Molestie telefoniche: il reato si configura anche con una sola telefonata ?

Argomenti:

Molestie telefoniche: il reato si configura anche con una sola telefonata ?

Se sei vittima o è stato celebrato a tuo carico un processo per molestie telefoniche puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad AvvocatoPenalistaH24.it compilando la richiesta di contatto che trovi qui sotto. Lo studio legale vanta nel suo team un competente avvocato per molestie telefoniche pronto ad affiancarti e ad aiutarti.

Hai Domande? RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Il reato di molestie telefoniche è previsto dal codice penale all’art. 660 c.p. in ragione del quale chiunque con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi e la multa fino ad euro 516. L’estrema genericità della norma, la quale prevede esclusivamente la configurazione di una “molestia o disturbo”, rende fortemente consigliabile la valutazione di un esperto avvocato per molestie telefoniche prima della formulazione di una denuncia ovvero al fine di meglio difendersi in giudizio.  

COSA SI INTENDE PER MOLESTIE TELEFONICHE ?

L’art. 660 c.p., nel disciplinare la condotta di molestia o disturbo alle persone, punisce

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro”.

Si tratta quindi di un delitto che, per quanto attiene l’elemento soggettivo del reato, è punito esclusivamente a titolo di dolo specifico, ovvero esclusivamente nel caso in cui il soggetto agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo al fine di recare disturbo alla persona offesa.

Pertanto, al fine di individuare una qualsivoglia responsabilità per il delitto di cui all’art. 660 c.p. è necessario che la persona che effettui la telefonata sia mossa dalla volontà di arrecare disturbo alla persona offesa per petulanza o altro biasimevole motivo.

In assenza di una qualsiasi volontà da parte del soggetto attivo di arrecare disturbo, quindi, è evidente come non possa sussistere alcun profilo di responsabilità penale nei confronti dell’autore del reato.

Allo stesso tempo, non essendo il delitto di cui all’art. 660 c.p. punibile per colpa (ovvero, ex art. 43 c.p., allorquando la condotta si verifichi per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) è oltremodo evidente come alcun tipo di addebito possa essere mosso nel caso in cui la telefonata sia partita per mero errore, essendo insussistenti i profili di responsabilità in assenza di dolo.

Chiaro che, vista la genericità della norma e l’estremo ambito di applicazione della stessa, sarà sempre meglio affidare la valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato ad un esperto avvocato per molestie telefoniche.

PUO’ UNA SOLA TELEFONATA INTEGRARE IL REATO DI MOLESTIE TELEFONICHE ?

Come sopra specificato l’estrema genericità della norma ha permesso alla Giurisprudenza di legittimità di fornire una interpretazione sicuramente ampia dei presupposti punitivi delle molestie telefoniche, ragione questa per la quale si è addirittura arrivati al paradosso per cui, anche una sola telefonata, può integrare i presupposti del reato di molestie telefoniche di cui all’art. 660 c.p.

In questo caso, essendo la valutazione da effettuare molto ampia, si consiglia sempre di consultare un esperto avvocato per molestie telefoniche prima di procedere alla formulazione di una denuncia o prima di sottovalutare un procedimento penale che vi vede imputati per aver effettuato una sola telefonata.

Ritornando al quesito si evidenzia come risponda al vero la circostanza che la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in alcune sentenze nemmeno isolate, che finanche una sola telefonata possa configurare il delitto di cui all’art. 660 c.p., dal momento che, da questo punto di vista, così si è espressa la Corte di Cassazione in diverse pronunce tra cui:

–> Cass. Sez. I, 22 Aprile 2004 n. 23521 “Il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia”. (Nella specie è stata ritenuta molestia una sola telefonata effettuata alle ore 23:00, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta).

–> Cass. Sez. I, 6 Dicembre 2017 n. 6064 “in tema di molestie, il comportamento delittuoso può essere episodico e realizzato anche con una sola azione (fattispecie relativa a tre telefonate moleste) purché sia particolarmente idoneo ad offendere la percezione di un individuo rispetto al sentire comune e riconosciuto, tal che la persona offesa certamente ne subisca la sgradevolezza”.

In questo caso, così come stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità, sarà sicuramente possibile punire per il reato di molestie telefoniche l’autore di una sola telefonata ma esclusivamente nel caso in cui lo stesso abbia effettuato la telefonata  con l’intento di arrecare disturbo o molestia e si tratti di un atto particolarmente idoneo ad offendere la percezione di un individuo rispetto al sentire comune.

Sta di fatto che, per la configurazione dell’art. 660 c.p. la condotta deve essere in ogni caso “oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione” (Cass. Sez. I, 19 gennaio 2006 n. 8198); per tale ragione è sicuramente difficile ritenere, nonostante la previsione della Giurisprudenza di legittimità, che una sola condotta possa realmente essere oggettivamente considerata idonea a molestare e disturbare terze persone.

In ogni caso, così come sopra anticipato, prima di sottovalutare un procedimento per questo tipo di reato, nel caso di effettuazione di una sola telefonata, sarà sempre opportuno consultare un avvocato per molestie telefoniche.

COSA FARE IN CASO MOLESTIE TELEFONICHE ?

Si precisa che il reato di molestie telefoniche è procedibile a querela della persona offesa pertanto, qualora tu ti ritenga vittima di tale reato, avrai un termine di 90 giorni per la formulazione di una denuncia – querela, da depositare presso i competenti uffici, nei confronti del presunto autore.

Al fine di procedere correttamente alla formulazione di una denuncia querela, che possa portare ad un giudizio di penale responsabilità dell’autore delle telefonate moleste, è in ogni caso consigliabile affidarsi ad un esperto avvocato per molestie telefoniche.

PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN ESPERTO AVVOCATO PER MOLESTIE TELEFONICHE?

Qualora ti ritenga vittima di molestie telefoniche, è necessario rivolgersi immediatamente ad un esperto avvocato per molestie telefoniche,  poiché la legge impone limiti stringenti per la formulazione della denuncia nonché interpretazioni estremamente varie della normativa, ragione per cui i tuoi diritti saranno sicuramente meglio garantiti grazie ad un avvocato per molestie telefoniche.

Se hai bisogno di aiuto o vuoi richiedere una consulenza in tema di molestie telefoniche, puoi chiedere assistenza o consulenza legale rivolgendoti ad AvvocatoPenalistaH24.it formulando la richiesta di contatto che trovi qui sotto.

Lo studio legale e vanta nel suo team un esperto avvocato per molestie telefoniche.

Hai Domande? RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    RICHIEDI UNA PRIMA CHIAMATA GRATUITA