Lesioni personali: quali sono i presupposti per la sussistenza del reato?

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Lesioni personali: quali sono i presupposti per la sussistenza del reato?

Se sei indagato o imputato nell’ambito di un procedimento penale per il delitto di lesioni personali oppure risulti essere persona offesa dal reato ed è tua intenzione quella di richiedere il risarcimento del danno patito nel processo penale puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24, studio di diritto penale che potrà sempre garantirti l’assistenza immediata di un esperto avvocato per lesioni personali.

Il delitto di lesioni personali

Il delitto di lesioni personali, il cui bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e mentale della persona, rientra nel novero dei delitti contro la persona, disciplinati dal libro secondo, titolo dodicesimo del codice penale. A seconda del tipo di lesione provocata, la procedibilità prevista per tale delitto sarà differente: si procederà a querela dalla persona offesa nel caso di lesioni giudicate guaribili in meno di 20 giorni, in tutti gli altri casi si procederà d’ufficio.

Da questo punto di vista molto importante sarà valutare sin da subito la gravità delle lesioni patite dalla persona offesa dal momento che, nel caso di lesioni giudicate guaribili in meno di 20 giorni, ai sensi dell’articolo 124 del codice penale, la querela potrà essere proposta esclusivamente entro il limite temporale di 3 mesi dal momento in cui si è verificato il reato, pena l’improcedibilità del reato stesso.

Quando si configura il delitto di lesioni personali?

Come precedentemente anticipato il delitto di lesioni personali è un reato a forma libera per la cui configurabilità, essendo indipendente dal tipo di condotta prestata dal soggetto agente,  dovrà dimostrarsi esclusivamente la verificazione dell’evento lesivo e la volontà del soggetto agente di cagionare alla vittima una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.

La principale differenza tra il delitto di lesioni personali e quello di percosse, sebbene nel linguaggio comune vengano spesso utilizzate dette espressioni come sinonimi, deriva proprio dal fatto che, mentre per la configurabilità del delitto di lesioni personali si richiede la sussistenza di una malattia, per la configurabilità del delitto di percosse è richiesto esclusivamente il verificarsi di una sensazione di dolore, che tuttavia non sfoci in una malattia.

Molto importante a questo punto è valutare, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando venga a configurarsi la malattia che permette di qualificare una condotta come penalmente rilevante per la configurazione del delitto di lesioni personali.

Nello specifico si evidenzia come il delitto di lesioni prenda in considerazione un duplice tipo di malattia: una malattia nel corpo, ovvero una malattia nella mente.

Quale deve essere la lesione? Elemento Oggettivo

In estrema sintesi si precisa come, sulla base dei migliori indirizzi della Giurisprudenza di legittimità (tesi a restringere il concetto giuridico di malattia penalmente rilevante, vista l’assoluta indeterminatezza del termine), per “malattia del corpo” si intenda una apprezzabile alterazione anatomico – funzionale dell’organismo del soggetto derivante da un processo patologico “acuto o cronico, localizzato o diffuso” nel mentre, per quanto attiene la “malattia della mente” si fa riferimento ad una consistente alterazione del sistema nervoso del soggetto capace di determinare nello stesso, seppur per un lasso temporale breve,  rilevanti effetti patologici.

Chiaro che, sulla base di tale tipo di valutazione, la distinzione tra il delitto di lesioni e quello di percosse potrà risultare molto semplice nel caso di evidenti alterazioni dell’organismo dal punto di vista anatomico/funzionale (si pensi alle ferite, all’amputazione di un organo, abrasioni ecc.), meno semplice nei casi di alterazioni dell’organismo di portata minore, come ad esempio nel caso delle ecchimosi o delle semplici escoriazioni.

Cosa ha stabilito la Corte di cassazione?

Proprio da questo punto di vista è molto interessante rilevare come la stessa Corte di Cassazione, intervenuta in molteplici occasioni sull’argomento, abbia ritenuto che finanche le semplici ecchimosi o abrasioni, rientrando in un concetto lato di malattia intesa come alterazione anatomico/funzionale dell’organismo, determinino il verificarsi del delitto di lesioni e non invece del meno grave delitto di percosse.

L’elemento soggettivo del reato

Per quanto attiene, invece, l’elemento soggettivo del reato, per la verificazione del delitto di lesioni personali si ritiene sufficiente il dolo generico del soggetto agente, ovverosia la coscienza e volontà del soggetto agente di provocare nei confronti della propria vittima una malattia nel corpo o nella mente.

Qualora l’evento non sia voluto dall’agente, bensì si verifichi esclusivamente per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di regole da parte dello stesso, si verrà a configurare la meno grave ipotesi delittuosa delle lesioni colpose, prevista dall’art. 590 c.p. il quale stabilisce per tale tipo di reato la pena della reclusione fino a tre mesi in caso di lesioni lievi; della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro in caso di lesioni gravi; e della reclusione da tre mesi a due anni se le lesioni cagionate sono gravissime.

Quali sono le principali differenze tra i diversi tipi di lesioni?

Come precedentemente accennato il codice penale fa una distinzione tra diversi tipi di lesioni; difatti le stesse possono essere distinte in lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime.

Le lesioni levissime

Per quanto attiene le lesioni lievissime le stesse sono disciplinate dal comma 2 dell’art. 582 c.p. in ragione del quale vengono definite lievissime le lesioni che provocano una malattia nel corpo o nella mente giudicata guaribile in un termine non superiore a 20 giorni.

In questo caso, la procedibilità per tale tipo di lesioni sarà a querela della persona offesa, pertanto al fine di rendere l’azione penale procedibile dovrà essere formulato apposito atto di querela entro il termine massimo di 3 mesi dalla verificazione dell’evento lesivo.

Le lesioni lievi

Per quanto attiene le lesioni lievi, disciplinate dall’art. 582 comma 1 del codice penale, si configurano allorquando la malattia nel corpo o nella mente sia giudicata guaribile in un arco temporale dai 21 ai 40 giorni.

In questo caso la procedibilità sarà d’ufficio, pertanto la persona offesa non sarà vincolata ai ristretti limiti temporali sanciti dall’articolo 124 del codice penale per la procedibilità a querela della persona offesa.

Le lesioni gravi

In merito alle lesioni gravi si rileva come le stesse trovino la propria disciplina giuridica all’interno dell’art. 583 del codice penale in ragione del quale, sono giudicate gravi le lesioni che mettono in pericolo la vita della persona offesa, quelle che determinino una patologia giudicata guaribile in un termine superiore ai 40 giorni o anche quelle che provochino “l’indebolimento permanente di un organo o un senso”.

In questo caso la procedibilità per tale tipo di delitto sarà d’ufficio e la pena prevista per colui il quale abbia volontariamente provocato la lesione grave sarà della reclusione da tre a sette anni.

Le lesioni gravissime

Le lesioni gravissime, invece, trovano la propria disciplina giuridica nel comma 2 dell’art. 583 del codice penale, in ragione del quale si applica la reclusione da sei a dodici anni per l’autore delle lesioni che abbia cagionato:

  1. una patologia certamente o verosimilmente insanabile;
  2. la perdita di un senso;
  3. la perdita o l’inservibilità di un arto, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare.

La distinzione tra i diversi tipi di lesioni riveste un’importanza sicuramente rilevante non solo dal punto di vista della punibilità della persona che ha commesso il reato ma finanche in relazione al risarcimento del danno derivante dalla lesione stessa, ragione questa per cui, in caso di lesioni personali, sarà sempre consigliabile farsi assistere da un esperto avvocato per lesioni personali.

Come ottenere il risarcimento del danno se sei vittima di lesioni?

Le possibilità riconosciute al soggetto che assuma essere vittima di lesioni personali per ottenere il risarcimento del danno sono molteplici: innanzitutto lo stesso potrà richiedere il risarcimento del danno in sede civile, indipendentemente dalla formulazione di una denuncia penale, procedendo in detta sede per la richiesta del danno.

Allo stesso tempo sarà riconosciuta alla vittima del reato la possibilità di costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale, così da richiedere già in detta sede il risarcimento dei danni patiti oltre che delle spese legali.

In questo caso, all’esito della sentenza penale, il Giudice oltre a dover valutare la sussistenza o meno del delitto di lesioni potrà condannare l’imputato al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, costituita parte civile, con possibilità altresì di riconoscere allo stesso una provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti del valore del danno che risulti oggettivamente provato all’esito del procedimento penale.

In questo caso, sia per il risarcimento del danno in sede civilistica che per la costituzione di parte civile all’interno del procedimento penale sarà sempre richiesta alla persona offesa l’assistenza di un legale essendo in ogni caso chiaro che, richiedendo un risarcimento del danno, sarà preferibile l’assistenza di un esperto avvocato per lesioni personali.

Come potrà essere quantificato il danno per le lesioni patite?

Per quanto attiene la quantificazione del danno patito dal soggetto che assuma essere vittima di lesioni personali si evidenzia come lo stesso potrà essere determinato anche in sede differente dal procedimento penale, potendo il Giudice condannare l’imputato per il delitto e richiedere la formulazione della valutazione del danno in sede civilistica.

In questo caso molto importante sarà avvalersi sin da subito di una consulenza medico legale di parte che possa, sulla base dei parametri medici, fornire una valutazione di massima circa il danno patito dalla persona offesa.

In relazione alle distinte voci di danno risarcibili, oltre al danno morale e materiale, andranno risarciti finanche i giorni che il soggetto non ha potuto lavorare (lucro cessante), nonché il danno emergente.

Da questo punto di vista sicuramente utili sono le tabelle di Milano in relazione alle quali, sulla base dell’età del danneggiato e del punteggio riconosciuto allo stesso per il danno biologico patito, potrà essere formulata una prima valutazione del danno in concreto risarcibile, danno questo che potrà essere sempre oggetto di personalizzazione.

La particolare complessità nella valutazione del danno, oltre a richiedere sempre la consulenza specialistica di un medico legale, richiede altresì che la parte sia attentamente seguita da un esperto avvocato per lesioni personali.

Perché rivolgersi ad un avvocato per lesioni personali?

In caso di lesioni personali, la scelta di affidarsi sin da subito ad un esperto avvocato per lesioni personali riveste un’importanza fondamentale dal momento che, attraverso lo stesso, oltre a poter richiedere che l’autore del reato venga condannato alla pena ritenuta giusta, potrà essere richiesto il risarcimento dei danni patiti nei confronti dello stesso.

Si tratta di una disciplina, quella del risarcimento del danno, che richiede sicuramente una specifica competenza professionale, ragione questa per la quale sarà sempre preferibile rivolgersi ad un esperto avvocato per lesioni personali.

Se sei imputato in un procedimento penale per il delitto di lesioni personali o ritieni di esserne vittima e pertanto di aver bisogno di aiuto o di confrontarti con un esperto avvocato per lesioni personali, puoi richiedere assistenza o consulenza legale rivolgendoti ad AvvocatoPenalistaH24.it, vantando il nostro studio legale, nel suo team, avvocati di comprovata esperienza in materia di lesioni personali e risarcimento del danno.


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