Avvocato per abuso edilizio: perché rivolgersi ad uno studio legale competente.

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Avvocato per abuso edilizio: perché rivolgersi ad uno studio legale competente.

Se sei indagato o imputato per il reato di abuso edilizio, puoi richiedere assistenza o consulenza legale ad un esperto avvocato per abuso edilizio rivolgendoti ad Avvocato Penalista H24.

Hai subito un sequestro preventivo (sequestro penale) per aver realizzato un manufatto o una costruzione abusiva ? La Polizia municipale ti ha elevato un verbale di accertamento per una violazione al Testo Unico sull’edilizia?

Non preoccuparti, in questo articolo ti spiego cosa devi fare nel cosa in cui ti abbiamo contestato un abuso edilizio e se vuoi approfondire la tua vicenda puoi contattarci per una consulenza specifica.

Cos’è l’abuso edilizio?

L’abuso edilizio si verifica quando viene realizzata un’opera edilizia in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile e quindi in violazione della normativa edilizia.

In tali casi viene a configurarsi  un illecito che, a seconda dei casi, può assumere rilevanza penale o amministrativa. E’ opportuno rivolgersi ad un esperto avvocato per abuso edilizio.

La materia edilizia è regolamentata dal DPR 380/2001 ovverosia il Testo Unico Sull’Edilizia. A norma dell’articolo 44 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, quando una costruzione non è autorizzata, costituisce in illecito penale.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in “totale difformità” l’intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato realizzato con l’attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in “parziale difformità” l’intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all’esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale (Sez. 3, n. 40541 del 18/06/2014, Cinelli e altri, Rv. 260652).

Com’è punito il reato?

L’abuso edilizio è un reato contravvenzionale punito con l’arresto o con  l’ammenda.

Nello specifico, l’art. 44 DPR 380/2001 prevede per l’abuso edilizio, a meno che il fatto costituisca un reato più grave, ferme comunque le sanzioni amministrative, le seguenti pene:

  • l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Equiparata all’assenza di un titolo edilizio è l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (scia): secondo la legge,  le stesse pene si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, ovvero eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Il Testo Unico Edilizia prevede anche che il giudice penale, con la sentenza definitiva con la quale accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, debba disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

La confisca comporta l’acquisizione gratuita e di diritto dei terreni al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione

Chi risponde della costruzione abusiva?

La responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano spetta congiuntamente al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore.

Tali soggetti sono responsabili, insieme al direttore dei lavori, anche della conformità delle opere alle previsioni del permesso e alle modalità esecutive da questo stabilite.

I predetti soggetti, poi, sono chiamati a pagare le sanzioni pecuniarie e a farsi carico in solido delle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione di opere realizzate abusivamente. Resta ferma, chiaramente, la possibilità di dimostrare di non essere responsabili dell’abuso.

C’è da fare una precisazione.

La responsabilità del proprietario dell’immobile, che non risulti formalmente committente, per la realizzazione di una costruzione abusiva non può basarsi solo sul titolo di proprietà, ma può e deve dedursi positivamente da indizi gravi, precisi e concordanti tra i quali assumono rilievo, come elementi indicativi di un contributo soggettivo all’abusiva edificazione, la presenza in loco all’atto dell’accertamento e i rapporti di parentela con il beneficiario dell’opera, l’occupazione o comunque il godimento dell’immobile abusivo, e simili (tra le tante, sezione III, 30 maggio 2012, Zeno e altro; nonché, in precedenza, sezione feriale, 9 settembre 2008, Grimaldi; sezione III, 2 dicembre 2008, Vergati).

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, che non è di per sé sola sufficiente a configurare la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva la titolarità di un diritto reale sul bene, potendo la stessa non corrispondere ad un dominio effettivo sul bene che ne è oggetto (ex multis, Sez. 3, n. 24138 del 27/04/2021, Rv. 281540).

Infatti, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell’opera e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Rv. 268014).

Il committente, invece, deve identificarsi in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo. Committente e proprietario dell’immobile possono essere due persone distinte.

Quando si prescrive l’abuso edilizio?

In relazione alla disciplina penalistica, l’abuso edilizio risponde alla categoria delle contravvenzioni ed è punibile attraverso una pena detentiva o pecuniaria.

Una costruzione abusiva, ossia costruita senza titolo edilizio (permesso di costruire o segnalazione certificata che sia) dà luogo contemporaneamente tanto ad un reato (abuso edilizio) quanto ad un illecito amministrativo.

Il reato di abuso edilizio è passibile di prescrizione.

Si prescrive in quattro anni dal compimento dell’illecito se, da quel momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione (cosiddetta prescrizione breve).

Si prescrive in cinque anni dal compimento dell’illecito (prescrizione ordinaria) se c’è stato un atto interruttivo come, ad esempio, il decreto di citazione a giudizio, l’interrogatorio innanzi al pubblico ministero, la decisione sulla richiesta di archiviazione

L’abuso edilizio costituisce anche un illecito amministrativo che può portare anche alla demolizione dell’opera, ma non certo alla sanzione penale.

Ne discende che l’irrogazione della sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive non incontra limiti di prescrizione e, quindi, una volta che venga accertata l’esistenza dell’opera abusiva, è legittima l’adozione del provvedimento di demolizione 

Ne consegue che il Comune potrebbe ordinare la demolizione del manufatto abusivo (si tratta, infatti della sanzione a carattere amministrativo), mentre diversa risposta potrebbe essere data da un punto di vista penalistico, essendo probabile che, dopo il decorso di un determinato periodo di tempo, il reato si estingua. 

Quando non è reato costruire senza permessi?

Eccezionalmente, realizzare un manufatto senza seguire le regole prescritte dall’ordinamento può non costituire abuso: ciò accade quando la costruzione viene definita precaria.

Un’opera è precaria quando è temporanea e destinata ad essere rimossa.

Le opere precarie sono quelle volte a soddisfare esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.

Oltre a ciò, quanto alla natura precaria dell’opera edilizia, essa non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare. Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di “nuova costruzione”, per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente (artt. 10, comma 1, lett. a, e 23, comma 1, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), individua – tra gli altri e per quanto qui di interesse – i manufatti leggeri, anche prefabbricati, “che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380 cit.). La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. 380/2001, per individuare le opere che possono essere liberamente eseguite.

La oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere l’opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (ad es. Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710; cfr, Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule, Rv. 275697). In questo contesto, appare evidente che la temporaneità dell’esigenza che l’opera precaria è destinata a soddisfare è quella (e solo quella) che non è suscettibile di incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull’assetto e sull’uso del territorio.

Soddisfazione assistito.
La soddisfazione di un nostro cliente dopo il dissequestro

La demolizione dell’opera esclude la rilevanza penale della condotta?

Una volta intervenuto il sequestro preventivo, la successiva, ancorché spontanea o comunque volontaria, demolizione di opere già abusivamente realizzate non vale ad elidere la rilevanza penale della condotta a suo tempo posta in essere (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 marzo 2013, n. 10245; idem Sezione III penale, 7 maggio 2010, n. 17535), anche l’eventuale rilascio della sanatoria edilizia che abbia ad oggetto le sole opere residuate rispetto alla intervenuta demolizione di altre, non è idonea a determinare la estinzione dei reati urbanistici ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001.

L’esistenza di un provvedimento del genere di quello opposto dai ricorrenti potrà – se del caso e previa verifica incidentale ad opere del giudice ordinario della sua legittimità amministrativa – costituire la base per la affermazione in sede esecutiva della non eseguibilità dell’ordine di demolizione delle opere originariamente abusive impartito con la condanna penale, consistendo esso in un provvedimento logicamente incompatibile con la perdurante efficacia dell’ordine di demolizione, avendo quest’ultimo lo scopo di rimuovere un manufatto che sia privo dei requisiti che ne avrebbero legittimato la edificabilità, ma non è tale da ricondurre a legittimità una condotta che originariamente non sia tale ed i cui risultati, in ogni caso, per effetto della loro avvenuta rimozione in natura, non sono stati oggetto della intervenuta sanatoria.

In linea di principio, la circostanza attenuante dell’avvenuta riparazione del danno (dunque la demolizione dell’opera abusiva) è applicabile ai reati edilizi, allorquando l’abbattimento volontario dell’opera abusiva sia avvenuto in epoca anteriore al giudizio ed in assenza di ordinanza sindacale di demolizione (Corte di cassazione, Sezione III penale 15 aprile 2016, n. 15731; idem Sezione III penale, 27 luglio 2011, n. 29991).

Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa esclude sempre l’abuso edilizio?

No.

Consegue che in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulo” sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, laddove invece la “macroscopica illegittimità” del permesso di costruire, mentre non costituisce una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilità del reato, può solo rappresentare un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito (Sez. 3 – n. 56678 del 21/09/2018 Rv. 275565 – 01).

Se hai commesso un abuso edilizio, devi risarcire anche il tuo vicino?

La risposta è sì, il tuo vicino può costituirsi parte civile se ha subìto un danno derivante dalla tua attività di abuso edilizio.

La Suprema Corte di cassazione ha stabilito infatti che ai fini della legittimazione di costituzione di parte civile per l’esercizio di azione risarcitoria, è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi (Sez. 3, n. 18518 del 11/01/2018, dep. 02/05/2018, S., Rv. 273647).

In un caso in cui ci siamo imbattuti, la persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale, qualificatasi come proprietario di un immobile confinante con quello degli imputati che avevano realizzato l’abuso edilizio, ha prospettato la possibilità di un danno derivante da “una diminuzione d’aria dal mare”, ciò che è sufficiente ai fini della legittimazione alla costituzione ex art. 74 cod. proc. pen..

Quindi, se l’attività edificatoria non autorizzate reca danni al vicino, egli ha la facoltà prevista dalla legge di richiedere i danni.

Se vuoi metterti in contatto con uno dei nostri avvocati competente per la materia relativa agli abusi edilizi, compila la richiesta che trovi al di sotto di questa pagina, saremo pronti a fissare una consulenza legale con un professionista di riferimento.

Posso essere prosciolto in caso di piccolo abuso edilizio?

Sì.

In questi casi è possibile ottenere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 131bis cod. pen..

A questo riguardo, infatti, va ribadito che, ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’Amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento (era stata così esclusa la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato)(Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265450).

Perché rivolgersi ad un avvocato per abuso edilizio?

Per evitare le conseguenze di un processo per abuso edilizio (demolizione, ripristino dello stato dei luoghi, sentenza di condanna, confisca del bene ed acquisizione dello stesso al patrimonio comunale etc.) puoi ricevere adeguata tutela legale richiedendo l’intervento di un competente avvocato per abuso edilizio.

Come avrai avuto modo di vedere dalla foto sopra raffigurata, abbiamo già trattato e risolto diversi casi di abusi edilizi con grande soddisfazione dei nostri assistiti. Nell’ultimo caso che abbiamo trattato al nostro assistito era stata sequestrata parte della sua abitazione per abusi edilizi. Attraverso la nostra assistenza legale ha prontamente ottenuto il dissequestro di parte della sua abitazione.

Ed allora, il supporto di un avvocato competente in materia ti consente di:

  • capire se la costruzione è abusiva;
  • se occorreva la preventiva autorizzazione;
  • se è possibile ottenere una autorizzazione in sanatoria;
  • se e secondo quali modalità sia possibile ottenere un dissequestro;
  • come affrontare il processo penale sorto per abuso edilizio.

Se vuoi ricevere assistenza o consulenza legale per il reato di abuso edilizio, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta nel suo studio legale un esperto avvocato per abuso edilizio che saprà fornirti l’assistenza legale che fa al tuo caso.