticamente le decisioni pronunciate in un altro Stato membro in materia di responsabilità matrimoniale e genitoriale. Il riconoscimento può essere rifiutato, ad esempio nei casi in cui:

  • il riconoscimento risulti manifestamente contrario all’ordine pubblico;
  • il convenuto non abbia ricevuto il documento di avvio del procedimento in tempo per preparare una difesa in giudizio (nei casi in cui la decisione sia stata resa in assenza del convenuto);
  • il riconoscimento sia incompatibile con un’altra decisione resa e avente le stesse parti.

Per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, il riconoscimento può essere negato anche:

  • laddove il minore non abbia avuto la possibilità di essere ascoltato;
  • su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato.

Esecuzione

Una decisione sull’esercizio della responsabilità genitoriale esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa può essere eseguita in un altro paese dell’Unione quando è stata dichiarata esecutiva ivi su richiesta di qualsiasi parte interessata. Tuttavia, non è richiesta alcuna dichiarazione per le sentenze di concessione del diritto di visita o di rientro di un minore che siano state certificate dal giudice originario ai sensi del regolamento.

Cooperazione tra autorità centrali nei casi di responsabilità genitoriale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale (o più di una) i cui compiti includono:

  • assistere i genitori nella richiesta di rientro di un minore sottratto da un altro genitore e condotto in un altro paese dell’Unione;
  • promuovere la condivisione di informazioni relative alle norme e alle procedure nazionali;
  • aiutare i tribunali a comunicare tra loro;
  • assistere genitori e tutori nella richiesta di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni;
  • cercare di risolvere le controversie tra genitori o tutori attraverso mezzi alternativi, come ad esempio la mediazione.

La decisione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea

I Giudici europei, interrogati sul punto dalla Corte d’Appello di Parigi, non possono che prendere atto di una vera e propria lacuna interpretativa all’interno dell’Ordinamento dell’Unione Europa.

Ed infatti, da un lato i Giudici affermano – in caso di divorzio internazionale – che un soggetto non può avere più “residenze abituali” in più Stati membri, rispondendo in maniera netta e tranciante al quesito formulato dai Giudici francesi.

Ciò al fine di evitare pericolosi casi di “incertezza del diritto”, esigenza, questa, ribadita più volte nel corso della sentenza, laddove si prende atto del fatto che “in assenza di una definizione della nozione di “residenza abituale” nel Regolamento Bruxelles II bis o di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri al riguardo […] tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo ed uniforme”.

La Corte specifica, infatti, che all’interno del Regolamento citato non vi è alcuna disposizione che consenta che una persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in più luoghi.

Pertanto, occorre concludere che la “residenza abituale” di un cittadino di uno Stato membro non può che essere una, ed una sola.

La Corte di Giustizia Europea si impegna, poi, in una lunga disamina nei casi di divorzio internazionale della nozione di residenza “abituale”, ai fini della determinazione della competenza in materia di scioglimento del matrimonio.

Attraverso un’esegesi complessa, ma certamente mirabile, la Corte di Giustizia Europea giunge a individuare due criteri attraverso i quali la residenza può definirsi “abituale”, ovverosia:

  1. la volontà del cittadino di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato;
  2. una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato.

I Giudici della Corte di Giustizia Europea concludono, pertanto, in questi termini la parte motiva della decisione intrapresa a seguito dell’interrogazione formulata dalla Corte d’Appello di Parigi: “solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base del complesso delle circostanze di fatto peculiari del caso di specie, se il territorio dello Stato membro cui esso appartiene corrisponda, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento Bruxelles II bis, al luogo in cui il ricorrente ha trasferito la propria residenza abituale”.

Un’occasione sprecata? Il pregio e i difetti della decisione in commento

La decisione della Corte di Giustizia Europea ha il sicuro pregio di aver risposto, in maniera tranciante, a un quesito, e il sicuro difetto di aver aperto le porte ad altri, numerosissimi, interrogativi.

Da un lato, infatti, si dispone che un soggetto non può avere più di una residenza abituale e dunque non può fare riferimento a questa circostanza nei casi di divorzio internazionale.

Dall’altro non si dettano i criteri per individuarla, sicché, alla fine, tale accertamento, viene demandato alla discrezionalità – se non all’arbitrio – del Giudice che, in assenza di indicazioni normative a riguardo, dovrà rintracciare egli stesso elementi tali da definire quando la residenza del ricorrente ha il carattere di “abitualità”.

In particolare, se è vero che i Giudici europei stabiliscono due criteri per individuare il carattere di abitualità della residenza di un cittadino dello Stato membro, è altrettanto vero che tali criteri risultano, quasi, formule vuote, inidonee ad enucleare alcunché.

Ed infatti, a ben vedere, è ancora oscuro il concetto di “fissare il centro abituale dei suoi interessi”, di cui al primo criterio dettato dai Giudici europei. Altrettanto oscuro risulta il concetto di “grado sufficiente di stabilità”, di cui al secondo criterio dettato dai Giudici europei.

Il risultato è il medesimo: le difficoltà interpretative della formula “residenza abituale” sono sostituite dalle (rectius: si aggiungono a) difficoltà interpretative delle formule “centro abituale degli interessi” e “grado sufficiente di stabilità”.

Risulta, allora, evidentemente tradita la premessa dalla quale i Giudici Europei erano, in maniera condivisibile, partiti.

Se, infatti, è da escludersi che un soggetto possa avere più residenze, per fronteggiare a una pericolosa situazione di incertezza del diritto, dall’altro canto la soluzione proposta apre – se possibile – ad un’ulteriore grado di incertezza del diritto e, per certi aspetti, ancor più gravoso.

È addossato, infatti, al Giudice l’onere di riempire la nozione di “abitualità” con indici certamente discrezionali e privi di qualsivoglia appiglio normativo, con le difficoltà che ne conseguono.

È chiaro, infatti, che, persistendo la latitanza dell’organo legislativo, il potere giudiziario deve – in ambito europeo, come in altri ambiti di ogni ordinamento giuridico – supplire ai vuoti normativi esercitando, talvolta, un vero e proprio potere politico.

Tale pericolosa deriva impone un argine, che, forse, nel piccolo della materia settoriale che l’ha interessata, la Corte di Giustizia Europea avrebbe potuto porre in maniera più incisiva e che lasciasse spazio a spazi interpretativi più ristretti, tali da non sfociare in un vero e proprio arbitrio discrezionale dei giudicanti di merito.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per divorzio internazionale?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

In questi casi -infatti- bisogna avere la piena conoscenza sia della legge italiana che di quella internazionale.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in divorzio internazionale, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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