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Abbiamo già affrontato e risolto diversi casi di violenza sessuale dove -nel corso del processo- siamo riusciti a dimostrare che le accuse erano false e che dunque l’imputato era stato ingiustamente sottoposto al procedimento penale.
In questo articolo voglio spiegarti alcuni concetti fondamentali del reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609bis del codice penale.
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Il reato di Violenza Sessuale: l’art. 609bis cod. pen..
Attraverso la previsione di cui all’articolo 609 bis del codice penale il legislatore ha inteso tutelare al massimo il diritto all’integrità sessuale dell’individuo. Da questo punto di vista, il fatto che lo stesso legislatore abbia inteso tutelare la persona attraverso un’espressione del tutto generica quale “atti sessuali”, senza tuttavia fornire una qualificazione giuridica degli stessi, ha aperto la strada a notevoli sbalzi interpretativi da parte della Corte di Cassazione la quale, intervenendo in più riprese sul punto, è arrivata sino all’estrema valutazione di ritenere che finanche il cd. “bacio rubato” possa costituire un’ipotesi di violenza sessuale punibile ai sensi dell’articolo 609 bis.
Appare evidente come, l’estrema genericità del dato normativo abbia creato nel corso degli anni notevoli disagi agli interpreti del diritto i quali, nel fornire un’interpretazione delle condotte punibili ai sensi dell’articolo 609 bis c.p. quantomeno ondivaga, sono spesso incorsi in notevole contraddittorietà finendo inevitabilmente con il creare incertezza in merito alla condotta punibile.
Quali sono i presupposti affinché si configuri il delitto di violenza sessuale?
L’articolo 609 bis del codice penale prevede due distinti tipi di condotta che possono integrare gli estremi del delitto di violenza sessuale:
- una violenza sessuale per costrizione;
- una violenza sessuale per induzione.
Per quanto attiene la prima modalità, da un punto di vista statistico sicuramente più frequente, il legislatore ha inteso punire la persona che con violenza, minaccia ovvero con abuso di autorità costringa altra persona a subire atti sessuali.
In questo caso la condotta prevista dal legislatore per la configurazione del delitto è del tutto tipizzata dal momento che, è lo stesso dato normativo a prevede che il soggetto agisca sempre con:
- violenza,
- minaccia,
- abuso di autorità.
Vediamo cosa si intende per tali concetti.
Il concetto di Violenza.
Per quanto riguarda il concetto di violenza si evidenzia come la stessa non si limiti alla vis fisica che il soggetto agente può porre in essere nei confronti della vittima del reato al fine di perpetrare la violenza sessuale, essendo il novero delle condotte previste molto più ampio ed includendo altresì qualsiasi altra condotta del soggetto capace di limitare la possibilità di autodeterminazione della vittima del reato, la quale si vedrà costretta, contro la sua volontà, a subire atti sessuali.
Il concetto di Minaccia.
In ordine alla condotta di minaccia, invece, la stessa trova i propri presupposti applicativi nell’articolo 612 del codice penale in ragione del quale è punita la prospettazione implicita o esplicita di un male ingiusto o futuro capace di limitare la sfera di autodeterminazione dell’individuo il quale, vista la coartazione psicologica subita, finirà per compiere delle condotte contro la propria volontà.
Il concetto di Abuso di Autorità.
Per quanto attiene, invece, il concetto di abuso di autorità, lo stesso si sostanzia nella condotta del soggetto agente il quale, abusando della propria posizione di supremazia nei confronti della vittima del reato, costringe la stessa a subire atti di natura sessuale (si pensi ad esempio al rapporto sessuale tra alunno e docente ottenuto abusando della condizione di sudditanza psicologica del primo nei confronti del secondo).
In ogni caso, affinché si configuri l’abuso di autorità, sarà sempre necessario verificare nel caso concreto se la vittima realmente versasse, nel momento in cui si è verificato il fatto, in una oggettiva condizione di sudditanza psicologica nei confronti del reo dal momento che, in caso contrario, non si potrà parlare abuso di autorità.
L’ulteriore modalità di condotta prevista dal legislatore per la configurazione del delitto di violenza sessuale è quella relativa la cd. violenza sessuale per induzione.
In questo caso ad essere punita è la condotta del soggetto agente il quale, approfittando di una condizione provvisoria di inferiorità fisica o psichica della vittima (condizione che sicuramente non può essere qualificata quale incapacità di intendere o di volere), induce la stessa a compiere atti sessuali contro la propria volontà.
L’induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno può configurarsi quindi, a puro titolo esemplificativo, allorquando il reo si sostituisca ad altra persona attribuendo a se stesso una particolare qualifica professionale, rientrando detta condotta nella nozione di “sostituzione di persona” di cui all’art. 609-bis del codice penale, ovvero allorquando una persona, approfittando di determinate circostanze di tempo o di luogo (si pensi alla sostituzione di persona durante un rapporto sessuale avvenuta approfittando del buio all’interno di una stanza) induca la vittima a subire un rapporto sessuale con altro soggetto senza il consenso dell’altra persona.
Come chiaramente si intende, si tratta di una materia del tutto complessa, per la quale, viste le condanne molto alte previste dall’articolo 609 bis c.p. ed il totale discredito sociale che può determinare l’instaurazione di un procedimento penale per tale tipo di reato, sarà sempre opportuno richiedere sin da subito il parere di un esperto avvocato per violenza sessuale il quale saprà fornire tutte le opportune delucidazioni in merito alle condotte punibili e le possibili soluzioni giuridiche da determinarsi nel caso concreto.
Cosa si intende per atti sessuali?
Già precedentemente è stato anticipato come il legislatore abbia, attraverso una previsione normativa del tutto generica, concesso ampi margini di manovra agli interpreti del diritto per determinare la qualificazione giuridica degli “atti sessuali” dai quali scaturisce la punibilità del delitto ai sensi dell’articolo 609 bis del codice penale.
Si tratta in questo caso di una scelta effettuata dallo stesso legislatore in maniera del tutto corretta dal momento che, vista l’impossibilità di determinare in maniera aprioristica tutte le diverse condotte che possano ledere la sfera dell’intimità sessuale altrui, non ha inteso limitare le stesse in margini normativi particolarmente stringenti, che sicuramente avrebbero potuto determinare un’assenza di tutela normativa per determinati tipi di condotte, lasciando quindi ampi margini agli operatori giudiziari nella valutazioni delle diverse condotte.
Detti margini, tuttavia, hanno spesso condotto ad interpretazioni normative del tutto ondivaghe che, con il passare del tempo, hanno determinato una evidente incertezza normativa sulle condotte penalmente rilevanti per la configurazione dei cd. “atti sessuali”, rilevanti ai fini della qualificazione giuridica del fatto come reato.
Si premette che, da un punto di vista giuridico, per atti sessuali si intende qualsiasi condotta che possa invadere la sfera sessuale del soggetto passivo determinando pertanto una indebita compromissione della libertà sessuale del medesimo.
Detta valutazione si va a sostituire del tutto a quella precedentemente fatta propria dal legislatore, la quale tendeva a distinguere tra atti di congiunzione carnali (per la verificazione dei quali era elemento dirimente la verifica della sussistenza di violenza carnale intesa, ad esempio, quale penetrazione) ed atti di libidine violenti (per la verificazione dei quali, indipendentemente dalla penetrazione, si andava a verificare se sussistessero gli elementi per verificare la coartazione della volontà della vittima del reato in merito ad atti che coinvolgessero la sfera sessuale della stessa).
Si tratta in questo caso di una valutazione del tutto insussistente nella formulazione attuale del reato dal momento che, l’attuale fattispecie di reato, punisce qualsiasi tipo di condotta che possa ledere la libertà di autodeterminazione sessuale dell’individuo, indipendentemente dalla sussistenza o meno di atti penetrativi.
Da questo punto di vista è dirimente verificare come, nelle scelte sanzionatorie fatte proprie dalla Giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni in merito al delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., abbiano assunto rilievo penale, quale condotta di violenza sessuale, finanche: un bacio sulle labbra contro la volontà dell’atro soggetto (Cassazione penale sezione III, 29/05/2018, n. 43553); un abbraccio vigoroso con successivo bacio sul collo (Cassazione penale, sezione III, sentenza del 20 marzo 2019 n. 12250); palpeggiare una persona se vengono coinvolte zone erogene con movimenti rapidi e insidiosi (Cassazione penale sezione III sentenza numero 46218 del 2018); l’assenza di consenso, intesa come ripensamento, avvenuta tuttavia durante il rapporto sessuale (Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza 19 marzo – 15 ottobre 2019, n. 42118).
Il consenso della vittima
Proprio su tale ultimo punto si evidenzia come il consenso dell’altro soggetto in relazione al rapporto sessuale debba essere inteso come consenso durante l’integrità del rapporto sessuale dal momento che, un eventuale dissenso (inteso come ripensamento) verificatosi durante il rapporto, cui non segua l’interruzione del rapporto stesso, potrà in ogni caso essere valutata come condotta rilevante ai sensi dell’articolo 609 bis del codice penale.
In questo caso il dissenso potrà essere tanto espresso (inteso come esplicita richiesta di interruzione del rapporto sessuale) quanto implicito (derivante da comportamenti che inequivocabilmente facciano presagire il dissenso del partner in merito alla prosecuzione del rapporto sessuale), ragione per cui dovrà essere sempre verificata la volontà dello stesso in merito al rapporto sessuale, anche durante l’atto di congiunzione carnale.
Il fatto che si tratti di condotte tanto variegate, facendo rientrare nella sfera di cui all’articolo 609 bis del codice penale finanche condotte che, apparentemente, non potrebbero rivestire rilievo penale fa si che, in caso di imputazione per detta fattispecie di reato sarà sempre consigliabile farsi assistere, sin dalle prime fasi del procedimento penale, da un esperto avvocato per violenza sessuale.
Quando si configura l’ipotesi della violenza sessuale di minore gravità?
L’articolo 609 bis del codice penale prevede, all’ultimo comma, la possibilità di applicare una pena più lieve qualora l’episodio di violenza sessuale contestato all’imputato rivesta una minima compressione della libertà sessuale dell’individuo, qualificando dette ipotesi come fatti di minore gravità.
Si tratta in questo caso di una circostanza attenuante ad effetto speciale in ragione della quale, la pena prevista per il delitto di cui all’articolo 609 bis del codice penale, dovrà essere ridotta fino a due terzi nel caso in cui l’ipotesi di violenza contestata rivesta una minima incidenza nella sfera della libertà sessuale dell’individuo.
Al fine di verificare che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave andranno valutati come elementi di riferimento: i mezzi utilizzati, la modalità dell’azione nonché le circostanze dell’azione che hanno portato al compimento dell’atto sessuale.
Proprio sul punto è interessante rilevare come la Corte di Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 19033 del 2 maggio 2013 abbia addirittura ritenuto non sussistente la circostanza attenuante in parola nel caso di condotta di violenza sessuale verificatasi a distanza, commessa attraverso strumenti telematici, in cui, nonostante la mancanza di contatto fisico tra l’autore del reato e la vittima, non è stata ritenuta sussistente la circostanza attenuante del fatto di minore gravità.
Anche in questo caso si rappresenta come la qualificazione del fatto/reato come fatto di minore gravità, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 609 bis c.p., rappresenti nelle dinamiche processuali per il delitto di violenza sessuale un fattore degno del massimo rilievo, ragione per cui, anche al fine di non veder pregiudicati i propri diritti nell’ambito di un procedimento penale per tale tipo di reato sarà sempre consigliabile avvalersi dell’assistenza di un avvocato per violenza sessuale di comprovata esperienza.
Perché rivolgersi ad un avvocato per violenza sessuale?
Si tratta di una materia sicuramente molto complessa ed in continua evoluzione dal punto di vista giurisprudenziale per la quale, vista anche la cornice sanzionatoria molto grave ed il notevole discredito che può determinare l’instaurazione di un procedimento penale per tale tipo di reato sarà sempre opportuno farsi assistere da un esperto avvocato per violenza sessuale.
Se sei imputato in un procedimento penale per il delitto di violenza sessuale o ritieni di esserne vittima e pertanto hai bisogno di aiuto o di confrontarti con un esperto avvocato per violenza sessuale, puoi richiedere assistenza legale o consulenza rivolgendoti ad AvvocatoPenalistaH24, vantando il nostro studio legale, nel suo team, avvocati di comprovata esperienza in materia di violenza sessuale e risarcimento del danno.
Avere già affrontato casi di violenza sessuale?
Sì, come ti ho detto in precedenza, abbiamo già affrontato diversi casi di violenza sessuale tra cui alcuni che hanno avuto importante risonanza mediatica come quello relativo ad una violenza sessuale di gruppo ritenuta essere perpetrata in un Hotel della costiera sorrentina nella provincia di Napoli.
In quest’ultimo caso siamo riusciti a dimostrare che la donna non era stata drogata dal nostro assistito. Se vuoi approfondire l’argomento puoi leggere l’articolo integrale che trovi qui.
Come avrei potuto capire leggendo quest’articolo, abbiamo maturato esperienza nell’ambito dei processi per violenza sessuale e -nel caso in cui accettassimo l’incarico- saremo pronti a sostenere le tue ragioni.
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