Beni all’estero: cosa va dichiarato nel quadro RW

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Beni all’estero: cosa va dichiarato nel quadro RW

Se possiedi dei beni all’estero è molto importante che tu legga questo articolo nel quale ti spiego nel dettaglio quali di questi beni devono essere dichiarati al fisco Italiano al fine di evitare di incorrere nella violazione prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 44 (Legge sui reati tributari), ovvero nel delitto di dichiarazione infedele, e quando, invece, detta condotta possa essere punita esclusivamente con sanzioni di carattere amministrativo.

Devi sapere, infatti, che al fine di permettere al fisco Italiano di svolgere un’attività di monitoraggio completo in merito alle persone che sono tenute al pagamento delle tasse in Italia è stato previsto che le stesse debbano compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi nel quale dovranno essere segnalati i movimenti e l’ammontare delle ricchezze detenute all’estero.

In seguito ti spiego quando detta condotta possa costituire un reato in Italia e quando, invece, l’omessa dichiarazione di beni all’estero nella dichiarazione dei redditi possa essere considerata esclusivamente una violazione di carattere amministrativo.

Ma procediamo con ordine ed andiamo prima a vedere:

A cosa serve il quadro RW della dichiarazione dei redditi ?

Come ti dicevo in precedenza, il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali  residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Inoltre, la compilazione del quadro RW risulta necessaria anche al fine di verificare la possibilità di applicare due imposte nei confronti del contribuente, ovvero: 

  • l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
  • Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Tale quadro, ovviamente, deve essere presentato nella dichiarazione annuale dei redditi in cui, come ti dicevo prima, viene riportato un apposito riquadro denominato “RW”.

Devi inoltre sapere che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel corso del periodo d’imposta, non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014) restando tuttavia fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Cosa prevede la Legge Italiana in caso di beni all’estero ?

Devi innanzitutto sapere che la materia è disciplinata dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, la quale, nel regolare la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, prevede una serie di obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti italiani con finalità di “monitoraggio fiscale”. 

Con detta norma, infatti, si cerca di perseguire lo scopo di controllare che, attraverso transazioni finanziarie da e per l’estero, soggetti tenuti al pagamento delle tasse in Italia possano sottrarre proprie ricchezze personali al controllo erariale, evadendo in questo modo il fisco Italiano. 

A tal fine è stato previsto, quindi, che tutte le persone che siano tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, debbano compilare il quadro RW della dichiarazione segnalando al fisco i movimenti e l’ammontare delle ricchezze detenute all’estero.

Devi inoltre sapere che questa disciplina, in gran parte riscritta dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, non prevede delle specifiche sanzioni di carattere penale in caso di violazione dell’obbligo dichiarativo. 

Si arriva a questa considerazione proprio in considerazione del fatto che l’adempimento di questo obbligo dichiarativo è finalizzato ad imporre il pagamento di una specifica imposta (l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, o l’IVIE, imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) calcolata in misura fissa o con coefficienti percentuali (variabili nel tempo dall’1 al 2% del valore dei beni finanziari posseduti, e dallo 0,4% allo 0,76% della rendita immobiliare).

Tuttavia, in caso di mancato adempimento a detto obbligo dichiarativo sono previste esclusivamente delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa ovvero, in casi speciali, misure di confisca per equivalente sempre di natura amministrativa (art. 5 legge n. 167 del 1990, e succ. modifiche), alle quali si sono affiancate, ma solo a partire dal 2014, ulteriori sanzioni pecuniarie amministrative per il mancato pagamento delle imposte IVAFE e IVIE.

L’omessa dichiarazione di beni all’estero in Italia può costituire reato ?

Come ti dicevo in precedenza è molto difficile (sebbene assolutamente non impossibile) che l’omessa dichiarazione dei beni all’estero possa configurare una fattispecie penalmente rilevante in Italia.

Infatti,  non può ritenersi che in queste situazioni resti applicabile l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto integra gli estremi del reato di dichiarazione infedele esclusivamente la condotta di chi, al fine di evadere le imposte dei redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione infedele relativa a quelle imposte.

Al riguardo è importante sapere che la somma di denaro detenuta da un contribuente italiano su un conto corrente di una banca estera (così come uno strumento finanziario o un bene immobile) non è considerata, di per sé sola, parte del reddito imponibile del contribuente italiano, restando tassabili in Italia alle condizioni prescritte dalla legge, esclusivamente le rendite – come gli interessi conseguiti da un investimento finanziario o le rendite immobiliari – che il bene detenuto all’estero dovesse eventualmente produrre; rendite che, peraltro, vanno dichiarate in quadri della dichiarazione dei redditi diversi dal quadro RW.

Quali sono quindi i soggetti proprietari di beni all’estero che sono esonerati dall’indicazione nel quadro RW ?

Come ti dicevo in precedenza, al fine di permettere il monitoraggio fiscale delle persone che posseggano dei beni all’estero, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da queste attività ed i contratti siano stati già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli stessi intermediari.

L’obbligo di monitoraggio fiscale invece non sussiste nel caso di:

a) persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano;
b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. 

Diversamente, nel caso in cui il contribuente, entro tale data, non abbia riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di cui ciascuno è in possesso.

Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonché del quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE. 

Perché è importante rivolgersi ad un avvocato in caso di possesso di beni all’estero ?

Come avrai ben compreso, il possesso di beni all’estero può comportare degli obblighi comunicativi al fisco Italiano che, qualora non adempiuti, possono determinare l’applicazione di gravi sanzioni amministrative oppure avere addirittura rilevanza penale.

E’ molto importante, quindi, in caso di possesso di beni all’estero richiedere l’assistenza di un avvocato con specifica competenza in detta materia, che possa aiutarti nella compilazione del modello RW ed indicarti con precisione, senza rischio di errori, quali siano i beni all’estero che non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.

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