Avvocato per contraffazione

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Avvocato per contraffazione

Il fenomeno della contraffazione è un vero problema per l’economia nel nostro Paese, ma non solo: avvocato per contraffazione ti spiega cosa prevede la legge.

Spesso i modelli sui quali vengono realizzati i prodotti sono più o meno gli stessi utilizzati per quelli originali, ovviamente la qualità e il prezzo sono molto diversi.

Questo, quindi, non solo genera un’evidente falsatura del mercato, ingenerando anche una certa sfiducia verso l’azienda produttrice del prodotto “originale”, ma, altresì, comporta un grave danno sul piano economico, con conseguenti rischi per i posti di lavoro, oltre che per la salute e l’ambiente.

Quando si parla di contraffazione, infatti, non bisogna immaginare solo che essa si indirizzi ai prodotti di largo consumo o di abbigliamento: il fenomeno, invece, riguarda anche beni molto più delicati, come farmaci, prodotti alimentari o altro.

Chiaramente, poi, il prodotto contraffatto non sottostà ai medesimi criteri imposti dalle norme riguardanti la produzione: non vi è alcuna sicurezza nell’acquisto di prodotti contraffatti, né in termini di salute, né, evidentemente, in termini di qualità, né, infine, in termini di rispetto per l’ambiente.

Molto spesso, infatti, i prodotti contraffatti sono generati in maniera irrispettosa dell’ambiente circostante, con materiali tanto scadenti da essere assai nocivi anche per il territorio.

Chiaramente, non sempre è facile riconoscere un prodotto contraffatto e non sono infrequenti i casi in cui, ad esempio, un soggetto ignaro della falsità del prodotto viene fermato in aeroporto o dalle autorità doganali e subisce il sequestro di beni che credeva originali.

Il codice della proprietà industriale e il reato di contraffazione

Per le ragioni che ti ho indicato, la contraffazione è punita a vari livelli nel nostro ordinamento giuridico.

La normativa di riferimento prende le mosse dal cosiddetto Codice della Proprietà Industriale.

ll Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all’adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito.

Prima che venisse emanato il presente Decreto Legislativo, più volte modificato negli anni, dal 2005 ad oggi, la regolamentazione della materia era demandata a singoli testi normativi o a singole disposizioni sparse.

Il Codice della Proprietà Industriale, invece, ha avuto il pregio di accorpare tutte queste disposizioni e modificarle per adeguarle, progressivamente, alla normativa di matrice europeistica.

Il Codice della Proprietà Industriale nasce, quindi, per tutelare le opere dell’ingegno e le invenzioni ed indica quell’insieme di strumenti giuridici e amministrativi rivolti a tutelare e valorizzare i diritti derivanti dalla proprietà intellettuale.

Il Codice normativo inoltre ha l’intento di facilitare la diffusione di queste opere ed innovazioni.

L’intento era quindi quello di incentivare le innovazioni e i brevetti.

La disposizione di riferimento, per quanto qui interessa, è rappresentata dall’art. 66 del Codice della Proprietà Industriale che stabilisce

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.

Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1.”

In altri termini, cioè, il titolare del brevetto può vietarne l’uso a terzi, a meno che (ed è questo che stabilisce l’art. 68 al primo comma) questo non avvenga per finalità non commerciali o, comunque, private.

Il Codice Penale sanziona specificamente la condotta di contraffazione, agli artt. 473 e 474 c.p.

L’art. 473 c.p., in particolare, dispone:

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Come puoi vedere, il reato non solo punisce chi, essendo a conoscenza dell’esistenza del marchio, materialmente contraffà le merci e i prodotti, ma, altresì, chi ne fa uso (al secondo comma).

L’art. 474 del codice penale, poi, sanziona l’introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

 Come vedi, l’art. 474 introduce una fattispecie per certi aspetti diversa, per altri sovrapponibile a quella indicata dall’art. 473.

Il primo comma, infatti, esclude che si applichi l’art. 474 c.p. laddove si abbia concorso nel reato di cui all’art. 474 c.p., il secondo comma punisce specificamente chi commercializza prodotti contraffatti precedentemente introdotti nello Stato, senza che a ciò vi abbia concorso.

Per comprendere meglio l’azione criminosa punita da entrambe le fattispecie sopra indicate, è bene ricordare la differenza concettuale tra contraffazione, da intendersi quale condotta tesa a far assumere al marchio falsificato una “finta qualità” tale di ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto e  alterazione, cioè modifica parziale di un marchio.

Le due norme tendono a proteggere, ad ogni modo, la fede pubblica, o meglio, la fiducia dei cittadini o, comunque, dei consumatori nei marchi e segni distintivi di un determinato prodotto.

Elemento essenziale per la configurabilità del reato è, ovviamente, la registrazione del marchio, a norma delle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale: non può ritenersi contraffatto un marchio che non è stato previamente registrato, cioè non esiste al momento della contraffazione.

Ho acquistato un prodotto contraffatto: cosa rischio?

Come hai visto, l’art. 473 c.p., al secondo comma, punisce severamente chiunque “utilizza” il prodotto contraffatto.

Ciò significa che, in generale, e a prima vista, se hai acquistato un prodotto contraffatto rischi una sanzione penale.

In realtà, occorre intendersi sul termine “utilizzare” il prodotto contraffatto.

La Cassazione, con la sentenza n. 12870/2016 ha ribadito che non c’è la responsabilità penale dell’acquirente in caso di acquisto di merce contraffatta per uso personale.

Ciò significa che il soggetto deve dimostrare di volere usare il prodotto personalmente e non per ottenere un lucro con il commercio.

Attenzione, però: il fatto di non poter essere inquisiti per il reato di contraffazione non manda necessariamente esente il consumatore dalla contestazione di altre fattispecie delittuose.

In particolare, può configurarsi il reato di ricettazione che, ai sensi dell’art. 648 c.p., si verifica quando:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità”.

Chiaramente, affinché ciò avvenga, deve esserci la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (cioè che sia contraffatto).

Laddove tale consapevolezza non esista, ma sia solo immaginabile utilizzando l’ordinaria diligenza, la fattispecie che potrebbe configurarsi è quella dell’incauto acquisto, prevista dall’art. 712 c.p. che dispone che:

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza

Tale fattispecie, avendo natura contravvenzionale, comporta che la condotta sia punita anche a titolo di mera colpa, ovverosia anche quando essa sia posta in essere pur non volendo commettere il reato ma solo per leggerezza, per negligenza, imprudenza o imperizia.

Ti suggerisco, quindi, di evitare sempre di fare uso di prodotti contraffatti, e di evitare anche l’acquisto di prodotti che sospetti siano contraffatti o, comunque, di provenienza illecita o poco chiara.

Il sequestro dei beni contraffatti: come evitarlo?

Se sei stato fermato alla dogana, o in aeroporto, ed hanno trovato dei beni contraffatti, sicuramente verrai denunciato all’Autorità Giudiziaria e subirai il sequestro della merce ritenuta contraffatta.

Tale sequestro è disciplinato dall’art. 321 del codice di procedura penale, ed è una misura cautelare reale, cioè una misura che viene emessa prima del giudizio di merito ma che, anziché colpire la libertà personale dell’indagato, colpisce i suoi beni, imponendogli un vincolo di indisponibilità.

Tale vincolo, tipicamente, avviene sui cosiddetti “corpi di reato”, ovverosia quegli oggetti che sono serviti per commettere il reato (ad esempio l’arma del delitto) o dove il reato è stato commesso (ad esempio la casa in cui è stato commesso un omicidio) o che sono essi stessi frutto del reato (ad esempio, appunto, un bene contraffatto o un’arma illegalmente portata sulla persona e occultata, senza le prescrizioni imposte dalla legge).

L’art. 321, quindi, comporta che l’Autorità Giudiziaria possa procedere al sequestro di questi beni, attraverso il cosiddetto sequestro preventivo.

Si badi: tale attività inibitoria può essere svolta anche di iniziativa dalla Polizia che ti ha fermato alla Dogana o in aeroporto, salvo poi essere convalidata dal Pubblico Ministero e, infine, dal Giudice per le Indagini Preliminari, a mente del medesimo art. 321 c.p.p.

È chiaro che i beni oggetto di sequestro, in questi casi, sono destinati alla confisca e alla successiva distruzione.

In altri termini, una volta sequestrati, tali beni verranno definitivamente rimossi dal mercato e, in generale, dalla circolazione e, se del caso, distrutti.

Posso riavere il bene sequestrato?

Prima che avvenga la confisca e la distruzione è possibile rientrare in possesso dei beni sequestrati. 

Il sequestro, infatti, può avvenire solo in presenza di due presupposti:

  1. Che vi sia il pericolo che la circolazione dei beni protragga il consumarsi del reato o ne aggravi le conseguenze (cosiddetto periculum in mora);
  2. Che vi siano gravi indizi di colpevolezza (cosiddetto fumus commissi delicti) del soggetto che era nella disponibilità dei beni.

Il team di AvvocatopenalistaH24 è riuscito ad ottenere diversi dissequestri di prodotti non contraffatti.

Se nel termine di dieci giorni dall’avvenuto sequestro, infatti, è possibile proporre Riesame al competente Tribunale della Libertà.

Tale organo, infatti, procederà a rianalizzare la vicenda.

Chiaramente, in quella sede, si dovrà dimostrare che il soggetto che ha subito il sequestro, cioè l’indagato, non era, e non poteva essere, a conoscenza della contraffazione del prodotto e che, comunque, non intendeva e non intende farne uso se non per fini personali, senza scopo di lucro né di commercializzazione del bene.

Se il termine di dieci giorni dall’avvenuto sequestro è ormai spirato, la strada potrebbe apparire più tortuosa.

In quella fase molto probabilmente hai già assunto la veste di indagato o, addirittura, si è già instaurato un procedimento penale a tuo carico.

Ma niente paura: è sempre possibile presentare un’istanza di dissequestro al Giudice innanzi al quale pende il procedimento (se siamo ancora in fase di indagini, esso è il Giudice per le Indagini Preliminari).

Capisci bene che la strada è un po’ più tortuosa perché si tratta di invitare lo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro a “ripensarci” e disporre la restituzione dei beni.

Peraltro, in questo modo è assolutamente necessario addurre degli elementi nuovi, non essendo possibile, come invece avveniva col riesame (nei dieci giorni dal sequestro, quindi) demandare a un altro Giudice la rivalutazione dell’intera vicenda che ti vede protagonista, tuo malgrado.

Ciononostante, anche in queste ipotesi, con un’istanza che allegasse, ad esempio, il motivo dell’arrivo in Italia del nostro assistito (che era un semplice turista in compagnia della famiglia e con figli piccoli), distante da quelli di lucro o di commercializzazione di beni contraffatti, il nostro team è riuscito a far ottenere il dissequestro dei beni contraffatti.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per prodotti contraffatti?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato esperto in contraffazione, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia, come ti ho indicato.

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